Diritto bancario e dei mercati finanziari

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(Gazz. Uff., 3 maggio 1973, n. 113 - Suppl. Ord.)

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Art. 1
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.


Art. 2
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.


Art. 3
Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell’allegato testo unico.


CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


LIBRO PRIMO


Norme generali

Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI


Art. 1 - Esclusività dei servizi postali
Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;


Art. 2 - Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Art. 3 - Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni


Art. 4 - Concessione dei servizi
Ai servizi previsti dal presente decreto l’Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.


Art. 5 - Sospensione o limitazione dei servizi. Assunzione di quelli dati in concessione
Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica, può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l’attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.


Art. 6 - Esclusione o limitazione di responsabilità


Art. 7 - Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l’interno


Art. 8 - Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali
Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionale sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.



Art. 9 - Accordi internazionali
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell’interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.








Art. 10 - Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell’Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell’ambito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate.
È vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.


Art. 11 - Comunicazioni postali vietate
Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d’ufficio.
Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
L’ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull’involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull’inoltrabilità della corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell’eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell’emanazione all’ufficio postale che ha inoltrato l’oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l’ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l’invio di cui trattasi previo accertamento dell’identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.


Art. 12 - Persone addette ai servizi postali, di bancoposta
Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.


Art. 13 - Contravvenzioni in materia postale
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell’ammenda è ammessa l’oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell’ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta.

Titolo II
NORME COMUNI AI SERVIZI POSTALI, DI BANCOPOSTA
Sezione 1 °
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 14 - Diritto del mittente nei confronti dell’Amministrazione
Nei confronti dell’Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Sezione 2 °
ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DIVIETO


Art. 15 - Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie
È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.


Art. 16 - Franchigia postale e telegrafica
Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.


Art. 17 - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali
Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.


Art. 18 - Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.


Art. 19 - Divieto di prestazioni gratuite
Sono abrogate tutte le norme per le quali l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è tenuta ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.
La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Per i servizi resi dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad enti ed istituti, il rimborso all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dei costi da essa sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.
Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quelli per il bilancio e per il tesoro, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del bilancio, un funzionario del Ministero del tesoro e due funzionari del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell’amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Sezione 3 °
DELLE AZIONI


Art. 20 - Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria
Il reclamo per oggetti o somme affidati all’Amministrazione o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.
Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l’azione giudiziaria contro l’Amministrazione per i servizi postali, di bancoposta regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l’Amministrazione non abbia provveduto.
L’azione stessa si prescrive in tre anni.


Art. 21 - Azione civile contro l’Amministrazione
Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta, se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l’azione civile contro l’Amministrazione, l’azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103.


Art. 22 - Accertamento delle contravvenzioni
L’accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull’osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Sezione 4 °
TURBATIVE - TUTELA


Art. 23 - Danneggiamento
Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell’art. 635, n. 3, del codice penale.


Art. 24 - Sequestro, pignoramento ed opposizione
Gli oggetti e le somme affidate all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, nè a pignoramento salvo i provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall’autorità giudiziaria.
Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.


Art. 25 - Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio
Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell’art. 635, n. 3, del codice penale.
Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell’art. 639 del codice penale, ma si procede d’ufficio.


Art. 26 - Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali
Non possono essere pignorati, nè sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali e delle telecomunicazioni, gestiti direttamente dall’Amministrazione delle poste.
La nomina si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

LIBRO SECONDO
Dei servizi postali

Titolo I
PARTE GENERALE


Art. 27 - Servizi espletati dall’Amministrazione postale
L’Amministrazione esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi.
L’Amministrazione esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


Art. 28 - Determinazione dell’indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta
L’ammontare dell’indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.


Art. 29 - Concessione di servizi postali
Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:
1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza ;
2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono ;
3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;
4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze ;
5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;
6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell’art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi.
La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.
Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell’Amministrazione.


Art. 30 - Concessioni postali - Inadempienza
Il direttore provinciale delle poste, nell’ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l’esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.
Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.
La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.


Art. 31 - Oblazione amministrativa delle contravvenzioni
Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell’ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all’oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione dell’accertamento del reato stesso.
La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.
Il direttore provinciale ammette il contravventore all’oblazione, intimando a quest’ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell’ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.


Art. 32 - Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori
È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le carte-valori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.
Il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


Art. 33 - Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. Tutela penale di francobolli di altri Stati
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.
Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.


Art. 34 - Limitazioni legali
Per l’appoggio o l’impianto su proprietà private di cassette d’impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l’attraversamento o l’occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.
L’indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l’uso normale del fondo o diminuito il reddito.
Quando l’appoggio, l’occupazione o l’attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d’accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.


Art. 35 - Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto
Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l’amministrazione comunale, autorizza il passaggio, l’appoggio o l’occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell’indennizzo.
Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l’azione giudiziaria per quanto riguarda la misura dell’indennità.
Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, nè per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall’atto di costituzione della servitù.


Art. 36 - Verifica doganale e di polizia
Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.


Art. 37 - Avviso di ricevimento
I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia, i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.


Art. 38 - Tessere postali di riconoscimento
Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.
Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell’uso delle tessere di riconoscimento.

Titolo II
CORRISPONDENZE E PACCHI

Capo I
CORRISPONDENZE


Art. 39 - Contravvenzioni all’esclusività postale
Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all’art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l’importo della tassa di francatura, col minimo di lire 10.000 .
Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.
Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell’esercizio di esso, l’ammenda è aumentata di un terzo.
Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.


Art. 40 - Tutela dell’appellativo di “postale”
Nessuna impresa di trasporti può assumere l’appellativo di “postale” od altro equivalente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da L. 16.000 a L. 400.000 .


Art. 41 - Eccezioni all’esclusività


Art. 42 - Corrispondenze ordinarie inesitate
Le corrispondenze ordinarie provenienti dall’interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.


Art. 43 - Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle raccomandate od assicurate
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall’interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificare possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.
Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell’impostazione.


Art. 44 - Francatura delle corrispondenze


Art. 45 - Tasse speciali
Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.


Art. 46 - Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare
Salvo le eccezioni previste dall’art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.
L’aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 16.000.


Art. 47 - Spedizione di raccomandate. Pagamento anticipato delle tasse postali
Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.
Salvo la disposizione dell’art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.


Art. 48 - Perdita di raccomandate - Indennità
In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall’art. 96, all’indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall’art. 28.
Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario.


Art. 49 - Indennità
Nel caso di perdita, manomissione ed avaria di una lettera assicurata, il mittente ha diritto, salvo le eccezioni dell’art. 96, ad una indennità corrispondente all’ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell’avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati.
Per gli invii con assicurazione convenzionale l’indennizzo, salvo le eccezioni previste dall’art. 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo.
Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione.
Non compete indennità per lo smarrimento, manomissione od avaria di corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato spedite in assicurazione, il cui pagamento della tassa postale è effettuato secondo i criteri e le modalità previste nell’art. 18 del presente decreto o di invii con tassa a carico del destinatario.


Art. 50 - Contrassqegno ufficiale
Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese siano a totale carico del bilancio dello Stato, hanno corso mediante il pagamento della tassa secondo i criteri e le modalità sanciti nell’art. 18 del presente decreto, purché portino un contrassegno che ne indichi la provenienza.


