L’autoveicolo in stato di totale abbandono e degrado tale da rendersi inidonea alla circolazione, anche se si trova in area privata e non è stata privata delle targhe risulti ancora iscritta negli elenchi del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico), va considerata quale rifiuto speciale ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 3 D.Lgs 209/03 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso). (conf. cass pen., sez. III, 27/01/2009, n. 20424).
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