Sottrazione internazionale prevalenza tutela minore

Sottrazione internazionale di minori: quando il giudice può negare la restituzione al coniuge affidatario.

Cassazione civile, sez. VI, Ord. 5 ottobre 2011, n. 20365

Sottrazione internazionale prevalenza tutela minoreNei giudizi di sottrazione internazionale di minori i magistrati possono valutare le conseguenze negative connesse al ritorno in patria del piccolo e disporre la sua permanenza nel nostro Paese anche se il genitore lo abbia condotto illegalmente in Italia.
La Corte si è attenuta all’orientamento già espresso da almeno un decennio (sent. 11999/2001) per cui nell’accertamento che il tribunale per i minorenni deve compiere in ordine alla ricorrenza dell’ipotesi di deroga all’obbligo di immediata restituzione del minore - prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b) della convenzione de L’Aja del 1980 (ratificata con legge n. 64/94) per il caso in cui sussista un fondato rischio, per il minore stesso, di essere esposto al suo ritorno nel paese di provenienza a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile  - deve dominare, nel dubbio, il principio della prevalenza della tutela del minore.
La sesta sezione civile della Cassazione nell’ordinanza in commento ha respinto la richiesta di un genitore canadese rivoltosi al tribunale per i minorenni chiedendo la restituzione e il rimpatrio della figlia che la ex moglie aveva portato in Italia, nonostante la piccola fosse affidata a entrambi e il giudice canadese avesse stabilito che madre e figlia non potessero lasciare il Canada senza il consenso dell’uomo. Il tribunale ha respinto il ricorso sostenendo che esisteva un fondato rischio per la bambina di essere esposta, in caso di ritorno, a pericoli.

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