Art. 51 - Tassazione della corrispondenza ufficiale delle amministrazioni dello Stato - Reclami - Esenzione
Hanno pure corso mediante il pagamento delle tasse postali determinate secondo i criteri e le modalità sanciti nell’art. 18 purché debitamente contrassegnate:
a) le corrispondenze ufficiali spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai sindaci e viceversa dagli uffici indicati nell’articolo precedente, purché trattisi di atti riguardanti i sindaci nella loro esclusiva qualità di ufficiali di Governo;
b) gli avvisi aperti, compilati su speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui all’art. 50 spediscono in via ordinaria ai contribuenti e ai creditori, o debitori verso lo Stato;
c) gli avvisi aperti, che gli uffici del registro e gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto spediscono in via ordinaria all’indirizzo di privati per presentazione di denunzie, dichiarazioni di valore e simili;
d) le corrispondenze ufficiali che le prefetture, le intendenze di finanza, gli uffici statali del genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
e) i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le procure della Repubblica spediscono in assicurazione, per la custodia, all’amministrazione centrale della Banca d’Italia;
f) le denunzie dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento dagli esercenti la professione di medico chirurgo all’indirizzo dei medici provinciali;
g) i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti da medici provinciali e comunali all’indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli regionali, provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
h) le corrispondenze ufficiali che l’Accademia dei Lincei indirizza agli istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
i) i vaglia cambiari della Banca d’Italia, spediti dalle tesorerie dello Stato all’indirizzo dei creditori verso lo Stato, ai sensi della legge 23 ottobre 1962, n. 1575;
l) i servizi di scorta riguardanti le spedizioni di valori bollati e di pieghi valori del tesoro rispettivamente effettuate dal Ministero delle finanze e dal Ministero del tesoro;
m) le corrispondenze spedite ai sensi del successivo art. 54 non potute recapitare e restituite ai mittenti.
Hanno corso in esenzione di tassa i reclami concernenti il servizio postale e telegrafico, indirizzati dagli utenti all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in via ordinaria o in raccomandazione, e le corrispondenze concernenti il servizio, inviate dall’amministrazione agli utenti.


Art. 52 - Servizi accessori
Il pagamento della tassa da parte delle amministrazioni dello Stato, secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 18 del presente decreto, è esteso a tutti i servizi accessori, tranne a quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea.


Art. 53 - Contenuto dei pieghi
La corrispondenza ufficiale, per la quale il pagamento delle tasse è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall’art. 18 del presente decreto, non può comprendere oggetti materiali non cartacei, nè provviste di stampe ed oggetti di cancelleria, salvo le eccezioni indicate nel regolamento.


Art. 54 - Tassa a carico del destinatario


Art. 55 - Corrispondenze dirette a militari di truppa o spedite dai militari alle rispettive famiglie
La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenze epistolari, spedite in via ordinaria all’indirizzo di soldati, caporali e caporali maggiori dell’esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate dello Stato in servizio effettivo, è ridotta alla metà di quella ordinaria.
Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente, alle rispettive famiglie, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.


Art. 56 - Spedizione di stampe periodiche
1. Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata, indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un’area superiore al cinquanta per cento di quella dell’intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
3. Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell’invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
4. Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.


Art. 57 - Sanzioni
1. Gli amministratori e gli editori che dichiarino nella spedizione di stampe periodiche quantità diverse da quelle vere perdono per la spedizione il titolo allo sconto quantità, ove previsto, e sono puniti, in solido con il personale delle poste e delle telecomunicazioni addetto all’accettazione, con l’ammenda stabilita dall’art. 82.

Capo II
PACCHI


Art. 58 - Trasporto dei pacchi non soggetti all’esclusività postale
Non sono soggetti alle disposizioni dell’art. 1 del presente decreto:
1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 chilogrammi;
2) il trasporto di pacchi e colli effettuato nell’ambito del territorio di uno stesso comune o dalla località di origine alla stazione ferroviaria cui essa fa capo;
3) il trasporto di pacchi e colli affidato dai mittenti:
a) direttamente alle ferrovie dello Stato;
b) alle società od imprese di trasporto su linee terrestri, acquee od aeree, in qualsiasi modo sovvenzionate o sussidiate dallo Stato o che eseguono il servizio postale su tutta la linea percorsa o su parte di essa;
c) ai privati che, occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguono il trasporto, purché non siano vettori di professione, nè siano addetti ad imprese di trasporto.


Art. 59 - Mancato od incompleto pagamento dei diritti dovuti dai concessionari all’Amministrazione
Il trasporto di pacchi e colli, del quale l’Amministrazione abbia la esclusività, ai sensi dell’art. 1 del presente decreto, eseguito dai concessionari senza il completo pagamento dei diritti dovuti, è punito con l’ammenda variabile da cinque a quindici volte l’ammontare dei diritti non pagati.
L’Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.


Art. 60 - Pagamento del diritto postale per il trasporto di pacchi eseguito da successivi vettori


Art. 61 - Trasporto di pacchi e colli senza concessione
Salvo le eccezioni previste dall’art. 58, chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuta la concessione è punito con l’ammenda pari al triplo di quella prevista dall’art. 59 anche se siano stati corrisposti i diritti in favore dell’Amministrazione.


Art. 62 - Categorie di pacchi postali
I pacchi accettati, trasportati e distribuiti a cura dell’Amministrazione, soggetti alle formalità stabilite dal regolamento, assumono il nome di “pacchi postali”.
Essi possono essere con o senza valore dichiarato: nel primo caso vengono qualificati “assicurati”, nel secondo “ordinari”.
In ambedue i casi possono essere gravati di “assegno”.
I pacchi postali possono, inoltre, a richiesta dei mittenti, essere trasportati con i più rapidi mezzi adottati per la corrispondenza o a mezzo di linee aeree ed assumono in tali casi, rispettivamente, le denominazioni di “pacchi urgenti” e di “pacchi aerei”.
Per ciascuna delle categorie di pacchi sopra indicati (ordinari, assicurati, urgenti, aerei) è stabilita una speciale tassa.


Art. 63 - Francatura dei pacchi postali
La francatura dei pacchi postali è obbligatoria.


Art. 64 - Tariffe speciali per alcune categorie di pacchi
Sono stabilite tariffe speciali per i pacchi postali ordinari e senza assegno contenenti abiti borghesi, spediti dalle reclute e dai richiamati alle armi alle loro famiglie.


Art. 65 - Dichiarazione del contenuto del pacco
Il contenuto dei pacchi postali deve essere esattamente dichiarato per qualità e quantità.
È consentito di includere nei pacchi una fattura od un semplice elenco degli oggetti contenuti in essi.
È consentito, altresì, includere una lettera nei pacchi postali diretti all’interno indirizzata allo stesso destinatario del pacco a condizione che questo sia interamente francato con l’aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sul pacco e sull’etichetta di spedizione sia scritta l’indicazione “pacco con lettera di accompagnamento”.
I contravventori a tale divieto sono puniti con la sanzione amministrativa eguale a venti volte l’importo della tassa di francatura delle corrispondenze incluse, col minimo di lire 10.000 .


Art. 66 - Facoltà di aprire i pacchi postali - Applicazione delle imposte
L’Amministrazione ha facoltà di aprire i pacchi postali, con le modalità stabilite dal regolamento per accertare l’esattezza della dichiarazione del contenuto o le deficienze od avarie e per l’applicazione di imposte che gravino sulla merce in essi contenuta.
L’Amministrazione postale, d’intesa con quella doganale, può pr7ocedere, altresì, all’apertura dei pacchi postali di estera provenienza per verificarne il contenuto al fine dell’applicazione dei diritti doganali e dell’osservanza di norme e condizioni richieste per l’importazione di particolari merci.


Art. 67 - Tassa di custodia
I pacchi postali non ritirati nel termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla data del recapito dell’avviso di arrivo ai destinatari, od ai mittenti quando si tratti di pacchi rinviati, sono sottoposti ad una tassa di custodia.


Art. 68 - Rispedizione dei pacchi - Rinvio dei pacchi all’origine
I pacchi postali rispediti, a richiesta dei mittenti o dei destinatari, da una ad altra località della Repubblica, sono soggetti ad una nuova tassa di spedizione ed eventualmente di assicurazione, da pagarsi all’atto della richiesta.
Sono esenti da tale tassa i pacchi diretti a militari.
A eguale tassa sono soggetti, in caso di rinvio al mittente, i pacchi di cui non sia stata possibile la consegna al destinatario.
I pacchi urgenti od aerei sono rispediti o rinviati come ordinari, salvo contrarie disposizioni del mittente o del destinatario.


