(in Gazz. Uff., 16 febbraio 2008, n. 40)
Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l’esame delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure per la revoca e la cessazione degli status riconosciuti.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s’intende per:
a) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
b) «domanda di protezione internazionale o domanda di asilo o domanda»: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;
c) «richiedente»: il cittadino straniero che ha presentato la domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
d) «rifugiato»: cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall’articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
e) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
f) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino di un Paese non appartenente all’Unione europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall’articolo 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
g) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell’accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto;
h) «minore non accompagnato»: il cittadino straniero di età inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
i) ACNUR: l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
m) «Paese di origine sicuro»: il Paese inserito nell’elenco comune minimo di cui all’articolo 29 della direttiva 2005/85/CE.
Art. 3 Autorità competenti
1. Le autorità competenti all’esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all’articolo 4.
2. L’ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall’articolo 26.
3. L’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, è l’Unità Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
Art. 4 Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: «Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale», di seguito: «Commissioni territoriali», e si avvalgono del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. 2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del Ministro dell’interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - città ed autonomie locali e da un rappresentante dell’ACNUR. In situazioni di urgenza, il Ministro dell’interno nomina il rappresentante dell’ente locale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della Commissione, è corrisposto un gettone di presenza. L’ammontare del gettone di presenza è determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. Salvo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni territoriali è determinata sulla base della circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda ai sensi dell’articolo 26, comma 1. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21 la competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro.
6. Le attività di supporto delle commissioni sono svolte dal personale in servizio appartenente ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno.
Art. 5 Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre l’istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di carattere internazionale relativi all’attività svolta.
2. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell’ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’interno e degli affari esteri, possono essere istituite una o più sezioni della Commissione nazionale. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione nazionale.
Art. 6 Accesso alla procedura
1. La domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso l’ufficio di polizia di frontiera all’atto dell’ingresso nel territorio nazionale o presso l’ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all’atto della presentazione della stessa.
3. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell’articolo 19.
Art. 7 Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l’esame della domanda
1. Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda, a norma dell’articolo 32. Il prefetto competente stabilisce un luogo di residenza o un’area geografica ove i richiedenti asilo possano circolare.
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro che debbano essere:
a) estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
c) avviati verso un altro Stato dell’Unione competente per l’esame dell’istanza di protezione internazionale.
Art. 8 Criteri applicabili all’esame delle domande
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, Né escluse dall’esame per il solo fatto di non essere state presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
3. Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.
Art. 9 Criteri applicabili alle decisioni dell’autorità accertante
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale sono comunicate per iscritto.
2. La decisione con cui viene respinta una domanda è corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
Art. 10 Garanzie per i richiedenti asilo
1. All’atto della presentazione della domanda 1’ufficio di polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all’esame; a tale fine consegna al richiedente l’opuscolo informativo di cui al comma 2.
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 38 un opuscolo informativo che illustra:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
d) l’indirizzo ed il recapito telefonico dell’ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
3. Al richiedente è garantita, in ogni fase della procedura, la possibilità di contattare 1’ACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo.
4. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione. Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente nella prima lingua da lui indicata, o, se ciò non è possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall’interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione ed all’esame della domanda, al richiedente è garantita, se necessario, l’assistenza di un interprete della sua lingua o di altra lingua a lui comprensibile.
5. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo.
Art. 11 Obblighi del richiedente asilo
1. Il richiedente asilo ha l’obbligo, se convocato, di comparire personalmente davanti alla Commissione territoriale. Ha altresì l’obbligo di consegnare i documenti in suo possesso pertinenti ai fini della domanda, incluso il passaporto.
2. Il richiedente è tenuto ad informare l’autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio.
3. In caso di mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono validamente effettuate presso l’ultimo domicilio del richiedente.
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente è tenuto ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione in materia di pubblica sicurezza.
Art. 12 Colloquio personale
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali dispongono l’audizione dell’interessato tramite comunicazione effettuata dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta motivata dell’interessato, può decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.
2. La Commissione territoriale può omettere l’audizione del richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l’incapacità o l’impossibilità di sostenere un colloquio personale.
3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo rendano possibile, ovvero qualora l’interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi motivi.
4. Se il cittadino straniero benchè regolarmente convocato non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l’autorità decidente decide sulla base della documentazione disponibile.
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione dell’interessato, secondo le modalità di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura.
| Documento aggiornato in data 02/01/2010 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |