(in Gazz.Uff. 10 ottobre 2007, n. 236)
Art. 1.
1. Al quarto comma dell’articolo 27 della Costituzione le parole: ", se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra" sono soppresse.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza:Il testo della nota qui pubblicato é stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l’efficacia.
Nota all’art. 1:
- Il testo dell’art. 27 della Costituzione, come modificato dalla presente legge, é il seguente:
"Art. 27. - La responsabilità penale é personale.
L’imputato non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non é ammessa la pena di morte.".
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| Documento aggiornato in data 20/11/2007 |
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