Art. 69 - Vendita o distruzione di pacchi
Possono essere venduti senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi postali contenenti merci che presentino segni di deterioramento.
Sono soggetti allo stesso trattamento, dopo un periodo di giacenza di tre mesi dal giorno della loro spedizione, i pacchi rifiutati dal destinatario e dal mittente e quelli che non si siano potuti recapitare, nè restituire al mittente.
Le operazioni di vendita o di distruzione di pacchi, previste nei commi precedenti, rientrano nella competenza della Direzione provinciale delle poste presso i cui dipendenti uffici è giacente il pacco.
Al mittente spetta solo l’importo ricavato dalla vendita, anche nel caso di pacchi gravati di assegno o con dichiarazione di valore. Tale importo, detratte le spese ed imposte gravanti sul pacco, resta a disposizione del mittente per due anni dalla data della vendita.
Trascorso il suddetto termine l’importo è devoluto all’Amministrazione.
I pacchi, che, per qualsiasi ragione, non possano essere messi in vendita o che siano rimasti invenduti, sono distrutti, salvo che l’Amministrazione ritenga di disporre altrimenti.
In ogni caso spetta all’Amministrazione, a carico dei mittenti, il rimborso di tutti i diritti gravanti sui pacchi.
Per la vendita o la distruzione di merci contenute in pacchi postali di estera provenienza saranno osservate le norme previste dalla legge doganale per le merci abbandonate.


Art. 70 - Perdita, manomissione od avaria di pacco postale - Indennità
Nel caso di perdita, manomissione od avaria di un pacco postale, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente all’ammontare effettivo della perdita, della manomissione o della avaria, entro i limiti dell’indennità stabilita dal decreto previsto dall’art. 28 per i pacchi ordinari o per quelli contenenti abiti borghesi dei richiamati alle armi, e del valore dichiarato per i pacchi assicurati.
Per i pacchi con assicurazione convenzionale l’indennità viene corrisposta nella misura del valore dichiarato nel caso di smarrimento, perdita od avaria totale del contenuto.
Nel caso di perdita od avaria parziale, compete l’indennità stabilita per i pacchi ordinari.
Nel caso di smarrimento di pacchi o di perdita od avaria totale del loro contenuto, i mittenti, oltre all’indennità, hanno diritto al rimborso delle tasse di spedizione ed accessorie, escluse quelle di assicurazione.

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E PACCHI
Sezione 1 °
TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI


Art. 71 - Trasporto obbligatorio di effetti postali
I concessionari e gli intraprenditori di trasporti terrestri, acquei ed aerei in servizio pubblico, siano o no sovvenzionati dallo Stato, hanno l’obbligo di trasportare gli effetti postali.
Il trasporto ha luogo senza compenso, salve le eccezioni stabilite dal regolamento.
L’Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto di servizio pubblico apposite cassette mobili per l’impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l’obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.
L’Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti.


Art. 72 - Responsabilità degli obbligati al trasporto degli effetti postali. Limiti
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, indipendentemente da quanto dispone il successivo art. 73, assumono verso l’Amministrazione, anche per il fatto dei propri agenti, la stessa responsabilità che l’Amministrazione assume verso i suoi utenti.
Non cessa la responsabilità verso l’Amministrazione nel caso di abbandono della nave previsto nel codice della navigazione.


Art. 73 - Sanzioni contro gli obblighi al trasporto degli effetti postali
Gli obbligati al trasporto degli effetti postali, i quali si rifiutino di accettarli, trasportarli o consegnarli o che non notifichino in tempo utile all’Amministrazione gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti con la sanzione amministrativa estensibile a L. 240.000 , salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
Sezione 2 °
TRASPORTI POSTALI AUTOMOBILISTICI


Art. 74 - Disciplina del trasporto obbligatorio degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private - Canone postale - Cartella d’oneri
L’accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da parte di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata sono disciplinati a mezzo di apposita cartella di oneri, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, sentito il parere del Consiglio di Stato.
I canoni da corrispondere per il trasporto degli effetti postali sono stabiliti in ragione di L. 63.000 annue per chilometro di linea autorizzata per il trasporto stesso.
Qualora per i trasporti postali l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno, il canone annuo chilometrico è elevato a L. 126.000 .
La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro .


Art. 75 - Trasporto gratuito dei dispacci postali - Limiti
L’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può fruire dei servizi automobilistici a titolo gratuito per il trasporto di dispacci ordinari entro il limite di kg. 40 per ogni viaggio di andata e ritorno da e per i luoghi di destinazione e da e per le località lungo la linea.


Art. 76 - Trasporto e scambio degli effetti postali sulle autolinee in concessione nei limiti stabiliti nella cartella d’oneri
Il trasporto e lo scambio degli effetti postali saranno effettuati nei limiti di peso e di numero stabiliti nella cartella d’oneri qualunque ne sia l’origine o la destinazione e con tutte le corse, autorizzate dalla competente amministrazione, che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni riterrà opportuno di utilizzare.


Art. 77 - Precedenza del trasporto degli effetti postali su vetture di servizi pubblici automobilistici
Il trasporto degli effetti postali ha la precedenza sul trasporto dei pacchi agricoli e delle merci con facoltà all’Amministrazione di fruire anche dell’eccedenza di disponibilità di portata e di spazio degli automezzi risultante dopo il carico del bagaglio privato strettamente indispensabile. In ogni caso i dispacci di corrispondenze e di valori hanno sempre preferenza.


Art. 78 - Ritiro, consegna e scambio degli effetti postali. Obbligo delle imprese dei servizi pubblici automobilistici
Le imprese concessionarie dei servizi pubblici automobilistici hanno l’obbligo di far accedere le autovetture agli uffici postali, sia estremi che intermedi, per il trasporto e lo scambio degli effetti postali.
Qualora vi ostino condizioni stradali o altri impedimenti di qualsiasi genere, che rendano comunque impossibile l’accesso delle autovetture ai predetti uffici postali, le imprese esercenti provvederanno al trasporto ed allo scambio degli effetti postali presso gli uffici estremi o intermedi con qualsiasi altro mezzo idoneo e con proprio personale.
Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordinanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale .
Qualora l’Amministrazione riconosca che l’esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l’Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati .


Art. 79 - Inadempienze degli esercenti i servizi pubblici automobilistici. Sanzioni
Gli esercenti i servizi automobilistici, i quali si rifiutino di accettare, trasportare e scambiare gli effetti postali o che abbandonino il servizio o che non notifichino in tempo utile all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni gli itinerari e gli orari dei viaggi, sono puniti, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 600.000 .


Art. 80 - Altre disposizioni
Oltre alle disposizioni di cui alla presente sezione, restano ferme tutte le altre disposizioni inerenti al servizio postale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822.
Sezione 3 °
DISPOSIZIONI COMUNI


Art. 81 - Divieto di spedizione di oggetti postati - Sanzioni
È proibito spedire oggetti che possano cagionare danno o costituire pericolo per le persone e per le cose o che possano imbrattare o deteriorare altri invii postali, e quelli la cui circolazione sia contraria alle leggi, all’ordine pubblico, al buon costume.
Il mittente è punito con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 160.000 , salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.


Art. 82 - Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto. Uso indebito di contrassegno
La falsa dichiarazione del contenuto e l’uso indebito di contrassegni o di indicazione comprovanti il diritto all’esenzione od alla riduzione delle tasse postali o l’avvenuta corresponsione di esse sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 160.000 , salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.


Art. 83 - Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate
È vietato d’includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d’ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattisi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattisi di corrispondenze raccomandate e di pacchi.
I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l’inesistenza di valori.
Per le corrispondenze ed i pacchi spediti in contravvenzione al divieto del presente articolo, anche se assicurati d’ufficio, non compete nessuna indennità nei casi di smarrimento, avaria o manomissione.


Art. 84 - Assicurazione obbligatoria
Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati.
La dichiarazione di valore non può essere superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore.
È ammessa l’assicurazione anche per i casi di forza maggiore.
È ammessa, altresì, l’assicurazione convenzionale per la spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore.
Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell’art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa.


