Con riferimento ai vincoli di tutela ambientale la nozione di “bosco” - in linea con quanto disposto dall’art. 2 comma 3, lett. b) d.lg. 8 giugno 2001 n. 227 -deve essere riferita non soltanto ai terreni completamente coperti da boschi o foreste di alto fusto, ma anche (per identità di ratio) a tutte le aree parzialmente boscate, a condizione che siano concretamente inserite in un contesto con la preponderanza di vegetazione, anche di tipo arbustivo. Pertanto, a prescindere dalla presenza o meno di alberi di alto fusto, non vi sono dubbi della sussistenza di un vincolo boschivo anche qualora l’area sia coperta solo da vegetazione qualificabile come “macchia”.
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Non vult heres esse, qui ad alium transferre voluit hereditatem.