Ordinamento giudiziario e professione forense

Legge 30 luglio 2007, n. 111

Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.

(Gazz. Uff., 30 luglio 2007, n. 175 - Suppl. Ord.)

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Art. 1. - (Modifiche al capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)
1. Alla rubrica del capo I del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, la parola: «uditorato» è sostituita dalla seguente: «tirocinio».
(si veda il testo modificato del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)


Art. 2. - (Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)
(si veda il testo modificato del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)
2. L’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:
(si veda il testo modificato del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)



Art. 3. - (Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26)
(si veda il testo modificato del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)


Art. 4. - (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e altre disposizioni)
(si veda il testo modificato del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25)


Art. 5. - (Disposizioni varie)
1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.
2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall’articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai magistrati ordinari è attribuito, all’atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall’articolo 2, comma 11, della presente legge.
5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:
a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;
b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
7. L’articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.
8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.


Art. 6. - (Norma di copertura)
(omissis)


Art. 7. - (Delega al Governo per l’adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l’ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge;
b) operare l’abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.


Art. 8. - (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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