Art. 85 - Oggetti gravati di assegno
Le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali ordinari od assicurati possono essere gravati di assegno, mediante il pagamento di un supplemento di tassa, alle condizioni indicate nel regolamento.
L’Amministrazione è responsabile dell’ammontare dell’assegno soltanto dopo la consegna dell’oggetto relativo.
In caso di perdita di una raccomandata, e di perdita, avaria o manomissione di una assicurata o di un pacco, gravati di assegno, il mittente ha diritto ad una indennità nei limiti stabiliti per un oggetto della stessa specie non gravato di assegno.


Art. 86 - Opposizione al rimborso dell’assegno al mittente
Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può, ritirato l’oggetto, fare opposizione alla trasmissione dell’ammontare dell’assegno al mittente, purché la faccia seguire da atto giudiziale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento.


Art. 87 - Corrispondenze e pacchi da recapitarsi per espresso
È ammesso l’invio di corrispondenze e di pacchi da recapitarsi per espresso, entro i limiti stabiliti dal regolamento, mediante il pagamento da parte del mittente di una soprattassa.


Art. 88 - Oggetti diretti ad omonimi
Nel caso di corrispondenze o di pacchi con indirizzo che all’ufficio risulti comune a più persone, gli oggetti vengono trattenuti per essere poi aperti alla presenza delle persone medesime, all’uopo invitate, salvo che chi li domanda sappia dare elementi inequivoci atti a stabilire che sono di sua spettanza.
Quando taluna delle persone invitate non si presenti, l’apertura può essere eseguita col solo concorso di quella o di quelle che si siano presentate.


Art. 89 - Pagamento delle somme gravanti i pacchi
All’atto del ritiro della corrispondenza e dei pacchi il destinatario e, nel caso di oggetti rinviati, i mittenti debbono pagare i dazi doganali e tutte le altre imposte nonché le tasse e soprattasse di cui gli oggetti stessi siano eventualmente gravati.
I mittenti hanno facoltà di assumere a loro carico il pagamento di tutte le somme gravanti gli oggetti da loro spediti. Il regolamento determina le modalità e le condizioni per l’esercizio di tale facoltà.


Art. 90 - Tassazione e pagamento delle tasse
Qualora dopo la consegna delle corrispondenze e dei pacchi emergano errori nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari o i mittenti sono tenuti a pagare quanto abbiano versato in meno ed hanno diritto al rimborso di quanto abbiano versato in più.


Art. 91 - Termine per la presentazione del reclamo
I reclami per le corrispondenze raccomandate ed assicurate e per i pacchi devono essere presentati entro sei mesi dalla data d’impostazione.
Per il rimborso delle somme riscosse dall’Amministrazione per conto dei mittenti di oggetti gravati di assegno, il termine per il reclamo è di sei mesi dalla data d’impostazione, salva l’osservanza delle norme stabilite dal presente decreto per il servizio dei vaglia e dei conti correnti, quando l’Amministrazione abbia provveduto al rimborso con tali mezzi.


Art. 92 - Indennità
Le indennità previste dagli articoli 48, 49, 70 e 85 potranno essere corrisposte ai destinatari in seguito a consenso scritto del mittente.


Art. 93 - Indennità - Limiti
Oltre all’indennità prevista dagli articoli 48, 49, 70 e 85, l’Amministrazione, nei casi di perdita, manomissione od avaria di oggetti ad essa affidati, non è tenuta ad altro risarcimento.
I casi di perdita, manomissione od avaria di merci allo stato estero saranno sottoposti all’esame della commissione mista poste-dogane, ai sensi dell’art. 345 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.43.


Art. 94 - Diritto di surrogazione dell’Amministrazione
Col pagamento dell’indennità, e sino a concorrenza del suo importo, l’Amministrazione subentrerà in tutti i diritti ed azioni alla persona che l’ha ricevuta.
Il mittente e il destinatario sono obbligati a cederle i relativi titoli e a fornirle le notizie necessarie per l’esercizio dei diritti in cui l’Amministrazione è subentrata.


Art. 95 - Consegna o restituzione di oggetti - Cessazione di responsabilità
La responsabilità dell’Amministrazione cessa con la consegna ai destinatari o, quando questa non sia possibile, con la restituzione ai mittenti degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna.


Art. 96 - Dirimenti di responsabilità nei servizi di corrispondenze e pacchi
L’Amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati od assicurati e di pacchi:
a) in caso di forza maggiore, salvo che l’oggetto non sia stato assicurato anche contro i rischi di forza maggiore;
b) quando non possa rendere conto degli oggetti in conseguenza della distruzione dei documenti di servizio da attribuirsi ad un caso di forza maggiore;
c) quando il danno sia causato dalla natura dell’oggetto o dal fatto del mittente;
d) quando trattisi di invii non consentiti ai sensi dell’art. 81;
e) nei casi di dichiarazione fraudolenta di valore superiore a quello reale ai sensi dell’art. 84;
f) quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall’art. 91;
g) nel caso di consegna ad omonimi, eseguita con le modalità stabilite dal regolamento.


Art. 97 - Facoltà di ritirare gli oggetti rinvenuti
Nel caso di rinvenimento di corrispondenze o di pacchi smarriti, per i quali sia stata già corrisposta l’indennità dovuta agli aventi diritto, costoro hanno facoltà di ritirare gli oggetti restituendo l’indennità stessa.
Per le corrispondenze e per i pacchi assicurati, il cui contenuto si riconosca di valore inferiore a quello dichiarato, l’Amministrazione ha il diritto di riavere l’indennità corrisposta, consegnando gli oggetti stessi, senza pregiudizio delle pene in cui si può incorrere secondo le leggi penali per le dichiarazioni fraudolente di valore.


Art. 98 - Tariffa speciale per i libri spediti da editori e librai
È data facoltà al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro, di accordare una riduzione non superiore al 50 per cento sulle tariffe normali per le spedizioni di libri fatte direttamente dalle case editrici o librarie.


Art. 99 - Agevolazioni tariffarie per la spedizione di pacchi e di pieghi voluminosi
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione e di concerto con il Ministro per il tesoro, può accordare riduzioni, nel limite massimo del 30 per cento, sulle tariffe normali per la spedizione nel servizio interno da parte di singoli utenti di notevoli quantitativi di pacchi postali e di pieghi voluminosi. Sono escluse da tale riduzione le tasse relative ai servizi accessori.
Il regolamento stabilisce i limiti e le condizioni per la concessione delle facilitazioni tariffarie di cui al precedente comma, in modo che all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ne derivi una riduzione dei costi di esercizio.
Tale agevolazione tariffaria non è cumulabile con altre riduzioni tariffarie.

LIBRO TERZO
Dei servizi di bancoposta

Titolo I
PARTE GENERALE


Art. 100 - Servizi di bancoposta


Art. 101 - Capacità del minore di eseguire operazioni nei servizi di bancoposta


Art. 102 - Esclusione e dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta


Art. 103 - Risarcimento in dipendenza di danni nei servizi di bancoposta

Capo I
VAGLIA POSTALI


Art. 104 - Emissione e pagamento di vaglia postali


Art. 105 - Comunicazioni al destinatario dei vaglia


Art. 106 - Emissione dei vaglia telegrafici - Soprattassa


Art. 107 - Girata - Cessione dei vaglia postali


Art. 108 - Vaglia postali con la clausola “non trasferibile”


Art. 109 - Vaglia di servizio


Art. 110 - Ricevuta del vaglia - Efficacia


Art. 111 - Validità dei vaglia interni


Art. 112 - Prescrizione dei vaglia postali

Capo II
RISCOSSIONI DI CREDITI


Art. 113 - Titoli da riscuotere per conto di terzi


Art. 114 - Titoli non riscossi - Protesto


Art. 115 - Corrispondenza inclusa nei pieghi


Art. 116 - Accettazione di acconti


Art. 117 - Facoltà dei committenti


Art. 118 - Responsabilità dell’Amministrazione


Art. 119 - Reclamo - Termine di decadenza

Capo III
CONTI CORRENTI POSTALI


Art. 120 - Apertura di conto corrente postale


Art. 121 - Divieto di apertura dei conti correnti postali


Art. 122 - Elenco dei correntisti postali


Art. 123 - Attivo del conto corrente postale


Art. 124 - Disposizione del credito: Assegni postali - Postagiro


Art. 125 - Pagamento delle tasse sulle concessioni governative e scolastiche


Art. 126 - Tasse sulle operazioni a mezzo del servizio dei conti correnti postali


