Download del testo integrale della normativa:
Art. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: “, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra” sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Nota all’art. 1:
Il testo dell’art. 27 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, é il seguente:
“Art. 27. - La responsabilità penale é personale.
L’imputato non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non é ammessa la pena di morte.”.
Sfoglia la normativa: Modifica all’art. 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte.