Diritto bancario e dei mercati finanziari

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

(Gazz. Uff., 8 maggio 1991, n. 106)

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Capo I


Art. 1 - Limitazione dell’uso del contante e dei titoli al portatore

Art. 2 - Obblighi di identificazione e di registrazione

Art. 3 - Segnalazioni di operazioni

Art. 3-bis - Riservatezza delle segnalazioni

Art. 3-ter - Commissione di indirizzo

Art. 4 - Disposizioni applicative

Art. 5 - Sanzioni, procedure, controlli
14. Nel primo comma dell’ articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: “acquisiti nei confronti dell’ imputato nell’ esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziaria e valutaria” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti nei confronti dell’ imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’ esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’ articolo 51-bis”.
15. Nel terzo comma dell’ articolo 33 del decreto del Presidente dalla Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’ articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463, le parole: “acquisiti nei confronti dell’ imputato nell’ esercizio dei poteri di polizia giudiziaria e valutaria” sono sostituite dalle seguenti: “acquisiti nei confronti dell’ imputato, direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’ esercizio dei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei casi di deroga previsti dall’ articolo 35”.

Capo II


Art. 6 - Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario

Art. 7

Art. 8 - Onorabilità dei soci e degli esponenti


Capo III


Art. 9 - Sospensione delle cariche

Art. 10 - Doveri del collegio sindacale

Art. 11 - Collaborazione fra le autorità di vigilanza

Art. 12 - Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante

Art. 13 - Applicazione delle sanzioni

Art. 14 - Entrata in vigore

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