Art. 127 - Calcolo degli interessi


Art. 128 - Trattamento delle corrispondenze scambiate fra gli utenti e l’Amministrazione


Art. 129 - Cessazione di responsabilità. Discordanza di somma fra ricevuta e bollettino


Art. 130 - Estratto conto - Copia del conto


Art. 131 - Casi di opposizione


Art. 132 - Visto dell’ufficio dei conti sugli assegni


Art. 133 - Assegni fiduciari


Art. 134 - Validità degli assegni postali - Prelevamenti urgenti


Art. 135 - Mancato rimborso degli assegni - Prescrizione


Art. 136 - Inattività del conto corrente - Prescrizione dei crediti


Art. 137 - Reclamo nel servizio dei conti correnti postali


Art. 138 - Credito dell’Amministrazione verso il correntista postale. Rivalsa - Procedura coattiva
L’Amministrazione può rivalersi sulle somme iscritte in conto corrente per qualsiasi credito che essa possa vantare verso il correntista in dipendenza del servizio dei conti correnti.



Art. 139 - Assegni messi in circolazione senza disponibilità di credito sul conto corrente


Art. 140 - Ordini di riaccreditamento degli assegni e di revoca. Esclusione di responsabilità


Art. 141 - Chiusura dei conti correnti - Rimborso del credito agli eredi


Art. 142 - Risoluzione del rapporto di conto corrente postale


Art. 143 - Conto corrente fruttifero - Entrate di bilancio
I fondi eccedenti i normali bisogni di cassa sono dall’Amministrazione versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti.
Gli interessi attivi, i proventi per tasse e di ogni altro genere, relativi al servizio dei conti correnti postali, sono versati in entrata al bilancio dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI AI VAGLIA E CONTI CORRENTI POSTALI


Art. 144 - Pagamento agli eredi dei vaglia interni ed internazionali degli e assegni postali


Art. 145 - Pagamento di vaglia e di assegni di conto corrente postale scaduti di validità

Capo V
LIBRETTI DI RISPARMIO


Art. 146 - Emissione di libretti postali - Apertura di conto


Art. 147 - Libretti nominativi e al portatore


Art. 148 - Emissione gratuita dei libretti postali di risparmio


Art. 149 - Intestazione dei libretti postali nominativi


Art. 150 - Rilascio di una ricevuta per ciascun deposito


Art. 151 - Acquisto di titoli del debito pubblico. Depositi volontari


Art. 152 - Riscossioni di interessi di titoli nominativi del debito pubblico


Art. 153 - Interesse sui libretti postali di risparmio


Art. 154 - Computo degli interessi sul credito risultante nei libretti postali di risparmio


Art. 155 - Iscrizione degli interessi sui libretti


Art. 156 - Custodia dei libretti di risparmio


Art. 157 - Casi di sequestro, pignoramento ed opposizione


Art. 158 - Cessione e pegno di libretti postali nominativi e relativo credito


Art. 159 - Rimborsi sui libretti nominativi


Art. 160 - Servizio dei risparmi - Esenzione dalle imposte di bollo


Art. 161 - Rimborsi su libretti nominativi


Art. 162 - Rimborsi su libretti di risparmio al portatore


Art. 163 - Rimborsi presso uffici diversi da quello di emissione


Art. 164 - Enti locali - Depositi


Art. 165 - Depositi giudiziari o proventi di cancelleria


Art. 166 - Ricevute - Cedole di rimborso - Discordanze


Art. 167 - Reclamo - Termini


Art. 168 - Prescrizione del credito dei libretti


Art. 169 - Controversia giudiziale - Decorrenza dei termini


Art. 170 - Leggi sulla Cassa depositi e prestiti - Applicabilità al servizio dei libretti e dei buoni postali fruttiferi

Capo VI
BUONI POSTALI FRUTTIFERI


Art. 171 - Emissione di buoni postali fruttiferi


Art. 172 - Calcolo degli interessi sui buoni postali


Art. 173 - Tabelle degli interessi - Variazioni


Art. 174 - Esenzione di imposte e tasse


Art. 175 - Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi


Art. 176 - Prescrizione del credito dei buoni postali fruttiferi


Art. 177 - Buoni versati per cauzione


Art. 178 - Rimborso dei buoni


Art. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei buoni)


Art. 179 - Rimborso dei buoni presso un ufficio diverso da quello di emissione


Art. 180 - Duplicazione dei buoni


Art. 181 - Comitato centrale dei buoni


Art. 182 - Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle Casse postali di risparmio

LIBRO QUARTO
Dei servizi di telecomunicazioni

Titolo I
PARTE GENERALE

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


Art. 183 - Esecuzione ed esercizio di impianti di telecomunicazioni. Esclusività - Eccezioni - Assegnazione di radiofrequenze


Art. 184 - Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose


Art. 185 - Approvazione dei progetti per impianti di telecomunicazioni

Capo II
NORME COMUNI ALLE CONCESSIONI AD USO PUBBLICO E AD USO PRIVATO


Art. 186 - Cittadinanza italiana


Art. 187 - Divieto di cessione


Art. 188 - Canoni di concessione


Art. 189 - Cauzione


Art. 190 - Estinzione della concessione


Art. 191 - Decadenza


Art. 192 - Incameramento delle cauzioni


Art. 193 - Controlli


Art. 194 - Condizioni, limiti, diritti ed obblighi del concessionario


Art. 195 - Installazione ed esercizio di impianti di telecomunicazione senza concessione od autorizzazione Sanzioni #169170#
1. Chiunque installa od esercita un impianto di telecomunicazione senza aver ottenuto la relativa concessione o autorizzazione è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 20.000.000.
2. Se il fatto riguarda impianti radioelettrici, si applica la pena dell’arresto da tre a sei mesi .
3. Se il fatto riguarda impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. La pena è ridotta alla metà se trattasi di impianti per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale.
4. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dalla concessione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
5. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari al doppio dei canoni previsti per ciascuno dei collegamenti abusivamente realizzati relativamente al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore ad un trimestre. Non si tiene conto, nella determinazione del canone, delle agevolazioni previste a favore di determinate categorie di utenti.
6. Indipendentemente dall’azione penale, l’Amministrazione può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o rimuovere l’impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare gli apparecchi.

Capo III
CONCESSIONI AD USO PUBBLICO


Art. 196 - Organo competente al rilascio delle concessioni ad uso pubblico


Art. 197 - Concessioni rilasciate da altri organi


Art. 198 - Scelta del concessionario


Art. 199 - Parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni


Art. 200 - Collaudo degli impianti di telecomunicazioni


Art. 201 - Cessioni di immobili e di impianti patrimoniali dell’Amministrazione


Art. 202 - Riscatto


Art. 203 - Rinuncia alla facoltà di riscatto


Art. 204 - Effetti del riscatto


Art. 205 - Determinazione del prezzo


Art. 206 - Diminuzione del prezzo di riscatto


Art. 207 - Sostituzione del concessionario a seguito di riscatto


Art. 208 - Obblighi del concessionario subentrante


Art. 209 - Effetti dell’estinzione della concessione per altre cause


Art. 210 - Controllo amministrativo


Art. 211 - Obblighi fiscali


Art. 212 - Violazione agli obblighi delle concessioni ad uso pubblico

Capo IV
CONCESSIONI AD USO PRIVATO


Art. 213 - Organi competenti al rilascio delle concessioni ad uso privato


Art. 214 - Limiti al rilascio di concessioni ad uso privato


Art. 215 - Esonero dalla cauzione


Art. 216 - Rinuncia alla concessione ad uso privato


Art. 217 - Traffico ammesso - Trasgressioni - Sanzioni


Art. 218 - Violazione degli obblighi

Capo V
TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI TELECOMUNICAZIONI


Art. 219 - Danneggiamenti ai cavi telegrafici e telefonici sottomarini. Sanzioni


Art. 220 - Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino - Sanzioni


Art. 221 - Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di telecomunicazioni - Sanzioni


