(in Gazz.Uff., 10 dicembre 2008, n. 288)
Art. 13.
1. Alla erogazione del finanziamento, con riferimento a ciascun anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, si provvede con le seguenti modalità:
a) entro il 31 marzo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali corrisponde agli istituti di patronato anticipazioni sulle competenze dovute, nei limiti di cui all’articolo 13, commi 3, 4 e 5, della legge;
b) entro il 30 aprile gli istituti di patronato producono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le tabelle di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), ed ai servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro, competenti per territorio, le tabelle di cui alla lettera b) del predetto comma;
c) entro il 31 dicembre i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali competenti per territorio svolgono le verifiche di controllo a livello periferico e trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il mese successivo, gli atti di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b).
2. Entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello preso in considerazione per l’attività svolta, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali emana il decreto per la ripartizione definitiva dei fondi affluiti sull’apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero stesso.
Art. 14.
1. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali è costituita, presso il Ministero medesimo, una commissione, presieduta dal Direttore generale delle politiche previdenziali, composta da:
a) un dirigente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali preposto all’Ufficio competente nella materia relativa al finanziamento degli istituti di patronato;
b) due funzionari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali scelti fra quelli preposti alla vigilanza sugli istituti di patronato con particolari competenze in materia, dei quali uno con funzioni di segretario;
c) un funzionario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti della pubblica amministrazione e dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo;
d) dieci rappresentanti degli istituti di patronato designati sulla base della loro rappresentatività o sulla base di forme di coordinamento preventivamente costituite ed in grado di esprimere rappresentanze unitarie.
2. Alla commissione di cui al comma 1 è attribuito il compito di:
a) formulare proposte per l’eventuale revisione delle tabelle di cui all’articolo 6, comma 1;
b) esprimere parere sulle modalità di rilevazione e riscontro dell’attività e delle strutture degli istituti di patronato, con particolare riferimento agli interventi per i quali non si dispone di dati delle amministrazioni competenti;
c) individuare gli interventi di cui all’articolo 11, comma 2, per i quali esista corrispondenza tra le risultanze degli enti e la reale attività effettuata dai patronati, al fine di valutare la possibilità di considerare validi i dati forniti dagli enti stessi;
d) esprimere valutazioni sul grado di attuazione del presente regolamento.
3. Ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 1 è sostituito, in caso di impedimento, da un supplente.
4. La commissione di cui al presente articolo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno sei componenti e, comunque, almeno una volta l’anno.
Art. 15.
1. In caso di scioglimento dell’istituto di patronato, l’organizzazione promotrice ha l’obbligo di:
a) darne comunicazione agli assistiti ed alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni nonché, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari;
b) restituire tutta la documentazione in possesso relativa a prestazioni o interventi non ancora definiti alla data di scioglimento.
2. L’istituto di patronato ha l’obbligo, in caso di chiusura di una sede provinciale o zonale, di trasferire tutta la documentazione ad altra sede provinciale o ad altra sede zonale e di darne comunicazione all’assistito, al servizio ispettivo della Direzione provinciale del lavoro ed alle sedi territoriali di competenza delle amministrazioni erogatrici delle prestazioni.
Art. 16.
1. Gli istituti di patronato devono:
a) tenere regolare registrazione di tutti i proventi e di tutte le spese, corredata dalla documentazione contabile secondo i modelli eventualmente predisposti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) relazionare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in ordine all’attività assistenziale da essi svolta in base alle norme statutarie e sull’utilizzazione del finanziamento;
c) comunicare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, il conto consuntivo dell’esercizio stesso redatto in conformità all’apposito schema predisposto dallo stesso Ministero, corredato dalla relazione illustrativa dell’attività svolta e dell’organizzazione, con allegati i nominativi degli organi di amministrazione e di controllo e l’elenco degli operatori e delle persone a qualsiasi titolo utilizzati;
d) mettere a disposizione dei funzionari incaricati delle ispezioni tutti i libri, i registri e gli incartamenti riguardanti le rispettive amministrazioni;
e) conservare per cinque anni e presentare, per eventuali controlli, tutta la documentazione riguardante l’attività svolta e quanto altro utile ai fini della valutazione dei servizi resi.
Art. 17.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 13 dicembre 1994, n. 764, è abrogato. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
| Documento aggiornato in data 13/12/2008 |
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