l 152 1975 tutela ordine pubblico

Legge 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.

 (in Gazz. Uff., 24 maggio 1975, n. 136)
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Documento aggiornato in data 31/08/2008

Art. 13
Il secondo comma dell’art. 6 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: “Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l’associazione, il movimento, il gruppo o la stampa”.

Art. 14
Al primo comma dell’art. 53 del codice penale sono aggiunte le seguenti parole: “e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona”.

Art. 15
L’art. 648 del codice penale è sostituito dal seguente: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 (lire 1 milione) a euro 10.329 (lire 20 milioni) . La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione) , se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile”.

Art. 16
La prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497, recante nuove norme contro la criminalità, nonché dall’art. 14 della presente legge, rimane sospesa:
a) durante la latitanza dell’imputato e per tutta la durata di essa;
b) durante il tempo necessario per la notifica di ordini o mandati all’imputato che non abbia provveduto alla comunicazione prevista nel terzo comma dell’art. 171 del codice di procedura penale sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero sia stato emesso il decreto di irreperibilità di cui all’art. 170 dello stesso codice;
c) durante il rinvio, chiesto dall’imputato o dal suo difensore, di un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del rinvio.

Art. 17
Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
In deroga alla disposizione dell’art. 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se è indispensabile per l’accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell’imputato.

Art. 18
Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche a coloro che:
1) operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale.
2) abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
3) compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’art. 1 della citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica della violenza;
4) fuori dei casi indicati nei numeri precedenti, siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.
Le disposizioni di cui al primo comma e quelle dell’articolo 22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Art. 19
Le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano anche alle persone indicate nell’art. 1, numeri 1) e 2) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.

Art. 20
Il procuratore della Repubblica può compiere, sia direttamente sia a mezzo della polizia giudiziaria, tutte le indagini necessarie ai fini dell’attuazione dei precedenti articoli 18 e 19 con l’osservanza delle norme stabilite per l’istruzione sommaria.

Art. 21
All’art. 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è aggiunto il seguente comma: “Il giudice, con la misura dell’obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui è stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all’autorità locale di pubblica sicurezza”.

Art. 22
Il giudice può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all’attività professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l’attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette.
Il giudice può altresì applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.
La sospensione può essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

Art. 23
Con il provvedimento con cui applica la sospensione temporanea dall’amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore speciale scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri.
Al curatore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha pronunciato il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto tribunale delegato dal presidente.
Il curatore, entro un mese dalla nomina, deve presentare una relazione particolareggiata sui beni della persona socialmente pericolosa, indicandone il preciso ammontare e la provenienza, nonché sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e su quanto altro può eventualmente interessare anche ai fini di carattere penale.

Art. 24
La persona a cui è stata applicata la sospensione provvisoria dall’amministrazione dei beni, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l’esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all’esecuzione del provvedimento.
Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
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