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Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all’art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:
a) hanno presentato all’INAIL domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005;
b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all’amianto per i periodi successivi all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;
c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.
Art. 2. - Procedura
1. I lavoratori di cui all’art. 1 devono presentare domanda all’INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l’indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.
2. La durata di esposizione all’amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all’anno 1992 fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall’INAIL.
3. La data di avvio dell’azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall’INAIL previa acquisizione:
a) della domanda di cui al comma 1;
b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell’azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;
c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all’anno 1992 sino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.
5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro è tenuto a fornire all’INAIL tutte le notizie ritenute utili dall’Istituto medesimo.
6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall’art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.