dl 4 2010 Agenzia nazionale amministrazione beni criminalita organizzata

Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4

Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 ( in Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28)
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Documento aggiornato in data 07/02/2010
Art. 1 Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
1. È istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.
3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo
2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575;
acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

Art. 2 Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato in posizione di fuori ruolo.
Il posto corrispondente nella dotazione organica dell’amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell’interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia; c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti all’albo ufficiale dei revisori dei conti. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.

Art. 3 Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi eccezionali previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta, altresì, i provvedimenti di vendita, distruzione o demolizione, secondo le modalità previste dalla medesima legge n. 575 del 1965.
3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate; h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
i) provvede all’eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie; l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, dell’autorità giudiziaria, di enti ed associazioni di volta in volta interessati.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

Art. 4 Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinati:
a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;
b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) le comunicazioni, anche telematiche, tra l’Agenzia e l’Autorità giudiziaria, nonché i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia, anche in relazione ai procedimenti penali e di prevenzione di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b), c), d) ed e), pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento.
2. I rapporti tra l’Agenzia e Agenzia del demanio per l’amministrazione e la custodia dei beni confiscati, di cui all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L’Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Art. 5 Disposizioni sull’attività dell’Agenzia e rapporti con l’autorità giudiziaria
(omissis)

Art. 6
Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale
(omissis)

Art. 7 Disciplina transitoria
1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto: a) la dotazione organica dell’Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza; b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.
2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, pendenti alla stessa data.

Art. 8 Rappresentanza in giudizio
1. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 9 Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia è domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Art. 10 Disposizioni finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, pari a 3,4 milioni di euro per l’anno 2010 e pari a 4,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, si provvede, quanto a 3,25 milioni di euro per l’anno 2010 e 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno, nonché quanto a 150 mila euro per l’anno 2010 e 200 mila euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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