Art. 222 - Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni telegrafiche o telefoniche - Sanzioni


Art. 223 - Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini. Casi particolari


Art. 224 - Inosservanza della disciplina sui segnali - Sanzioni


Art. 225 - Ancoraggio delle navi - Reti da pesca. Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini - Sanzioni


Art. 226 - Competenza territoriale


Art. 227 - Reati commessi in alto mare


Art. 228 - Rifiuto di esibire i documenti - Sanzioni


Art. 229 - Pubblico ufficiale


Art. 230 - Sanzioni civili

Capo VI
LIMITAZIONI LEGALI - SERVITU’ - ESPROPRIAZIONI


Art. 231 - Pubblica utilità - Espropriazione


Art. 232 - Limitazioni legali


Art. 233 - Servitù


Art. 234 - Procedura di imposizione della servitù - Indennità


Art. 235 - Ricorso gerarchico


Art. 236 - Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù


Art. 237 - Innovazioni sul fondo


Art. 238 - Divieto di imporre altri oneri


Art. 239 - Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari

Capo VII
POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI


Art. 240 - Turbative ai servizi di telecomunicazioni


Art. 241 - Prescrizioni per gli impianti di energia elettrica


Art. 242 - Interferenze


Art. 243 - Disturbi arrecati da elettrodotti - Provvedimenti per eliminarli

Titolo II
DEI SERVIZI TELEGRAFICI

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE


Art. 244 - Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale
Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonché le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.


Art. 245 - Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico
Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell’organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.
È necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.
Le relative spese sono a carico dell’Amministrazione.


Art. 246 - Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza
L’apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, è disposta dal direttore generale dell’Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall’organo da questo delegato.
Le spese relative sono a carico dell’Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.
Rientra nella competenza del direttore provinciale l’apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.


Art. 247 - Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni
La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell’Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa può essere affidata, ove necessario, direttamente all’industria privata specializzata.
Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.
Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell’Amministrazione.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, è punito con la pena della sanzione amministrativa sino a lire 800.000 .


Art. 248 - Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto
L’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può posare, sulle palificazioni di proprietà degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalità stabilite con apposita convenzione.
Può, altresì, utilizzare con le stesse modalità e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprietà degli stessi esercenti.
Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalità indicate da apposita convenzione.


Art. 249 - Esclusione di responsabilità
Fermo restando quanto disposto nel precedente art. 6, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i danni arrecati a persone od a cose, che possano derivare o incidentalmente essere causati da contatti di conduttori con apparecchiature terminali installate presso gli utenti dei servizi telegrafici.


Art. 250 - Disciplina dei servizi telegrafici
Le condizioni e le modalità per l’ammissione ai servizi telegrafici e per lo svolgimento degli stessi, ove non previsti dal presente decreto o dal regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

Capo II
SERVIZIO TELEX


Art. 251 - Ammissione al servizio


Art. 252 - Organi competenti


Art. 253 - Contributi - Canoni - Deposito cauzionale


Art. 254 - Traffico minimo


Art. 255 - Tasse terminali e di transito italiane per le comunicazioni internazionali


Art. 256 - Servizi speciali


Art. 257 - Scambio della corrispondenza - Divieti - Sanzioni.


Art. 258 - Appoggio dei sostegni - Passaggio di condutture


Art. 259 - Istituzioni di posti pubblici telex


Art. 260 - Controlli

Capo III
COLLEGAMENTI DIRETTI DELLA RETE PUBBLICA PER TRASMISSIONI DI TIPO TELEGRAFICO


Art. 261 - Concessione ad uso privato per ciascuna sede operativa. Organo competente a rilasciarlo


Art. 262 - Cittadinanza italiana - Requisito non obbligatorio


Art. 263 - Canoni


Art. 264 - Deposito cauzionale


Art. 265 - Traffico consentito - Inosservanza degli obblighi - Sanzioni


Art. 266 - Apparecchiature e dispositivi utilizzati dagli utenti. Approvazione preventiva


Art. 267 - Esonero dal canone di concessione


Art. 268 - Riduzione dei canoni per l’uso dei collegamenti diretti. Canoni di reciprocità


Art. 269 - Collegamenti diretti messi a disposizione dell’utenza dai concessionari


Art. 270 - Durata minima per l’uso di collegamenti diretti


Art. 271 - Rinvio alla disciplina delle concessioni ad uso privato

Capo IV
MANUTENZIONE


Art. 272 - Canoni dovuti per la manutenzione di palificazioni, linee ed apparati di terzi


Art. 273 - Criteri per la determinazione ed applicazione dei canoni di manutenzione


Art. 274 - Manutenzione a carattere temporaneo

Titolo III
DEI SERVIZI TELEFONICI

Capo I
CONCESSIONI AD USO PUBBLICO


Art. 275 - Canoni di concessione

Capo II
CONCESSIONI AD USO PRIVATO


Art. 276 - Concessioni ad uso privato - Definizione


Art. 277 - Misura del canone


Art. 278 - Canone per linee ad uso comune di due utenti


Art. 279 - Collegamento alla rete pubblica


Art. 280 - Impianti telefonici ad onde guidate

Capo III
SERVIZIO TELEFONICO URBANO


Art. 281 - Definizione e limiti della rete urbana


Art. 282 - Obbligo dell’abbonato di assunzione di nuova utenza


Art. 283 - Abbonamento al servizio


Art. 284 - Impianti supplementari ed accessori da eseguire dall’esercente


Art. 285 - Impianti interni, supplementari ed accessori


Art. 286 - Sanzioni per illecito uso dell’apparecchio telefonico di abbonato


Art. 287 - Pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane di determinate zone


Art. 288 - Pubblicazione, vendita e distribuzione dell’elenco generale degli abbonati alle reti telefoniche urbane


Art. 289 - Inserimento in guide ed annuari di numeri telefonici degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane


Art. 290 - Divieto di pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati alle reti telefoniche urbane - Sanzioni

Capo IV
SERVIZIO TELEFONICO INTERURBANO


Art. 291 - Pagamento delle tasse - Conversazioni a credito


Art. 292 - Pagamento anticipato del servizio


Art. 293 - Riscossione degli importi per i servizi resi all’utenza


Art. 294 - Servizi notturni in abbonamento. Prenotazioni ad ora fissa per la stampa

Capo V
CIRCUITI TELEFONICI DIRETTI


Art. 295 - Utilizzazione di circuiti telefonici diretti


Art. 296 - Interconnessione


Art. 297 - Tariffe per l’uso di collegamenti diretti


Art. 298 - Modalità di esecuzione

Capo VI
SERVIZI SPECIALI


Art. 299 - Fonodettatura dei telegrammi dal domicilio dell’abbonato


Art. 300 - Svolgimento del servizio telegrafico da uffici telefonici


Art. 301 - Riscossione dei proventi telegrafici


Art. 302 - Servizio commissioni telefoniche


Art. 303 - Apertura di posti telefonici pubblici a richiesta di enti o privati

Capo VII
TARIFFE TELEFONICHE
Sezione 1 °
TARIFFE PER IL SERVIZIO URBANO


Art. 304 - Tariffe di abbonamento alle reti telefoniche urbane


Art. 305 - Tipi di tariffa urbana
Sezione 2 °
TARIFFE PER IL SERVIZIO INTERURBANO


Art. 306 - Tariffe interurbane - Riduzioni


Art. 307 - Agevolazioni per la stampa


Art. 308 - Modalità di ripartizione delle tariffe
Sezione 3 °
TARIFFE PER I SERVIZI SPECIALI


Art. 309 - Soprattassa per dettatura dei telegrammi per telefono


Art. 310 - Ripartizione della soprattassa fra gli esercenti interessati


Art. 311 - Tariffe per il servizio commissioni

Capo VIII
DISPOSIZIONI SPECIALI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI


Art. 312 - Impianti di reti urbane con il concorso dei comuni o altri enti


Art. 313 - Manutenzione degli impianti

Titolo IV
DEI SERVIZI RADIOELETTRICI

Capo I
DISPOSIZIONI Dl CARATTERE GENERALE


Art. 314 - Servizi radioelettrici


Art. 315 - Stazione radioelettrica


Art. 316 - Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato


Art. 317 - Organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri per la sicurezza della navigazione marittima - Stazioni radioelettriche ad uso militare


Art. 318 - Licenza di esercizio


Art. 319 - Norme tecniche per gli impianti


Art. 320 - Importazione definitiva di materiali radioelettrici


Art. 321 - Elenchi dei concessionari

Capo II
CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE AD USO PRIVATO
Sezione 1 °
CONCESSIONE DI COLLEGAMENTI IN PONTE RADIO AD USO PRIVATO


Art. 322 - Condizioni per il rilascio della concessione


Art. 323 - Canoni per le concessioni in ponte radio ad uso privato


Art. 324 - Interconnessione


Art. 325 - Concessione per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte di aziende, istituzioni ed enti stranieri
Sezione 2 °
CONCESSIONI ALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE


Art. 326 - Condizioni per il rilascio della concessione - Reciprocità.


