(in Gazz. Uff. 30 aprile 1986, n. 99 - Suppl. Ord.)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto dell’imposta
L’imposta di registro si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al presente Testo unico, agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione.
Art. 2 - Atti soggetti a registrazione
Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:
a) gli atti indicati nella tariffa, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
b) i contratti verbali indicati nel comma primo dell’art. 3;
c) le operazioni delle società ed enti esteri indicate nell’art. 4;
d) gli atti formati all’estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto di tali beni;
Art. 3 - Contratti verbali
Sono soggetti a registrazione i contratti verbali:
a) di locazione o affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite;
b) di trasferimento e di affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite.
Per gli altri contratti verbali si applicano le disposizioni dell’art. 22.
Art. 4 - Operazioni di società ed enti esteri
Sono soggetti a registrazione:
a) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede dell’amministrazione di società di ogni tipo e oggetto costituite all’estero ovvero della sede dell’amministrazione di enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, parimenti costituiti all’estero;
b) l’istituzione nel territorio dello Stato della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea;
c) il trasferimento nel territorio dello Stato, da uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione o della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a) qualora la sede legale o rispettivamente quella dell’amministrazione non si trovi in uno Stato della Comunità economica europea;
d) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede dell’amministrazione di uno dei soggetti di cui alla lettera a), sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla Direttiva della Comunità economica europea 17 luglio 1969, n. 335;
e) il trasferimento nel territorio dello Stato, da altro Stato della Comunità economica europea, della sede legale di uno dei soggetti di cui alla lettera a), avente la sede dell’amministrazione in uno Stato non facente parte della Comunità economica europea, sempreché non sia stata assolta nello Stato di provenienza l’imposta prevista dalla Direttiva di cui alla lettera d);
f) la istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato di sedi secondarie di uno dei soggetti di cui alla lettera a), non avente la sede dell’amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea, sempreché, in caso di trasferimento, non sia stata assolta, in un altro Stato della Comunità economica europea, l’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d);
g) la messa a disposizione di capitali di investimento o di esercizio a favore delle sedi secondarie stabilite nel territorio dello Stato dai soggetti di cui alla lettera a) non aventi la sede dell’amministrazione né quella legale in uno Stato della Comunità economica europea;
h) l’istituzione o il trasferimento nel territorio dello Stato dell’oggetto principale dell’impresa da parte di uno dei soggetti di cui alla lettera a) che non abbia la sede legale o la sede dell’amministrazione in uno Stato facente parte della Comunità economica europea ovvero che in tale Stato non sia soggetto all’imposta prevista dalla direttiva di cui alla lettera d).
Art. 5 - Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso
Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d’uso quelli indicati nella parte seconda.
Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all’imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni per le quali l’imposta non è dovuta a norma dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al sesto comma dell’art. 21 dello stesso decreto ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27 quinquies) dello stesso decreto nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell’articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972.
Art. 6 - Caso d’uso
Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Art. 7 - Atti non soggetti a registrazione
Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d’uso; se presentati per la registrazione, l’imposta è dovuta in misura fissa. La disposizione si applica agli atti indicati negli artt. 4, 5, 11 e 11-bis della stessa tabella anche se autenticati o redatti in forma pubblica.
Art. 8 - Registrazione volontaria
Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto.
Titolo II
Registrazione degli atti
Art. 9 - Ufficio competente
Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l’ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede il pubblico ufficiale obbligato a richiedere la registrazione a norma della lettera b) o della lettera c) dell’art. 10.
La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
Art. 10 - Soggetti obbligati a richiedere la registrazione
Sono obbligati a richiedere la registrazione:
a) le parti contraenti per le scritture private non autenticate, per i contratti verbali e per gli atti pubblici e privati formati all’estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle obbligazioni della società o ente, per le operazioni di cui all’art. 4;
b) i notai, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati;
c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell’esercizio delle loro funzioni;
d) gli impiegati dell’amministrazione finanziaria e gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza per gli atti da registrare d’ufficio a norma dell’art. 15;
d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari.
| Documento aggiornato in data 24/10/2008 |
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