Diritto bancario e dei mercati finanziari

Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.

(Gazz. Uff., 3 dicembre 1990, n. 282 - Suppl. Ord.)

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Titolo I
DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE


Art. 1 - Fusioni, trasformazioni e conferimenti
1. Gi enti creditizi pubblici iscritti all’albo di cui all’art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque società per azioni operanti nel settore del credito .
2. Le operazioni di cui al comma precedente nonché i conferimenti d’azienda effettuati dai medesimi enti in una o più società per azioni, già iscritte nell’albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l’attività svolta dall’ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto .


Art. 2 - Progetto
1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca d’Italia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalità e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalità perseguite e quanto richiesto dal successivo art. 10, comma 1.
2. Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalità giuridica può prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine , che le società bancarie risultanti continuino ad esercitare le attività svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attività connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca d’Italia.
3. Il progetto è deliberato dall’organo dell’ente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validità delle relative deliberazioni.
4. La Banca d’Italia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni all’occorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
5. La Banca d’Italia dà notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui è in corso di svolgimento l’istruttoria o l’attuazione.


Art. 3 - Approvazione del progetto
1. Il progetto è approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. L’approvazione è subordinata all’accertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilità, dell’efficienza, della funzionalità, dell’adeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche l’economia nel ricorso ad una pluralità di soggetti giuridici. L’approvazione del progetto può essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali l’ente delibera con le modalità di cui all’art. 2, comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dell’esercizio dell’attività bancaria da parte dell’ente che effettua l’operazione.
2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dall’ente al progetto originario.
3. Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui all’art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca d’Italia o di altre autorità. Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le società e la borsa e quelli attribuiti alla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. I progetti ai quali partecipino enti di cui all’art. 1, comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dell’approvazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
5. Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca d’Italia ai soli fini della verifica di conformità al progetto. La conformità si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia non si sia pronunciata in senso contrario.


Art. 4 - Trasformazioni
1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa possono trasformarsi in società per azioni bancarie.
2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalità di cui all’art. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per l’atto costitutivo delle società per azioni. Lo statuto della società è parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.
3. La deliberazione di trasformazione deve altresì contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della società. In particolare:
a) il capitale sociale deve essere indicato di norma in misura non inferiore al capitale o fondo di dotazione dell’ente originario, e comunque in misura non inferiore all’importo minimo richiesto per la costituzione di società per azioni bancarie;
b) il residuo del patrimonio netto è imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell’ente originario, ivi comprese quelle derivanti dall’applicazione di norme tributarie. Il complesso del capitale e delle riserve indisponibili per legge e per statuto non può essere diminuito salvo che per la quota eventualmente utilizzata a fronte di minusvalenze accertate in sede di trasformazione.
4. La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una società di revisione quando l’ente abbia emesso titoli quotati.
5. L’esistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile. Non si applica l’art. 2343 del codice civile.
6. Entro trenta giorni dall’accertamento di conformità di cui all’art. 3, comma 5, la deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo, unitamente alla relazione di stima di cui al comma precedente, è depositata, a cura del notaio o degli amministratori dell’ente, per l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, e 2330-bis del codice civile.


Art. 5 - Fusioni
1. Gli enti di cui all’art. 1, comma 1, con fondo di dotazione a composizione associativa possono effettuare, tra loro ovvero con società bancarie, fusioni dalle quali - sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti - risultino società per azioni bancarie.
2. La deliberazione di fusione deve essere assunta dagli enti con le modalità di cui all’art. 2, comma 3, e dalle società bancarie secondo la disciplina generale delle società per azioni, ove non diversamente stabilito dal presente decreto. Lo statuto della società risultante dalla fusione si considera parte integrante di ciascuna deliberazione e deve essere a queste allegato.
3. La deliberazione di fusione deve fissare il rapporto di cambio, anche ai sensi dei successivi articoli 8, 9 e 10, e determinare il patrimonio netto iniziale della società risultante dalla fusione a norma dell’art. 4, commi 3, 4 e 5.
4. Entro trenta giorni dall’accertamento di conformità di cui all’art. 3, comma 5, le deliberazioni sono depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell’art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile, nonché quelle degli articoli 2503 e 2504 del codice civile. L’atto di fusione deve essere stipulato entro quarantacinque giorni dall’ultimo dei decreti con cui il tribunale ordina l’iscrizione delle delibere nel registro delle imprese.
5. Per le operazioni ricomprese nel progetto approvato ai sensi dell’art. 3 il termine di cui all’art. 2503, comma 1, del codice civile è ridotto a quindici giorni.


