(Gazz. Uff., 14 dicembre, n. 290 - Suppl. ord.n. 268)
5. All’articolo 37, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: “al comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “al sesto comma dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.
6. All’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo le parole: “dalla Commissione nazionale per le società e la borsa” sono inserite le seguenti: “, dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo”.
Articolo 64
Norme abrogate
1. Sono abrogati:
a) a decorrere dal 30 aprile 2008, il Capo I del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, ad eccezione dell’articolo 5, commi 14 e 15, nonchè gli articoli 10, 12, 13 e 14 e i relativi provvedimenti di attuazione;
b) gli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;
c) gli articoli 150 e 151 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e i relativi regolamenti di attuazione;
e) l’articolo 5-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
f) i commi 5 e 6 dell’articolo 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001.
g) il secondo periodo dell’articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
h) gli articoli 8, 9, 10, commi 2 e 3, e l’articolo 13, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109.
Articolo 65
Allegato tecnico
1. Ai fini della corretta individuazione dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere o) e u), nonchè della corretta applicazione degli articoli 19, comma 1, lettera a), e 26, si fa riferimento a quanto previsto nell’Allegato tecnico al presente decreto.
2. L’Allegato tecnico di cui al comma 1, è modificato o integrato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria.
Articolo 66
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni emanate in attuazione di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 37, comma 7, 38, comma 7, e 39, comma 4, sono emanate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La trasmissione delle informazioni e dei dati di cui agli articoli 45, comma 4, e 60, comma 7, avviene per via telematica entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. La definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera r), è modificata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei a essere utilizzati a scopo di riciclaggio, oltre a quelli indicati all’articolo 1, comma 2, lettera i), nonchè stabilire limiti per l’utilizzo degli stessi.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individua ulteriori persone fisiche ai fini della definizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera p).
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze può con proprio decreto modificare i limiti di importo stabiliti dall’articolo 49.
8. All’articolo 22-bis, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: “g-bis) antiriciclaggio.”.
9. L’intermediario finanziario di cui all’articolo 11, comma 1, lettera o), adempie a quanto previsto dall’articolo 37 a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo e secondo le modalità e i termini ivi previsti.
Articolo 67
Norme di coordinamento
1. All’articolo 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per legge antiriciclaggio si intende il presente decreto.
2. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, per soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.
Articolo 68
Clausola di invarianza
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto legislativo, 21 novembre 2007, n. 231
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Documento aggiornato in data 19.12.2007
Iustitiam quaerimus, rem omni auro cariorem.