«Un torneo di poker sportivo non a distanza, gestita da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d’azzardo per difetto dei requisiti propri di quest’ultimo.
Una delle sue varianti è il Texas Hold’Em (poker texano) cui si partecipa versando una quota d’iscrizione identica per tutti i partecipanti.
Costoro non possono utilizzare il proprio denaro per effettuare puntate, ma sono dotati di un monte gettoni (dal valore puramente nominale) di partenza uguale per tutti.
Lo scopo del gioco è riuscire ad accumulare tutti i gettoni in gioco.
È eliminato il giocatore che vede ridotti a zero i propri gettoni, mentre chi riuscirà a impossessarsi di tutti, o comunque del maggior numero di gettoni degli avversari, sarà il vincitore della partita.
L’esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l’incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale.
Muovendo da tali premesse il tribunale ha correttamente escluso la ricorrenza del concetto di alea avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilità, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica: ciò non è possibile con una partita libera».
(estratto della sentenza)
Sentenza integrale: Cassazione penale, sez. III, 25 novembre 2011, n. 43679
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