Art. 6 - Conferimenti
1. Per l’attuazione delle operazioni di cui all’art. 1, i conferimenti dell’azienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o più enti di cui all’art. 1, comma 1, in società per azioni, di nuova costituzione o già esistenti, bancarie, finanziarie o strumentali alle precedenti devono essere deliberati con le modalità di cui all’art. 2, comma 3. In caso di conferimento a società di nuova costituzione, lo statuto di quest’ultima si considera parte integrante della deliberazione e deve essere ad essa allegato.
2. La costituzione di società per azioni può avvenire anche con atto unilaterale da parte di un solo ente pubblico conferente nel rispetto delle norme in tema di costituzione delle società per azioni e di quanto previsto dal presente decreto. In tal caso alla deliberazione di conferimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 4, commi 3, 4 e 5.
3. Negli altri casi, la stima deve essere redatta ai sensi dell’art. 2343, comma 1, del codice civile da un collegio di tre esperti in materia bancaria nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti.
4. In caso di conferimenti da parte di più enti ad una medesima società ovvero di conferimenti da parte di un ente a più società ovvero di conferimenti da parte di più enti a medesime società, il tribunale nomina un unico collegio. Quando concorrano diverse competenze territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale del capoluogo di regione; quando concorrano competenze territoriali di tribunali di più regioni provvede il presidente del tribunale di Roma. Agli esperti si applicano le disposizioni dell’art. 64 del codice di procedura civile.
5. L’atto costitutivo della società conferitaria, ovvero la delibera di aumento di capitale in caso di conferimento a società già esistente, deve comunque contenere la determinazione del patrimonio netto, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, e la relazione del collegio di cui al comma precedente che attesta l’esistenza di tale patrimonio netto. Non si applica l’art. 2343, commi 3 e 4, del codice civile.
6. Entro trenta giorni dall’accertamento di conformità di cui all’art. 3, comma 5, l’atto costitutivo ovvero la deliberazione di aumento di capitale della società conferitaria sono depositati a cura del notaio o degli amministratori per l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale della società conferitaria, insieme alla deliberazione dell’ente conferente con i relativi allegati. Si applicano le disposizioni degli articoli 2330, commi 3 e 4, 2330-bis del codice civile e, in caso di conferimento in società già esistenti, le disposizioni dell’art. 2411, commi 1, 2 e 3, del codice civile.
7. In caso di conferimenti tra loro collegati ai sensi del comma 4, la competenza ad ordinare l’iscrizione nel registro delle imprese spetta al tribunale il cui presidente ha nominato gli esperti. Il tribunale può ordinare l’iscrizione con unico decreto.


Art. 7 - Costituzione di più società con un medesimo atto
1. Per la realizzazione delle operazioni di cui al presente decreto possono essere costituite con un unico atto una società per azioni controllante e una o più società per azioni controllate. In questi casi le aziende e i rami di azienda appartenenti agli enti originari sono conferiti direttamente alle società controllate e le azioni sono attribuite alla controllante. All’ente che effettua le operazioni con le modalità previste dal presente articolo sono attribuite le azioni della società controllante, la quale si considera società conferitaria ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel presente decreto. Si applicano le disposizioni dell’art. 6.

Titolo II
CONVERSIONE DEI TITOLI


Art. 8 - Modalità
1. I titoli di partecipazione al capitale emessi dagli enti di cui all’art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono essere convertiti, nel rispetto della parità di condizioni tra soci, in azioni di una o più società per azioni risultanti dalle operazioni di cui al medesimo art. 1 secondo quanto previsto dai progetti di cui all’art. 2.
2. Le quote di partecipazione sono convertite in azioni ordinarie; le quote di risparmio in azioni di risparmio; le quote di risparmio partecipativo in azioni ordinarie, salva la facoltà degli interessati di optare per la conversione, anche parziale, in azioni di risparmio.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano ai titoli di partecipazione al capitale degli enti con fondo di dotazione a composizione associativa limitatamente alle quote di risparmio.


