Carta Acquisti dm social card

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 settembre 2008, n. 89030

Criteri e modalità di individuazione dei titolari della Carta Acquisti, dell’ammontare del beneficio unitario e modalità di utilizzo del Fondo di cui all’articolo 81, comma 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113.

 (in Gazz. Uff., 1 dicembre, n. 281)
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Articolo 12 Bis Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da parte di amministrazioni regionali e locali
1. Le regioni e le provincie autonome, nonché gli enti locali, nel rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l’utilizzo dei propri contribuiti a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.
2. Il vincolo all’utilizzo dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da appositi protocolli d’intesa stipulati dall’amministrazione territoriale, con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all’art. 11.

Articolo 13 Trattamento e riservatezza dei dati personali
La Convenzione di gestione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, disciplina le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati dai soggetti di cui si avvale l’Amministrazione responsabile secondo quanto previsto dal decreto-legge, n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 14 Iniziative di comunicazione
1. Ai soggetti che risultano potenzialmente beneficiari della Carta Acquisti, sulla base dei dati in possesso dell’Amministrazione responsabile, può essere inviata comunicazione postale recante le modalità di ottenimento del beneficio e indicazioni per l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione, ai fini dell’ottenimento della Carta.
2. Le comunicazioni postali di cui ai commi precedenti sono incluse in buste in bianco non associabili al programma.

Articolo 15 Disegno della carta
1. La Carta Acquisti non è personalizzata e non riporta stampato il nome dell’intestatario. Sulla Carta possono essere riportati i simboli della Repubblica e i colori nazionali ed uno o più simboli che consentano il riconoscimento della carta stessa, ai soli fini di consentire l’associazione della carta a benefici accessori a favore dei Beneficiari.

Articolo 16 Spese di attuazione
1. La disponibilità del Fondo è destinata all’erogazione del beneficio di cui all’art. 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Alle spese attuative connesse all’erogazione del beneficio di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo dell’1,5 per cento, al netto dell’imposta sul valore aggiunto e dei contributi destinati a tale scopo versati da soggetti privati ai sensi dell’art. 12, delle risorse affluite al conto di cui all’art. 11 e a valere sullo stesso conto.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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Documento aggiornato in data 14/03/2009 Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card Carta Acquisti dm social card

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