l 152 1975 tutela ordine pubblico

Legge 22 maggio 1975, n. 152

Disposizioni a tutela dell’ordine pubblico.

 (in Gazz. Uff., 24 maggio 1975, n. 136)
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Art. 25

Art. 26
Se una persona è stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall’art. 336 del codice penale, limitatamente all’uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.
In tale caso non si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 503 del codice di procedura penale sempreché, entro venti giorni dall’arresto, sia emessa sentenza di primo grado.
Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l’arresto dell’imputato; si applica altresì la disposizione del secondo comma.
Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell’art. 17.

Art. 27
Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque notizia di reati commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, informa nello stesso giorno il procuratore generale presso la corte d’appello e compie frattanto esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova di reato, dei quali non è possibile il rinvio.
La stessa disposizione si applica nel caso in cui il pretore ha comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.

Art. 28
Il procuratore generale, se non ritiene di esercitare i poteri previsti dal codice di procedura penale, restituisce gli atti al procuratore della Repubblica perché proceda con le forme stabilite dalla legge.
Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, qualora reputino che il fatto non sussiste o che l’imputato non l’ha commesso o che la legge non lo prevede come reato ovvero che sussiste una delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale, richiedono con atto motivato il giudice istruttore di pronunciare decreto.
Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere la richiesta, dispone con ordinanza l’istruttoria formale.

Art. 29
Contro il provvedimento previsto dall’ultimo comma dell’articolo precedente l’indiziato può proporre reclamo alla sezione istruttoria con le modalità previste per l’appello contro i provvedimenti del giudice istruttore.

Art. 30
Nei casi previsti dall’art. 27 il procuratore della Repubblica o il procuratore generale informano il comando del corpo o il capo dell’ufficio da cui dipendono le persone indicate nella stessa disposizione, affinché ne diano immediata notizia alle persone suddette.
Tale atto equivale, per ogni effetto, alla comunicazione giudiziaria di cui all’art. 390 del codice di procedura penale.
Nel caso previsto dal secondo comma dell’art. 27, la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo può essere altresì effettuata dal pretore.

Art. 31
I reati previsti nell’art. 27 sono di regola giudicati separatamente e la connessione prevista dall’art. 45 del codice di procedura penale opera soltanto se è indispensabile per l’accertamento dei reati medesimi o della responsabilità dell’imputato.

Art. 32
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell’interessato dall’Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell’interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell’interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell’imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall’appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.

Art. 33
Dopo l’art. 167 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: “Art. 167-bis - (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo). - Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall’imputato possono essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario o dalla polizia giudiziaria. Sull’originale dell’avviso o della convocazione è annotato il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il giorno e l’ora della telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata del numero telefonico della persona risultante dagli elenchi ufficiali. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione. Dell’avvenuta comunicazione è data conferma al destinatario mediante telegramma. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma”.

Art. 34
L’art. 369 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: “Compiuta l’istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie. Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall’art. 372. Il termine di cui al capoverso precedente può essere prorogato, per giustificato motivo, per non più di una volta”.

Art. 35
Le disposizioni processuali della presente legge si applicano sino all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Art. 36
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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