Come noto ed incontroverso in giurisprudenza, nell’ambito di una procedura concorsuale in via di espletamento i vari candidati, benché possano tutti ritenersi titolari di un interesse di fatto all’esclusione di altri concorrenti, non assumono la posizione di controinteressati in senso giuridico formale.
Ne deriva che l’atto di esclusione di alcuno di essi - intervenendo in un momento anteriore rispetto alla formazione di una graduatoria di vincitori - non trova al momento della sua emanazione posizioni giuridiche di segno opposto a quella del soggetto escluso ovvero suscettibili di una lesione attuale in caso di accoglimento delle ragioni di tale soggetto.
Ed infatti prima della formazione della graduatoria finale tutti i concorrenti si trovano nella condizione di potere, o meno, superare le prove previste, anche indipendentemente dalla singola situazione contestata.
Sulla scorta di tali principi, anche nell’ambito della procedura di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari e fino alla formazione di una graduatoria finale (effettivamente prodromica all’assunzione) non sono individuabili posizioni di controinteresse in senso proprio, tali da imporre l’obbligo di notifica da parte del candidato nei cui confronti sia stata disposta l’esclusione per ritenuta carenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al d.m. 11 febbraio 2008, n. 78.
Sentenza integrale: Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2011, n. 6170
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