Adozione affidamento Legge 184 1983

Legge 4 maggio 1983, n. 184

Diritto del minore ad una famiglia.

(Gazz. Uff. 17 maggio 1983, n. 133, Suppl. Ord.)



Art.77
Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni già pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all’articolo 87 del codice civile.


Art.78
Il quarto comma dell’art. 87 del codice civile è sostituito dal seguente:
“ Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L’autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l’affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo “.


Art.79
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge i coniugi che risultino forniti dei requisiti di cui all’articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell’adottato e dell’affiliato, con decreto motivato, l’estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell’art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all’epoca del relativo provvedimento .
Il tribunale dispone l’esecuzione delle opportune indagini di cui all’articolo 57, sugli adottanti e sull’adottato o affiliato.
Gli adottati o affiliati che abbiano compiuto gli anni dodici e, in considerazione della loro capacità di discernimento, anche i minori di età inferiore devono essere sentiti; se hanno compiuto gli anni quattordici devono prestare il consenso .
Il coniuge dell’adottato o affiliato, se convivente non legalmente separato, deve prestare l’assenso.
I discendenti degli adottati o affilianti che hanno superato gli anni quattordici devono essere sentiti.
Se gli adottati o affiliati sono figli legittimi o riconosciuti è necessario l’assenso dei genitori. Nel caso di irreperibilità o di rifiuto non motivato, su ricorso degli adottanti o affilianti, sentiti il pubblico ministero, i genitori dell’adottato o affiliato e quest’ultimo, se ha compiuto gli anni dodici, decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo dell’assenso mancante.
Al decreto relativo all’estensione degli effetti dell’adozione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 28, in quanto compatibili.
Il decreto del tribunale per i minorenni che nega l’estensione degli effetti dell’adozione può essere impugnato anche dall’adottato o affiliato se maggiorenne.


Art.80
1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell’affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all’articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche .


Art.81
L’ultimo comma dell’art. 244 del codice civile è sostituito dal seguente:
“L’azione può essere altresì promossa da un curatore speciale nominato dal giudice, assunte sommarie informazioni, su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni, o del pubblico ministero quando si tratta di minore di età inferiore”.


Art.82
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle procedure previste dalla presente legge nei riguardi di persone minori di età, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.
Sono ugualmente esenti gli atti ed i documenti relativi all’esecuzione dei provvedimenti pronunciati dal giudice nei procedimenti su indicati.
Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in annue lire 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia [ora della giustizia] per l’anno finanziario 1983 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.


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Legge 4 maggio 1983, n. 184

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Documento aggiornato in data 18.02.2011

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