Art. 327 - Condizioni per il rilascio della concessione


Art. 328 - Istanza per il rilascio della concessione


Art. 329 - Revoca delle concessioni
Sezione 3 °
CONCESSIONI DI IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE


Art. 330 - Stazioni di radioamatore


Art. 331 - Cittadinanza


Art. 332 - Validità delle concessioni - Canoni


Art. 333 - Autorizzazioni di ascolto
Sezione 4 °
CONCESSIONI DI STAZIONI RADIOELETTRICHE DI DEBOLE POTENZA


Art. 334 - Riserva di frequenze - Impieghi consentiti


Art. 335 - Condizioni per il rilascio della concessione


Art. 336 - Canone per apparecchi radioelettrici portatili
Sezione 5 °
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SEZIONI PRECEDENTI


Art. 337 - Pareri di altri organi dello Stato


Art. 338 - Uso di apparecchi non soggetti a concessione


Art. 339 - Obblighi dei rivenditori

Capo III
ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE


Art. 340 - Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzione


Art. 341 - Classi e tipi dei titoli di abilitazione
I titoli di abilitazione all’esercizio di stazioni radioelettriche rilasciati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:
a) certificato di radiotelegrafista di 1 ° classe per navi ;
a1) certificato di radiotelegrafista di 1 ° classe per aeromobili ;
b) certificato di radiotelegrafista di 2 ° classe per navi ;
b1) certificato di radiotelegrafista di 2 ° classe per aeromobili ;
c) certificato speciale di radiotelegrafista per navi e per aeromobili;
c1) certificato speciale di radiotelegrafista per navi;
d) certificato generale di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
d1) certificato generale di radiotelefonista per navi;
e) certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili;
e1) certificato limitato di radiotelefonista per navi;
e2) certificato limitato di radiotelefonista per aeromobili;
f) certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri;
f1) certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri;
g) patente di operatore di stazione di radioamatore.
Ciascuno dei certificati di cui alle lettere a), b) e c) abilita il titolare anche all’esercizio dei servizi per i quali è prescritto uno qualsiasi dei certificati che lo seguono nell’elenco e conferisce titolo all’ottenimento della patente di operatore di stazione di radioamatore di cui alla lettera g), senza sostenere esami.
Il titolare di uno dei certificati di cui alle lettere da c1) a e1), è abilitato anche all’esercizio degli altri servizi, come segue:
1) il titolare del certificato di cui alla lettera c1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e1), f), f1) e può ottenere la patente di cui alla lettera g) senza sostenere gli esami;
2) il titolare del certificato di cui alla lettera d) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere d1), e), e1), e2) ed f1);
3) il titolare del certificato di cui alla lettera d1) è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere c1) ed f1);
4) il titolare del certificato di cui alla lettera e), è abilitato anche ai servizi di cui alle lettere e1), e2), f1);
5) il titolare del certificato di cui alla lettera e1) è abilitato anche ai servizi di cui alla lettera f1).
Il conseguimento dei certificati di cui al presente articolo non costituisce titolo per ottenere l’iscrizione fra la gente di mare oltre il limite di età previsto dall’art. 119 del codice della navigazione.
Eventuali modifiche alle classi e tipi di certificati e patenti di cui al presente articolo, rese necessarie per l’adeguamento della legislazione italiana al regolamento internazionale delle radiocomunicazioni e ad altri accordi internazionali, sono disposti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.


Art. 342 - Abilitazione degli operatori delle stazioni costiere
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelegrafiche, è necessario il possesso del certificato di radiotelegrafista d i1 ° o 2 ° classe o speciale.
Per il disimpegno del servizio di operatore presso le stazioni costiere radiotelefoniche, è necessario il possesso del certificato di radiotelefonista, generale o limitato, a seconda della potenza della stazione.


Art. 343 - Esami
I certificati e le patenti di cui all’art. 341 si conseguono mediante esami, salvo le eccezioni previste dal presente decreto e i casi che verranno stabiliti dal relativo regolamento, in cui il possesso di altro titolo dimostri l’acquisizione di cognizioni equivalenti a quelle richieste dal programma di esami.
Gli esami saranno tenuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni nell’epoca e nelle sedi che esso designerà.
Per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista di 1 ° e 2 ° classe e speciale e del certificato generale di radiotelefonista, le sessioni di esame saranno indette, di norma, una volta l’anno.
Gli esami per il conseguimento del certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili, di cui alla lettera e) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, d’intesa con il Ministero della marina mercantile e con il Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile; quelli per il conseguimento del certificato di radiotelefonista per navi, di cui alla lettera e1) del precedente art. 341, nei casi in cui sono prescritti, saranno tenuti, sempre dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, presso le capitanerie di porto e presso gli uffici circondariali e locali marittimi.
L’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni rilascerà i certificati di cui alle lettere c1), d1), f), f1) e la patente di cui alla lettera g) del precedente art. 341 a coloro che dimostrino di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, i cui esami di diploma sono a tal fine dichiarati equipollenti a quelli stabiliti per il conseguimento dei certificati stessi.
I certificati limitati, di cui al precedente quarto comma, possono essere conseguiti anche senza gli esami di cui al precedente primo comma, purché sia accertato dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che gli aspiranti possiedono le conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni stabilirà con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, oppure con il Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, a seconda della rispettiva competenza, la procedura per gli accertamenti di idoneità relativi al rilascio senza esami dei certificati limitati, nonché i limiti massimi di potenza dell’impianto radiotelefonico operabile dal titolare del certificato, la eventuale equipollenza di esami superati presso altre amministrazioni dello Stato e, se del caso, i limiti di impiego del mezzo navale o aereo su cui può operare il titolare del certificato stesso.


Art. 344 - Ammissione agli esami
Per l’ammissione agli esami per il conseguimento dei certificati di 1 ° e 2 ° classe, di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 341, gli aspiranti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un Istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di Istituto secondario di 2° grado.
Le altre condizioni per l’ammissione agli esami di cui all’art. 343, compresa l’eventuale inclusione di altri titoli di studio, sono stabilite dal regolamento.
Per l’ammissione agli esami di cui al presente Capo ed anche per il rilascio di titoli di abilitazione senza esami, è dovuta, a favore dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la tassa di cui all’art. 2 della legge 6 febbraio 1942, n. 128, la cui misura viene fissata in L. 1000. Sono fatte salve le norme fiscali in vigore per il rilascio e la duplicazione dei titoli stessi.


Art. 345 - Prove di esame
Le prove di esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione sono costituite da:
1) per i certificati di cui alle lettere a) e b) dell’art. 341, prove scritte, pratiche ed orali;
2) per i certificati di cui alle lettere c), c1), d), d1), e), e1), e2), f), f1), prove pratiche ed orali;
3) per la patente di cui alla lettera g) prove scritte e pratiche.
Nel regolamento sono specificati i programmi di esame, le modalità delle prove, le condizioni per il conseguimento dei titoli di abilitazione.
Possono essere esonerati dagli esami per il conseguimento del certificato di cui all’art. 341, lettera c2), ricorrendo le condizioni stabilite nel regolamento, coloro che, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano superato gli esami per il conseguimento del brevetto di pilota civile, l’esito favorevole dei quali deve risultare da attestazione formale del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile.


