A seguito di numerosi esposti presentati da privati cittadini all’ente comunale veniva revocata la già concessa autorizzazione all’occupazione temporanea di un terreno privato con una stazione radio base per telefonia cellulare su carrello mobile.
In particolare il dirigente che ha operato la revoca del provvedimento motivava il proprio atto in forza della circostanza che le radiazioni provenienti dal ripetitore avrebbero dato luogo a “turbativa pubblica”.
La situazione di “turbativa pubblica” sarebbe stata costituita dal semplice fatto che la “quasi totalità dei residenti”, di una zona non meglio identificata, avrebbe sottoscritto due esposti contenenti riferimenti a danni irreversibili provocati dalle radiazioni emanate dalla stazione radio base oggetto della autorizzazione.
Il TAR barese, non condividendo l’assunto, ha accolto il ricorso della compagnia telefonica ed annullato il provvedimento di revoca in quanto il dirigente comunale avrebbe erroneamente interpretato il significato di “turbativa pubblica”.
La locuzione “turbativa pubblica” deve essere intesa in senso oggettivo, ossia come situazione che turba la collettività procurando alla stessa disturbi, danni, o alterazioni di qualsiasi tipo ma comunque oggettivamente riscontrabili, e non, invece, come situazione che viene percepita dai cittadini come possibile fonte di danni o disturbi: il semplice patema d’animo generato da una determinata situazione, insomma, non è idoneo ad integrare una situazione di “turbativa pubblica”.
Sentenza integrale: TAR Puglia Bari, sez. II, 25 settembre 2009, 2124
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