Veicolo abbandonato rifiuto speciale

L’iscrizione al Pra non esclude la qualificazione come rifiuto di un veicolo che versi in stato di abbandono.

Cassazione penale, sez. III, 10 giugno 2010, n. 22035

Veicolo abbandonato rifiuto specialeL’autoveicolo in stato di totale abbandono e degrado tale da rendersi inidonea alla circolazione, anche se si trova in area privata e non è stata privata delle targhe risulti ancora iscritta negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), va considerata quale rifiuto speciale ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 3 D.Lgs 209/03 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). (conf. cass pen., sez. III, 27/01/2009, n. 20424).

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