Art. 9 - Azioni di risparmio
1. Ai fini della conversione le società bancarie e le società finanziarie capogruppo del gruppo creditizio, risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1, ancorché non quotate in borsa possono emettere azioni di risparmio anche in deroga ai limiti indicati dall’art. 14 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216 . Una successiva conversione in azioni ordinarie delle azioni di risparmio risultanti può essere deliberata dall’assemblea straordinaria delle società. Le società non potranno successivamente emettere altre azioni di risparmio in deroga al suddetto art. 14.


Art. 10 - Approvazione del concambio
1. Il progetto di cui all’art. 2 deve indicare i termini e le condizioni dell’operazione di conversione ovvero le modalità per stabilirli.
2. Una società di revisione iscritta all’albo di cui all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , deve attestare, con una relazione sottoscritta a norma dell’art. 4, comma 2, del suddetto decreto, la congruità del rapporto di cambio.
3. I termini e le condizioni del rapporto di cambio sono approvati con decreto del Ministro del tesoro sentite la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Titolo III
ENTI PUBBLICI CONFERENTI


Art. 11 - Norme applicabili


Art. 12 - Statuti


Art. 13 - Partecipazioni


Art. 14 - Vigilanza


Art. 15 - Estinzione degli enti

Titolo IV
SOCIETÀ BANCARIE


Art. 16 - Rapporti giuridici preesistenti
1. Le società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.
2. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validità e il loro grado a favore delle società bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle società bancarie può contenere la denominazione degli enti originari.


Art. 17 - Attività
1. Alle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l’organizzazione degli enti originari.
2. Tali società possono continuare ad esercitare, in conformità del progetto approvato ai sensi dell’art. 3, le attività che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformità della relativa disciplina. Le attività che ciascuna società bancaria può esercitare devono essere indicate negli statuti.


Art. 18 - Società bancarie operanti a medio e lungo termine

Titolo V
DISCIPLINA DEL CONTROLLO PUBBLICO


Art. 19 - Permanenza del controllo
1. Nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1, la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria deve appartenere a enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria appartenga ad uno o più enti pubblici.
2. La previsione del comma precedente è richiamata negli statuti i quali indicano se si applica la disciplina di cui ai successivi commi 3 e 4 ovvero quella dell’art. 20.
3. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni di società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1, nonché delle azioni delle altre società finanziarie o bancarie indicate nel comma 1 del presente articolo devono essere autorizzate dal Ministro del tesoro. L’operazione si intende autorizzata trascorsi novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza. Il termine è sospeso qualora siano richiesti ulteriori dati e notizie integrativi.
4. Non può essere esercitato il diritto di voto relativo alle azioni acquisite in violazione di quanto previsto dal presente articolo. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, può impugnare a norma dell’art. 2377 del codice civile la deliberazione assembleare assunta con il voto determinante di coloro che non potevano esercitare il relativo diritto; il Ministro del tesoro può disporre il riscatto delle azioni trasferite senza le prescritte autorizzazioni, alle condizioni previste dal contratto di cessione entro i limiti consentiti dalle leggi di bilancio.


Art. 20 - Omessa distribuzione delle azioni in mano pubblica
1. L’obbligo di sottoporre ad autorizzazione tutte le cessioni e le altre operazioni di cui all’art. 19, comma 3, viene meno nel caso in cui gli statuti delle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1 nonché delle società finanziarie o bancarie indicate nell’art. 19, comma 1, prevedano che le azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria che assicurano la partecipazione maggioritaria pubblica, diretta o indiretta, non siano distribuite fino a concorrenza della metà più uno dei voti, sia in fase di attribuzione iniziale sia in occasione di successive operazioni sul capitale. In tal caso si applicano le disposizioni dei commi successivi.
2. La cessione di azioni e ogni altra operazione che determini per gli enti pubblici la perdita, anche temporanea, del diritto di voto relativo alle azioni non distribuite deve essere autorizzata, a pena di nullità, a norma dell’art. 19, comma 3.
3. Il diritto di opzione sugli aumenti di capitale da attuarsi con emissione di azioni ordinarie, relativo alle azioni non distribuite, può essere ceduto soltanto ad altri enti pubblici o a società finanziarie o bancarie di cui all’art. 19, comma 1; quando l’aumento riguarda queste ultime il diritto di opzione spettante a enti pubblici può essere esercitato dagli stessi o da altri enti pubblici; la cessione del diritto di opzione sulle azioni suddette è subordinata, a pena di nullità, all’autorizzazione di cui all’art. 19, comma 3.
4. La cessione delle azioni non distribuite si effettua con l’iscrizione nel libro dei soci; i vincoli reali su di esse si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso. L’iscrizione e le annotazioni sono effettuate a cura degli amministratori, i quali verificano la sussistenza dell’autorizzazione.


