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Art. 1. - Ambito applicativo
Il Ministero delle infrastrutture e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito denominata «Autorità») sottopongono a verifica, secondo i criteri, le modalità e le procedure stabilite dal presente regolamento, i seguenti atti, ove utilizzati per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA dal 1° marzo 2000 al 1° luglio 2006:
a) i certificati di lavori pubblici, di cui all’articolo 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nonché i certificati di lavori pubblici e privati rilasciati prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
b) le fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
Art. 2. - Adempimenti a carico delle SOA
1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’Autorità approva e comunica simultaneamente alle SOA, i modelli informatici da utilizzare per trasmettere i dati, previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1. La comunicazione deve essere accompagnata dall’attestazione dell’avvenuta ricezione. Tali modelli, i quali devono contenere i dati elencati dall’articolo 4, comma 1, numeri da 1) a 8) delle lettere a) e c), in modo da consentire alle amministrazioni aggiudicatrici ed ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche di apporre una dichiarazione sintetica di conferma/non conferma e, in caso di non conferma parziale, di indicare sinteticamente gli elementi non confermati, a tutela della riservatezza dei dati in essi contenuti, devono essere predisposti in modo da consentire un accesso selettivo ai soggetti di cui al successivo articolo 4. Il modello informatico base di trasmissione viene pubblicato sul sito informatico dell’Autorità.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, le SOA trasmettono all’Osservatorio presso l’Autorità, di seguito denominato «Osservatorio», i dati previsti dall’articolo 4, comma 1, relativi ai certificati ed alle fatture di cui all’articolo 1, utilizzando i predetti modelli informatici di comunicazione.
3. Per le attività previste dal presente regolamento, le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
Art. 3. - Sanzioni a carico delle SOA
1. Le SOA che, senza giustificato motivo, non trasmettano, in tutto o in parte, i dati relativi ai certificati ed alle fatture nei modi e tempi previsti dall’articolo 2, ovvero che trasmettano dati non veritieri, sono sottoposte alle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dagli articoli 6, comma 11, e 40, comma 4, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 è iniziato d’ufficio dall’Autorità, la quale contesta alla SOA gli addebiti, invitandola a presentare le proprie controdeduzioni ed eventuale documentazione entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, e adotta il pertinente provvedimento entro i successivi novanta giorni. In via istruttoria l’Autorità può disporre audizioni ed acquisizioni documentali nonché eseguire, senza preavviso, ispezioni presso la SOA. In tal caso, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’Autorità rimane sospeso per il tempo necessario allo svolgimento dell’istruttoria.
3. In caso di inadempimento da parte delle SOA agli obblighi di trasmissione previsti dal comma 1, l’Autorità acquisisce i dati ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 4. - Adempimenti a carico di altri soggetti
1. I modelli informatici compilati ed inviati dalle SOA ai sensi dell’articolo 2, sono trasmessi dall’Osservatorio, entro dieci giorni dalla ricezione, e comunque non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 2, comma 2:
a) alle amministrazioni aggiudicatrici competenti, le quali, in relazione a ciascun certificato di lavori pubblici, compresi i certificati di lavori pubblici rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del responsabile del procedimento o del funzionario che ha rilasciato il certificato;
b) al Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di finanza competente per territorio, il quale, in relazione alle fatture presentate dalle imprese ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verifica la veridicità dei seguenti dati:
1) denominazione del soggetto intestatario delle fatture;
2) oggetto dei lavori;
3) data dell’emissione delle fatture e relativo numero;
4) importo al netto di IVA;
c) ai provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture competenti per territorio, i quali, in relazione ai certificati di lavori privati rilasciati ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e secondo il modello di cui all’allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172, verificano e attestano la veridicità dei seguenti dati:
1) data del contratto di appalto;
2) oggetto del contratto di appalto con riferimento alle categorie di cui alla tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie, allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34;
3) denominazione e composizione del soggetto aggiudicatario;
4) inizio e ultimazione dei lavori;
5) opere eseguite da eventuali subappaltatori;
6) importi contrattuali dell’appalto e di eventuali perizie di variante o suppletive delle opere eseguite;
7) buon esito delle opere;
8) nominativo del funzionario che ha rilasciato o confermato il certificato ai sensi dell’articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.
2. Entro centocinquanta giorni dall’invio dei modelli, le amministrazioni aggiudicatrici, i Nuclei di Polizia tributaria della Guardia di finanza ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche provvedono alla trasmissione all’Osservatorio dei dati di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche che, senza giustificato motivo, non adempiono a quanto disposto dal comma 2, ovvero forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, sono assoggettati alle sanzioni rispettivamente previste dall’articolo 6, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 5. - Compiti del Ministero delle infrastrutture e dell’Autorità
1. L’Autorità, tramite gli uffici interni da essa individuati, nonché il Ministero delle infrastrutture, che accede anche per via telematica ai dati pervenuti all’Osservatorio, compiuti gli eventuali ulteriori accertamenti istruttori, individuano i dati non confermati, e li segnalano al consiglio dell’Autorità, man mano che vengono individuati, e comunque non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 4, comma 2. Il Ministero delle infrastrutture e il consiglio dell’Autorità concordano i criteri di distribuzione degli affari tra uffici del Ministero e uffici dell’Autorità.
2. L’Autorità, nei successivi quarantacinque giorni, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dal Ministero delle infrastrutture, può procedere alla sospensione in via cautelare dell’attestazione ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Può, inoltre, richiedere alla SOA di procedere alla revoca dell’attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di dati risultati non veritieri.
3. Entro trenta giorni dalla richiesta dell’Autorità, la SOA procede alla revoca dell’attestazione tenendo conto dei dati risultati non veritieri.
4. Nel caso di inadempimento delle SOA nel termine stabilito dal comma 3, l’Autorità può esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’articolo 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché provvedere alla revoca dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Note:
1 Per indicazioni e chiarimenti sulle disposizioni del presente provvedimento, vedi la Circolare 28 febbraio 2008, n. 2169.