(in Gazz.Uff., 7 aprile 1998, n. 81)
Capo I
Criteri di utilizzazione
Art. 1. - Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l’utilizzazione della quota dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 2. - Interventi ammessi
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.
2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all’obiettivo dell’autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.
3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all’attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio.
4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l’accoglienza, la sistemazione, l’assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall’attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.
Art. 3. - Requisiti soggettivi
1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell’otto per mille di cui all’articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.
2. Per l’ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;
b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;
c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell’otto per mille;
e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all’articolo 2;
f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;
g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell’intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;
h) avere adeguate capacità finanziarie.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da a) a c), devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell’intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle lettere a), b) e c), mediante distinte dichiarazioni del legale rappresentante, degli amministratori e del responsabile tecnico della gestione dell’intervento; quanto alle lettere d) ed f) con dichiarazione del legale rappresentante; quanto alla lettera e) con dichiarazione del legale rappresentante relativa alle finalità statutarie; quanto alla lettera g), con dichiarazione del responsabile tecnico relativa alle iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, ai titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell’intervento, alla struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, al numero e ai requisiti professionali dei dipendenti; quanto alla lettera h), con dichiarazione documentata del legale rappresentante relativa alla situazione reddituale o economica, l’amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.
4-bis. Le sottoscrizioni di tutte le dichiarazioni sopra specificate non sono soggette ad autenticazione, se presentate unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4. - Requisiti oggettivi
1. L’intervento deve presentare le caratteristiche di cui all’articolo 2, deve consentire il completamento dell’iniziativa o quanto meno l’attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.
2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.
Capo II
Procedure di utilizzazione
Art. 5. - Schema del piano di ripartizione
1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 15 marzo antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille, di cui all’articolo 1. A tal fine fa fede la data risultante dal timbro apposto sulla domanda dall’ufficio postale di partenza.
1-bis. Sono escluse le richieste, pervenute entro il termine di cui al comma 1, sprovviste della relazione tecnica di cui all’allegato B e, per i soggetti giuridici privati, delle attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell’articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell’istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.
Art. 6. - Documentazione degli interventi
1. Le domande devono essere presentate in duplice copia, di cui una sola in bollo, secondo il modello riportato nell’allegato A, e corredate dalla relazione tecnica e relativa documentazione di cui all’allegato B. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 7. - Determinazione preliminare e finale
1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell’otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno .
3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8. - Erogazione dei fondi e verifica dei risultati
1. I fondi dell’otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.
2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull’andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell’otto per mille. A tal fine i soggetti destinatari dei contributi presentano, tempestivamente, ai Ministeri competenti, una relazione analitica sugli interventi realizzati, che ne indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del procedimento.
2-bis. A conclusione degli interventi di conservazione di beni culturali immobili ovvero delle opere relative a interventi per calamità naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, certificato di regolare esecuzione e relazione sul conto finale.
3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull’erogazione dei fondi dell’anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 8-bis - (Revoca del conferimento)
1. Decorsi diciotto mesi dalla data dell’ordinativo di pagamento senza che sia intervenuto da parte del soggetto beneficiario un formale atto contrattuale o concessorio per la realizzazione dell’intervento finanziato, l’amministrazione competente per la verifica del progetto, provvede ad assegnare un termine massimo di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del soggetto beneficiario, perché dia avvio alla realizzazione dell’intervento. Scaduto inutilmente detto termine, si procederà alla revoca del contributo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. In caso di revoca, l’importo del contributo è integralmente versato dal beneficiario all’entrata del bilancio dello Stato; ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, per essere riassegnato nell’ambito dell’unità previsionale di base “otto per mille dell’IRPEF Stato dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze” ed utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 8-ter - (Variazione dell’oggetto dell’intervento anche mediante utilizzo delle economie di spesa)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa acquisizione della valutazione di cui all’articolo 5, comma 2, sono autorizzate variazioni dell’oggetto di interventi che siano stati finanziati con il decreto di ripartizione di cui all’articolo 7, comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente l’oggetto dell’intervento originario o ne rappresentino un mero completamento, anche mediante utilizzo di economie di spesa sulle somme assegnate. Il decreto viene comunicato al Parlamento entro i successivi sessanta giorni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
vai a pagina: 1