Art. 21 - Autorizzazione del Consiglio dei Ministri
1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d’Italia che provvede all’istruttoria, può autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all’art. 1.
2. L’autorizzazione può essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi:
a) rafforzamento del sistema creditizio italiano;
b) rafforzamento della sua presenza internazionale;
c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale;
d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva;
e) altre finalità di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
3. Per le finalità indicate al comma precedente, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentite le competenti commissioni parlamentari, può impartire agli enti conferenti direttive, generali o relative a singoli enti, per il trasferimento di azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o di diritti di opzione sulle medesime che comporti la perdita della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle società bancarie indicate al comma 1, fissandone condizioni e modalità. In tal caso, il trasferimento è soggetto al controllo della Banca d’Italia che ne verifica la conformità alle direttive del Ministro del tesoro nonché il rispetto delle condizioni dettate dal titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e dall’art. 13, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.


Art. 22 - Clausole statutarie

Titolo VI
ASSEMBLEE DELLE CASSE DI RISPARMIO


Art. 23 - Nomina dei soci

Titolo VII
DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO

Sezione I
NOZIONE E VIGILANZA.


Art. 24 - Gruppo creditizio
1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo creditizio è composto alternativamente:
1) dall’ente creditizio, iscritto all’albo di cui all’art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, e dalle società e enti da questo controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività strumentale all’attività delle società e enti del gruppo;
2) dalla società finanziaria e dalle società e enti da questa controllati esercenti attività bancaria, attività finanziaria nonché, in via esclusiva o principale, attività strumentale all’attività delle società e enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengano complessivamente all’ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d’Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore all’1 per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle società e enti da essi controllati rappresenti almeno la metà dell’attivo del gruppo secondo i dati dell’ultimo bilancio approvato.


Art. 25 - Capogruppo
1. Capogruppo è la società finanziaria o l’ente creditizio, con sede in Italia, cui fa capo il controllo delle società e degli enti componenti il gruppo creditizio e che non sia, a sua volta, controllato da un altro ente creditizio o da un’altra società finanziaria, con sede in Italia, che possa essere considerata capogruppo ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. La società finanziaria è considerata capogruppo quando, nell’insieme delle società e degli enti da essa controllati, abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quelli esercenti attività bancaria, finanziaria e strumentale.
3. Ferma restando la specifica disciplina dell’attività bancaria, la capogruppo è soggetta ai controlli di vigilanza in conformità delle disposizioni del presente titolo e il suo statuto è soggetto all’approvazione della Banca d’Italia.
4. La capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle componenti del gruppo per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia nell’interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l’emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.


Art. 26 - Nozione di controllo
1. Ai fini della presente disciplina il controllo ricorre nelle ipotesi di cui all’art. 2359, comma 1, del codice civile, anche se la partecipazione è posseduta attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.
2. L’esistenza del controllo nella forma dell’influenza dominante è presunta, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione;
2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;
d) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all’assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese;
3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.


Art. 27 - Attività finanziaria e strumentale
1. Ai fini della presente disciplina si considerano attività finanziarie:
a) l’assunzione di partecipazioni;
b) l’erogazione di prestiti in qualunque forma con o senza garanzia;
c) la concessione di crediti al consumo;
d) l’acquisizione e la gestione di crediti in valuta nazionale e estera con o senza garanzia della solvenza del debitore;
e) la stipulazione di contratti di locazione finanziaria;
f) il rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie sia reali sia personali;
g) l’offerta e la gestione di mezzi di pagamento;
h) la prestazione di servizi di incasso, pagamento, compensazione e trasferimento di fondi;
i) la custodia, la gestione, l’intermediazione, il collocamento di valori mobiliari per conto proprio o di terzi;
l) la negoziazione in cambi e le operazioni in valuta per conto proprio o di terzi;
m) l’attività di consulenza e di informazione finanziaria;
n) ogni altra attività individuata nell’elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989 in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie.
2. Ai medesimi fini, si considerano strumentali le attività che hanno carattere ausiliario dell’attività delle società e enti del gruppo, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.