Art. 346 - Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione
Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all’esercizio di stazioni radioelettriche.
In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell’aria, si applicheranno le norme degli articoli 1251, 1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la procedura stabilita dall’art. 418.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell’aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, è facoltà dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validità dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di dichiararne la decadenza.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell’art. 341, non è ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.
In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, è in facoltà dell’Amministrazione di ammettere l’interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.


Art. 347 - Commissioni esaminatrici dei candidati al certificato di radiotelegrafista per navi ed aeromobili, al certificato generale di radiotelefonista per navi e aeromobili e al certificato di radiotelegrafista per stazioni fisse e terrestri e certificato di radiotelefonista per stazioni fisse e terrestri
La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere a), b), c), c1), d), d1), dell’art. 341 è costituita da:
a) due impiegati della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui uno con qualifica non inferiore a direttore di divisione con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, esperto di radiotelegrafia;
c) due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
d) un impiegato appartenente alla carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile;
e) un tecnico operatore designato dall’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
f) un impiegato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni della carriera di concetto o di quella direttiva con qualifica di consigliere, con funzioni di segretario.
Alla commissione possono essere aggregati uno o più esaminatori per le lingue straniere, previste dal programma di esame, scelti tra gli impiegati dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nominati interpreti ai sensi dell’art. 37 dell’allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29.
Dinanzi alla stessa commissione, in occasione delle riunioni per l’espletamento delle prove pratiche ed orali, degli esami relativi al conseguimento dei certificati di cui al primo comma, saranno sostenuti gli esami per il conseguimento dei certificati di radiotelegrafista e di radiotelefonista per stazioni fisse terrestri.


Art. 348 - Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi e per aeromobili e per soli aeromobili
La commissione esaminatrice per il conseguimento dei certificati di cui alle lettere e) ed e2) dell’art. 341 è costituita da:
a) un impiegato della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di presidente;
b) tre impiegati della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, direzione generale dell’aviazione civile, dei quali uno del ruolo degli esperti della circolazione aerea ed assistenza al volo;
c) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
d) un tecnico operatore designato dal Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, direzione generale dell’aviazione civile;
e) un impiegato del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile, direzione generale e dell’aviazione civile, con funzioni di segretario.


Art. 349 - Commissione esaminatrice dei candidati al certificato limitato di radiotelefonista per navi
La commissione esaminatrice per il conferimento dei certificati di cui alla lettera e1) dell’art. 341 è costituita da:
a) il direttore del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un impiegato dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, designato dal direttore del circolo;
c) un ufficiale della capitaneria di porto competente per territorio.


Art. 350 - Commissione esaminatrice dei candidati alla patente di operatore di radioamatore


Art. 351 - Nomina delle commissioni
La commissione di cui all’art. 347 è nominata annualmente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
La commissione di cui all’art. 348 è, invece, nominata annualmente con decreto del Ministro per i trasporti e l’aviazione civile.
Le commissioni di cui agli articoli 349 e 350 sono nominate, pure annualmente, con ordinanza del direttore centrale competente dell’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Gli atti di nomina delle commissioni esaminatrici, di cui al presente Capo, potranno designare sostituti per ciascuno dei componenti, inclusi il presidente ed il segretario.

Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE MARITTIMO
Sezione 1 °
GENERALITÀ


Art. 352 - Servizio radioelettrico mobile marittimo


Art. 353 - Definizione di nave - Altre definizioni
Sezione 2 °
PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE STAZIONI E PER APPARATI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI


Art. 354 - Norme tecniche radionavali


Art. 355 - Stazioni radioelettriche e radiotelefoniche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi - Obblighi


Art. 356 - Obbligatorietà del ricevitore radiotelefonico


Art. 357 - Esenzioni


Art. 358 - Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo


Art. 359 - Installazioni d’ufficio


Art. 360 - Dichiarazione di tipo approvato e di equivalenza degli apparati radioelettrici impiegati a bordo


Art. 361 - Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali


Art. 362 - Giornale radiotelegrafico e radiotelefonico - Obblighi
Sezione 3 °
SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO RADIOELETTRICO DI BORDO


Art. 363 - Autorità del comandante di bordo


Art. 364 - Vigilanza sul servizio radioelettrico di bordo


Art. 365 - Collaudi e ispezioni


Art. 366 - Verbali di collaudo e di ispezione


Art. 367 - Spese per i collaudi e le ispezioni
Sezione 4 °
CATEGORIE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI NAVE


Art. 368 - Categoria delle stazioni radiotelegrafiche di nave


Art. 369 - Categoria delle stazioni radiotelefoniche di navi
Sezione 5 °
PERSONALE DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE DI BORDO


Art. 370 - Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo


Art. 371 - Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radiotelegrafiche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica


Art. 372 - Sanzioni disciplinari
Sezione 6 °
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTO E DI ESERCIZIO DI STAZIONI PER IL SERVIZIO RADIOMARITTIMO


Art. 373 - Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi


Art. 374 - Contratti tipo regolanti i rapporti tra le ditte armatrici dette navi mercantili italiane e le società concessionarie del servizio radioelettrico di bordo


Art. 375 - Canoni di concessione

Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA


Art. 376 - Impianto radiotelegrafico sulle navi da pesca


Art. 377 - Impianto di un apparecchio radiotelefonico su navi da pesca


Art. 378 - Licenza di esercizio di impianti radioelettrici


Art. 379 - Contratti tipo per il servizio radioelettrico


Art. 380 - Revisione annuale dei canoni


Art. 381 - Composizione della commissione


Art. 382 - Impianto radiotelefonico su navi da pesca inferiori a 30 tonnellate


Art. 383 - Disposizioni applicabili

Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTRICO MOBILE AERONAUTICO


Art. 384 - Servizio radielettrico mobile aeronautico


Art. 385 - Definizione di aeromobile


Art. 386 - Norme tecniche


Art. 387 - Licenza di esercizio


Art. 388 - Sospensione o revoca della licenza di esercizio


Art. 389 - Aeromobili privi di licenza di esercizio


Art. 390 - Installazioni d’ufficio


Art. 391 - Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili


Art. 392 - Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale


Art. 393 - Abilitazione al traffico


Art. 394 - Autorizzazione all’impianto ed all’esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili


Art. 395 - Concessione per il disimpegno del servizio di corrispondenza pubblica

Capo VII
PROTEZIONE DAI DISTURBI ALLE RADIOCOMUNICAZIONI DISPOSIZIONI PENALI


Art. 396 - Limitazioni legali


Art. 397 - Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione


Art. 398 - Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni


Art. 399 - Sanzioni


Art. 400 - Vigilanza


Art. 401 - Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati


Art. 402 - Costruzione, uso ed esercizio di impianti radioelettrici. Norme applicabili


Art. 403 - Detenzione abusiva di apparecchi radiotrasmittenti


Art. 404 - Uso di nominativi falsi o alterati - Sanzioni


Art. 405 - Impianti od apparecchi radiotelegrafici installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni


Art. 406 - Uso indebito di segnale di soccorso
Disposizioni varie


Art. 407 - Termine di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio
I termini di prescrizione stabiliti nell’art. 168 si applicano con effetto dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 408 - Disposizioni riguardanti l’abilitazione degli operatori all’esercizio di stazioni radioelettriche


Art. 409 - Utilizzazione provvisoria di apparati radioelettrici di debole potenza


Art. 410 - Concessioni ed autorizzazioni in vigore


Art. 411 - Legislazione sulle radiodiffusioni
Nulla è innovato nella legislazione vigente sulle radiodiffusioni.


Art. 412 - Soppressione del servizio dei vaglia a taglio fisso
È soppresso il servizio dei vaglia a taglio fisso istituito con la legge 5 dicembre 1955, n. 1288.


Art. 413 - Esenzione da imposte e tasse - Agevolazioni fiscali

Sfoglia la normativa: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.