Download del testo integrale della normativa:
Articolo 1
Funzioni trasferite
1. Ai sensi dell’art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, a decorrere dal 1° aprile 2007, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell’esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. A decorrere dalla medesima data, l’I.N.P.S. subentra al Ministero dell’economia e delle finanze nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.
2. Il trasferimento delle risorse finanziarie, strumentali e di personale, inerenti alle funzioni di cui al comma 1, avviene secondo i termini e le modalità di cui al presente decreto.
Articolo 2
Personale trasferito
1. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 1 comma 1, è trasferito all’I.N.P.S. il contingente di personale, appartenente al ruolo unico del Ministero dell’economia e delle finanze ed in servizio presso le Commissioni mediche di verifica, indicato, per ciascuna articolazione territoriale del Ministero, nell’allegato A del presente decreto.
2. L’individuazione dei dipendenti avviene sulla scorta dei criteri concertati con le organizzazioni sindacali, tenendo conto, anche, delle eventuali istanze presentate.
3. Il personale trasferito conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale sarà inquadrato. A seguito del trasferimento del personale, saranno ridotte, in maniera corrispondente, le dotazioni organiche del Ministero dell’economia e delle finanze con i provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 1, commi 404 e 427, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Articolo 3
Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Nell’allegato B al presente decreto, sono indicate le risorse finanziarie annue da trasferire all’I.N.P.S., relative al personale di cui all’art. 2, comma 1, nonché quelle necessarie per la copertura dei costi di funzionamento del personale medico, componente le commissioni mediche di verifica. Per l’anno 2007, le modalità, anche temporali, del trasferimento sono individuate nell’allegato C al presente decreto.
2. Con proprio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze individua e trasferisce all’I.N.P.S., relativamente al personale trasferito ai sensi del presente decreto, le corrispondenti quote delle risorse certe del Fondo unico di amministrazione e, limitatamente all’anno 2007, le corrispondenti quote delle risorse variabili del predetto fondo.
3. La quota parte delle risorse finanziarie trasferite all’I.N.P.S., relative al trattamento accessorio, confluirà nei diversi fondi per il trattamento economico e tali risorse sono considerate importi fissi ex art. 1, comma 191, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Articolo 4
Disposizioni riguardanti il personale
1. Il personale trasferito all’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2 del presente decreto, che abbia presentato domanda con le modalità ed i termini previsti dai bandi di concorso, può partecipare alle procedure di passaggio tra le aree, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2006.
2. L’I.N.P.S. provvede all’inquadramento dei dipendenti nella posizione economica superiore, eventualmente acquisita, all’esito delle procedure di cui al comma 1, previo trasferimento all’I.N.P.S. delle corrispondenti risorse finanziarie.
3. Per effetto del trasferimento del personale del Ministero dell’economia e delle finanze, è rideterminata la dotazione organica dell’I.N.P.S. nelle diverse qualifiche interessate, corrispondentemente ai nuovi ingressi nei ruoli dell’I.N.P.S. di detto personale.
Articolo 5
Disposizioni transitorie e finali
1. I verbali trasmessi dalle A.S.L. a decorrere dalla data del 1° aprile 2007 sono esaminati dall’I.N.P.S.
2. I verbali trasmessi anteriormente alla data di cui al comma 1, la cui trattazione non sia ancora definita alla data del 31 luglio 2007, sono presi in carico dall’I.N.P.S.
3. Per consentire la definizione dei rapporti e delle istanze pervenute alla data di cui al comma 1, il trasferimento all’I.N.P.S. del personale, individuato ai sensi dell’art. 2, e delle corrispondenti risorse finanziarie, di cui all’art. 3, avviene secondo le seguenti modalità e scadenze: il 50% delle unità complessivamente individuate, con decorrenza 1° giugno 2007, il residuo 50% con decorrenza 1° agosto 2007.
4. L’I.N.P.S. subentra al Ministero dell’economia e delle finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorché riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.
Articolo 6
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo la normativa vigente.
Allegati
(omissis)