(in Gazz. Uff., 27 settembre 1980, n. 266)
Art. 1 - Prestazioni
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianità;
c) di inabilità e invalidità;
d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento, da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d).
Art. 2 - Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l’iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell’art. 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all’1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall’iscritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all’art. 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali dichiarati, escluso l’ultimo, sono rivalutati a norma dell’art. 15 della presente legge.
La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell’iscritto nell’anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione.
Se la media dei redditi è superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell’1,75 per cento di cui al primo comma è così ridotta :
a) all’1,50 per cento per lo scaglione di reddito da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
b) all’1,30 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
c) all’1,15 per cento per lo scaglione di reddito da lire 35 milioni a lire 40 milioni .
Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto agli albi di avvocato e/o di procuratore ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti .
Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.
Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all’albo dei procuratori o degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma .
Alle scadenze indicate dall’art. 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo .
Art. 3 - Pensione di anzianità
La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.
La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi di avvocato e di procuratore, ed è incompatibile con l’iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.
La pensione è determinata con applicazione dei commi dal primo al quinto dell’art. 2.
Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al secondo comma, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l’incompatibilità.
Art. 4 - Pensione di inabilità
1. La pensione di inabilità spetta all’iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità dell’iscritto all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione, in modo permanente e totale;
b) l’iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l’inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l’iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell’iscritto medesimo.
2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell’art. 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione.
3. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.
4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Art. 5 - Pensione di invalidità
La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all’art. 4, primo comma, lettera b).
Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall’applicazione dell’art. 4, secondo comma.
La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell’invalidità, e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la concessione, è stata confermata altre due volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione.
Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può richiedere la liquidazione di quest’ultima ai sensi dell’art. 2, in sostituzione della pensione di invalidità.
Art. 6 - Nome comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
Le modalità per l’accertamento della inabilità e dell’invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del codice civile, in concorso con l’assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Art. 7 - Pensioni di reversibilità ed indirette
1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:
a) del 60 per cento al solo coniuge, dell’80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;
b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell’80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l’importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.
3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.
4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l’iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell’art. 21.
5. L’ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell’art. 2.
6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età.
Art. 8 - Pagamento delle pensioni
Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.
Art. 9 - Erogazioni a titolo assistenziale
I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa e dei loro familiari, a favore degli avvocati e procuratori che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell’art. 11, e dei loro familiari, nonché degli iscritti agli elenchi speciali di cui all’art. 3, quarto comma, lettera b), della legge 27 novembre 1933, n. 1578, e loro familiari.
Art. 10 - Contributo soggettivo
Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all’iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’IRPEF e dalle successive definizioni:
a) reddito sino a lire 40 milioni: 10 per cento;
b) reddito eccedente lire 40 milioni: 3 per cento.
È in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.
Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo dei procuratori o degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l’obbligo del contributo minimo è escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell’anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione .
Per i procuratori e gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, nonché per i praticanti procuratori che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di avere compiuto i 30 anni di età, il contributo minimo di cui al presente articolo è ridotto alla metà per l’anno di iscrizione e per i due anni successivi.
Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Art. 11 - Contributo integrativo
A partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d’affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
Gli iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall’applicazione della percentuale ad un volume d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’art. 10, secondo comma, dovuto per l’anno stesso.
Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all’albo dei procuratori o degli avvocati o all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l’obbligo del contributo minimo escluso dall’anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.
Salvo quanto disposto dall’art. 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento .
Il contributo integrativo non è soggetto all’IRPEF Né all’IVA e non concorre alla formazione del reddito professionale .
Art. 12 - Fondo di garanzia
Il fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquido ovvero titoli dello Stato o garantiti dallo Stato. La misura delle somme da accantonare ai fini della costituzione di detto fondo è stabilita dal consiglio di amministrazione della Cassa, ed il relativo provvedimento è sottoposto all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della costituzione del fondo di cui al comma precedente, si terrà conto anche del valore degli immobili costituenti il patrimonio della Cassa, quale risultante da stima sommaria dell’ufficio tecnico erariale, al netto degli oneri in caso di vendita.
| Documento aggiornato in data 27/12/2008 |
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