In tema di riconoscimento dello status giuridico di rifugiato, nel quadro normativo vigente sussiste anche in capo allo straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano - e quindi suscettibile di espulsione ex art. 13, 2 comma lett. a) d.lgs. n. 25 del 2008 - il diritto di presentare istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato (art. 6 comma primo d.lgs. n. 25 del 2008) e di permanere nello Stato stesso, munito del permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, sino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria (art. 7 comma primo d.lgs. n. 25 del 2008; cfr. Cass. Civ. s.u. n. 11535/2009).
Il diritto del clandestino di presentare istanza di protezione internazionale trova riscontro nel dovere che l’Amministrazione competente (l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente) ha di riceverla, astenendosi da qualsivoglia forma di respingimento o altra misura di espulsione che impedisca il corso e la definizione della richiesta dell’interessato innanzi alle Commissioni designate in ossequio al dettato di legge.
Prosegue la Corte «Lo straniero, clandestinamente introdottosi sul territorio nazionale e richiedente la protezione internazionale è, per definizione, soggetto debole al quale le convenzioni internazionali, le Direttive dell’U.E. (da ultimo la Dir. 2004/83/CE recepita con il d.lgs. n. 251 del 2007) e la richiamata legislazione nazionale riconoscono il diritto a presentare la domanda ed a ottenerne equa e celere valutazione. La assenza di alcuna formalità nella proposizione della istanza e di alcun obbligo della allegazione di documentazione a sostegno […] determinano nell’Autorità esaminante l’obbligo di svolgere un ruolo attivo nella istruzione della domanda».
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