Art. 28 - Albo dei gruppi creditizi
1. Il gruppo creditizio è iscritto in apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia.
2. La capogruppo è tenuta a fornire alla Banca d’Italia comunicazione dell’esistenza del gruppo creditizio e della sua composizione aggiornata.
3. La Banca d’Italia può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza di un gruppo creditizio e alla sua iscrizione all’albo e può determinare la composizione del gruppo creditizio anche in difformità da quanto comunicato dalla capogruppo ai sensi del comma precedente.
4. Le società e enti appartenenti al gruppo sono tenuti ad indicare negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione all’albo a partire da trenta giorni dalla stessa.
5. La Banca d’Italia conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio emana istruzioni per gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.


Art. 29 - Vigilanza informativa sul gruppo creditizio. Modifica della legge 17 aprile 1986, n. 114
1. I commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, sono sostituiti dai seguenti: “1. Fermo quanto disposto dagli articoli 31, 32, 33 e 35 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall’art. 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, la Banca d’Italia richiede la trasmissione di situazioni e dati consolidati agli enti creditizi o alle società esercenti attività finanziaria che siano capogruppo di un gruppo creditizio iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, relativamente alle società e agli enti componenti il gruppo stesso. La Banca d’Italia richiede inoltre la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le società e gli enti esercenti attività creditizia o finanziaria al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipino, anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento. La Banca d’Italia ha facoltà di richiedere la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti le società e gli enti esercenti attività creditizie o finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio. Nei casi considerati nel presente articolo il controllo e l’esercizio di attività finanziaria ricorrono nelle ipotesi previste dalla normativa delegata in attuazione dell’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1990, n. 218. Le modalità e i termini per la trasmissione delle suddette informazioni sono determinati dalla Banca d’Italia”. “2. Le società e gli enti con sede in Italia che, ai sensi del comma 1, sono componenti il gruppo creditizio ovvero sono da esso partecipati ovvero non sono compresi in un gruppo creditizio ma sono controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo di un gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio devono fornire alla capogruppo ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, al singolo ente creditizio le informazioni necessarie per consentire il consolidamento nei modi e nei termini stabiliti dalle autorità competenti ad esercitare la vigilanza su base consolidata”.


Art. 30 - Vigilanza di ordine regolamentare sul gruppo creditizio e ispezioni
1. Al fine di realizzare la vigilanza consolidata, la Banca d’Italia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di impartire, con provvedimenti di carattere generale o particolare, alla capogruppo istruzioni, concernenti il gruppo creditizio complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto le relative situazioni e attività, con riguardo all’adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili nonché al contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, anche con riferimento all’organizzazione amministrativo-contabile, ai controlli interni e alle cautele per evitare gli aggravamenti del rischio stesso derivanti dal cumulo dei fidi ovunque concessi.
2. Nel calcolo della adeguatezza patrimoniale e ai fini del contenimento dei rischi del gruppo creditizio ovvero di un singolo ente creditizio, la Banca d’Italia, conformemente alle direttive formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può tener conto della situazione e delle attività, soggette a consolidamento:
1) degli enti creditizi e delle società finanziarie al cui capitale la capogruppo e le società e gli enti componenti il gruppo creditizio, ovvero un singolo ente creditizio, partecipano anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti in misura complessivamente non inferiore al 20 per cento;
2) degli enti creditizi e delle società finanziarie non compresi in un gruppo creditizio ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla la capogruppo del gruppo creditizio ovvero un singolo ente creditizio.
3. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni presso la capogruppo e richiedere ad essa l’esibizione di tutti i documenti e gli atti ritenuti necessari nonché la trasmissione anche periodica di dati e notizie.
4. I dati e le notizie ottenuti ai sensi del presente decreto sono tutelati dal segreto d’ufficio ai sensi dell’art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Nei confronti delle singole società ed enti componenti il gruppo creditizio resta ferma l’applicazione di eventuali norme speciali in tema di controlli.


Art. 31 - Requisiti di esperienza e di onorabilità
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza e di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.
2. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio si applicano le disposizioni in materia di onorabilità previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.

