Stalking due minacce molestie reato

Stalking: anche due sole condotte di minacce o molestie possono integrare il reato di atti persecutori di cui all’art 612 bis c.p.

Cassazione penale, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417

Stalking due minacce molestie reatoSecondo la Suprema Corte, in una delle prime pronunce che hanno interessato il reato di “stalking” di cui all’art 612 bis del codice penale, così come introdotto dal decreto legge n. 11/2009, il delitto di atti persecutori risulta essere integrato anche in caso di due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice.
La norma punisce la “chiunque, con condotte reiterate,minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”
Secondo gli ermellini il termine “reiterare” denota la ripetizione della condotta per una seconda volta ovvero per più volte con insistenza. Se ne deve evincere che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.

Avv. Gianluca Lanciano

Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417

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