Download del testo integrale della normativa:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano: a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;
b) all’equipaggiamento che rientra nel campo d’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;
c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell’industria aeronautica e spaziale;
d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;
e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;
f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d’artiglieria;
g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l’immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell’Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all’esportazione.
3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all’adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell’impiego illecito di articoli pirotecnici.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;
b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d’artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;
c) fuoco d’artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;
d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all’aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;
e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;
f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell’immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;
g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;
h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;
i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;
l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l’ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi l’artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all’articolo 3;
m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.
Art. 3 Classificazione
1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all’articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all’articolo 6.
2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie: a) fuochi d’artificio: 1) categoria 1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
2) categoria 2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
3) categoria 3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
4) categoria 4: fuochi d’artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all’articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d’artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
b) articoli pirotecnici teatrali: 1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;
c) altri articoli pirotecnici: 1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;
2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.
Art. 4 Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche
1. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.
2. Con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplodenti ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.
3. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.
Art. 5 Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici
1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, Né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età: a) fuochi d’artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;
b) fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;
c) fuochi d’artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d’armi;
d) fuochi d’artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell’articolo 4.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).
3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.
4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a basi di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d’armi.
5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell’ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.
Art. 6 Marcatura CE
1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall’allegato I.
2. Salvo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera g), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all’allegato II.
3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono: a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l’esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell’allegato II, modulo B), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell’importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell’allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell’allegato II;
b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell’allegato II, modulo G).
4. È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marcature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui all’articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell’articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 7 Organismi notificati
1. Il Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell’Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all’allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell’attestato di esame «CE del tipo» e all’espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all’allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l’avvenuto adempimento degli oneri di cui all’articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
Art. 8 Vigilanza sugli organismi notificati
1. Il Ministero dell’interno si avvale del comitato tecnico di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull’attività degli organismi notificati.
2. All’articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell’interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell’interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;
b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni».
3. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell’articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.
4. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Art. 9 Caratteristiche della marcatura CE
1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall’allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all’apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato che ha autorizzato l’apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell’organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.
5. Il fabbricante oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l’importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell’allegato II.
6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell’Unione europea, l’obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.
Art. 10 Adempimenti procedurali
1. Alle procedure relative all’esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all’allegato II, a quelle finalizzate all’autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all’effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art. 11 Etichettatura degli articoli pirotecnici
1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell’Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.
2. L’etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l’indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l’indirizzo dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo, i limiti minimi d’età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall’articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l’uso, l’anno di produzione per i fuochi d’artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L’etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo.
Sull’artifizio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l’indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall’organismo notificato, nonché degli estremi della presa d’atto ministeriale che attesta che l’importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell’interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l’ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all’articolo 14, comma 2.
3. I fuochi d’artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;
d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime: a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;
b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.
5. Se l’articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell’importatore, un’etichetta recante il nome e l’indirizzo del fabbricante o dell’importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.
Art. 12 Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli
1. L’etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell’importatore, il nome e il tipo dell’articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.
2. Se l’articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.
3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all’allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell’informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002.
4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.
5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l’etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l’imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi della presa d’atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell’allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.
Art. 13 Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati
1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.
2. Il fabbricante, l’importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell’interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità dell’identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma 2, nonché la tenuta del registro di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.
Art. 14 Sorveglianza del mercato
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a: a) effettuare periodiche ispezioni all’ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;
b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;
d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.
Art. 15 Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 14 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all’articolo 16, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’autorità competente osservazioni scritte e documenti.
3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplodenti, di cui agli articoli 102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
4. Il Ministero dell’interno provvede alla raccolta e all’aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all’uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Art. 16 Interventi d’urgenza e misure preventive
1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l’uso illecito di detto materiale.
2. Il Ministro dell’interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l’ambiente.
Art. 17 Disciplina sanzionatoria
1. L’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente: «Art. 53. - 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell’interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplodenti.
2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplodenti secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.
3. L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.
5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura “CE del tipo” ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell’interno.».
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d’artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d’artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell’abilitazione di cui all’articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.
5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all’articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione di polizia, ai sensi dell’articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissione totale dell’apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque: a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell’articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773;
b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell’interno, ove previsti;
c) le complete istruzioni per l’uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l’anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;
d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l’individuazione del fabbricante, dell’importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l’indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.
9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l’immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell’etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.
10. Oltre a quanto previsto dall’articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell’interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un’etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l’incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.
11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell’interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d’informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori.
Art. 18 Disposizioni transitorie e finali
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l’adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall’articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall’articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.
3. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.
4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all’importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti di cui al presente decreto.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.
6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d’artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.
7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classificati ai sensi dell’articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell’articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 1973.
Art. 19 Disposizioni finanziarie
1. Dall’applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 20 Entrata in vigore 1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Sfoglia la normativa: Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.