Sezione II
DISCIPLINA DELLE CRISI DEI GRUPPI CREDITIZI


Art. 32 - Amministrazione straordinaria della capogruppo
1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d’Italia, può disporsi lo scioglimento degli organi amministrativi della capogruppo e la sua sottoposizione alla amministrazione straordinaria:
a) qualora risultino gravi irregolarità nell’amministrazione o gravi inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione di cui all’art. 25, comma 4, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l’attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia;
b) nel caso in cui risultino gravi perdite del suo patrimonio;
c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi;
d) qualora ad una società del gruppo sia stata applicata una delle procedure previste dai capi II e III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 1986, n. 430, dall’art. 2409, comma 3, del codice civile, ovvero altra analoga procedura prevista da leggi speciali, e possa essere alterato in modo grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
2. L’amministrazione straordinaria è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
3. Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per un periodo massimo di un anno, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui al comma 1. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad un altro anno.
4. I commissari straordinari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono revocare e sostituire, anche in parte, gli amministratori delle società e enti del gruppo al fine di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residua del mandato e, comunque, per un massimo di sei mesi.
5. I commissari possono richiedere l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza delle società e enti appartenenti al gruppo secondo le disposizioni degli articoli 195 e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
6. I commissari possono richiedere alle società e enti del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.
7. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie i commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalità di altri sei mesi.
8. Il bilancio e il conto profitti e perdite previsti dall’art. 64, comma 3, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, sono presentati alla Banca d’Italia per l’approvazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’amministrazione straordinaria. La Banca d’Italia può prescrivere che sia data notizia dell’avvenuto deposito mediante speciali forme di pubblicità. L’esercizio cui si riferisce il bilancio costituisce un unico periodo d’imposta. Entro un mese dall’approvazione della Banca d’Italia gli organi subentrati ai commissari presentano la dichiarazione dei redditi relativi a detto periodo secondo le disposizioni tributarie vigenti.
9. Alla capogruppo non si applicano l’amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l’art. 2409 del codice civile.


Art. 33 - Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo
1. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Banca d’Italia, può disporsi la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo:
a) quando le irregolarità nell’amministrazione o le inadempienze nell’esercizio dell’attività di direzione di cui all’art. 25, comma 4, o le violazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall’art. 32, comma 1, siano di eccezionale gravità;
b) su istanza di chi può richiedere lo scioglimento degli organi amministrativi.
2. La capogruppo non è soggetta al fallimento. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto previsto dall’art. 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal presente decreto.
3. I commissari depositano annualmente presso la cancelleria del tribunale del luogo dove la capogruppo ha sede legale una relazione sulla situazione contabile e sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sullo svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre società e enti del gruppo nonché sugli eventuali interventi a tutela dei depositanti. La relazione è accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. La Banca d’Italia può prescrivere speciali forme di pubblicità per rendere noto l’avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’art. 32.
5. Quando sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari esperire l’azione revocatoria di cui all’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nei confronti di altre società e enti del gruppo, relativamente agli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo, posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e relativamente agli atti indicati al n. 4) e al secondo comma dello stesso articolo, posti in essere nei tre anni anteriori.


Art. 34 - Amministrazione straordinaria di società e enti
1. Qualora la capogruppo sia sottoposta ad una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, le società e enti del gruppo sono soggetti, ricorrendone i presupposti, all’amministrazione straordinaria regolata dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione dell’amministrazione controllata di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell’art. 2409 del codice civile. L’amministrazione straordinaria può essere richiesta alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Qualora presso società e enti del gruppo sia in corso l’amministrazione controllata prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o sia stato nominato l’amministratore giudiziario di cui all’art. 2409, comma 3, del codice civile, le relative procedure si convertono in amministrazione straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società o ente è soggetto alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Qualora le società da sottoporre alle procedure di cui al comma 1 siano soggette a vigilanza, i relativi provvedimenti sono adottati sentita l’autorità che esercita la vigilanza stessa, alla quale in caso di urgenza potrà essere fissato un termine per la formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria è indipendente da quella della procedura cui è sottoposta la capogruppo. Si applicano le disposizioni dell’art. 32, comma 8.
5. Al fine di agevolare il superamento di difficoltà finanziarie i commissari, d’intesa con i commissari della capogruppo, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d’Italia, possono disporre la sospensione dei pagamenti prevista dall’art. 63 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile eventualmente con le stesse formalità di altri sei mesi.


