Il reato di violazione di sigilli di cui all’art. 349 c.p. per cui risulta punita la condotta di “chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l’identità di una cosa” è invero configurabile anche nel caso in cui la condotta tipica abbia riguardo a sigilli apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa e non solo quando gli stessi siano stati apposti per assicurarne la conservazione o l’identità.
Secondo le sezioni unite «contrasterebbe in modo evidente con la ratio della incriminazione che venissero sottratte alla tutela penale dell’art. 349 c.p. molte e importanti ipotesi di sequestro cautelare disposto dall’autorità giudiziaria […] Ciò in particolare accadrebbe per il sequestro preventivo penale (art. 321 c.p.p.) […] che è preordinato proprio ad impedire la disponibilità della cosa pertinente al reat, per evitare che dall’uso di essa possa derivare l’aggravamento o la protrazione delle conseguenze o l’agevolazione della commissione di altri reati».
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Praescriptio temporis iuri publico non debet obsistere.