Art. 35 - Liquidazione coatta amministrativa delle società e enti del gruppo
1. Qualora la capogruppo sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33, alle società e enti del gruppo si applica, quando ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione del fallimento. Resta ferma la disciplina del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, per le società ed enti ai quali essa è applicabile. La richiesta di liquidazione può essere avanzata alla Banca d’Italia anche dai commissari straordinari e dai commissari liquidatori della capogruppo.
2. Le procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa in corso si convertono nella liquidazione di cui al presente articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza già operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con sentenza in camera di consiglio che la società o ente è soggetto alla procedura di liquidazione di cui al presente articolo ed ordina la trasmissione degli atti alla Banca d’Italia. Gli organi della cessata procedura e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicità stabilite dalla Banca d’Italia. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari sono attribuiti i poteri di cui all’art. 33, comma 5.


Art. 36 - Gruppi, società ed enti non iscritti all’albo
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei confronti dei gruppi, delle società e degli enti per i quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le condizioni per l’inserimento nell’albo di cui all’art. 28.


Art. 37 - Procedure proprie delle società e enti del gruppo
1. Qualora la capogruppo non sia sottoposta alle procedure di cui agli articoli 32 e 33 le società e enti del gruppo sono soggetti alle procedure previste dalle norme di legge ad essi applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d’Italia a cura dell’autorità che li ha emessi. Le autorità che vigilano sulle procedure informano la Banca d’Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo creditizio.


Art. 38 - Organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 58 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, le medesime persone possono essere nominate negli organi delle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta di società e enti appartenenti allo stesso gruppo, quando ciò sia ritenuto utile per agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società o ente, a cagione della propria qualità di commissario di altra società o ente del gruppo, deve darne notizia agli altri commissari, ove esistano, nonché al comitato di sorveglianza e alla Banca d’Italia. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza può prescrivere speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione, dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili. Ferma la facoltà di revocare e sostituire i componenti gli organi delle procedure, la Banca d’Italia può impartire direttive o disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere determinati atti.
3. Le indennità spettanti ai commissari e ai membri dei comitati di sorveglianza ai sensi degli articoli 58, ultimo comma, e 67, ultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite tenendo conto della dimensione delle aziende, dell’impegno richiesto e delle difficoltà incontrate, dei risultati conseguiti, in una valutazione complessiva delle prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre procedure nel gruppo.


Art. 39 - Competenze giurisdizionali
1. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per l’azione revocatoria di cui all’art. 33, comma 5, nonché per tutte le controversie fra le società o enti del gruppo è competente il tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Qualora la capogruppo sia assoggettata a una delle procedure di cui agli articoli 32 e 33, per i ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta della capogruppo e delle società o enti del gruppo è competente il tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.


Art. 40 - Rapporti con le autorità di Stati esteri
1. In deroga alle previsioni dell’art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni, a condizioni di reciprocità, le autorità creditizie collaborano con le competenti autorità degli Stati esteri al fine di coordinare lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 con le procedure di risanamento o di liquidazione di società e enti del medesimo gruppo con sede legale negli Stati esteri stessi.
2. Sono salve le disposizioni in materia di svolgimento delle procedure che siano stabilite in attuazione di norme comunitarie ovvero di convenzioni internazionali.

Sezione III
ASSETTI PROPRIETARI E SANZIONI


Art. 41 - Comunicazione delle partecipazioni rilevanti
1. Alle capogruppo individuate ai sensi dell’art. 25 ed ai partecipanti al capitale delle medesime si applicano le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo creditizio e dei partecipanti al capitale delle stesse vengono attribuiti alla Banca d’Italia i poteri di cui all’art. 10 della medesima legge. Per le omissioni delle comunicazioni si applica l’art. 11 della medesima legge.


Art. 42 - Sanzioni per la violazione degli obblighi informativi
1. Agli esponenti delle società e degli enti con sede in Italia, ivi compresa la capogruppo, che non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell’art. 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, si applicano gli articoli 3, comma 1, e 4 della medesima legge.


Art. 43 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo
1. Per la violazione degli articoli 28, commi 2 e 4, e 30, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per l’inosservanza o la mancata esecuzione delle disposizioni generali o particolari che la Banca d’Italia ha facoltà di impartire in base all’art. 30, comma 1, si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 87, comma 1, lettera b), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Per le infrazioni di cui ai commi precedenti, nonché per la violazione delle norme della sezione II del presente titolo, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 87, 88, 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Sfoglia la normativa: Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio.