Assegno RD 1736 1933 legge assegno

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(Gazz. Uff., 29 dicembre 1933, n. 300)

Assegno legge assegnoArt. 1
Alle disposizioni sull’assegno bancario contenute nel codice di commercio sono sostituite le norme sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d’ordine Nostro, dal ministri Guardasigilli.
Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.


Art. 2
Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
Dell’assegno bancario, dell’assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia


Regolamento


Titolo I
DELL’ASSEGNO BANCARIO


Capo I
DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELL’ASSEGNO BANCARIO


Art. 1
L’assegno bancario (chèque) contiene:
1) la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome di chi è designato a pagare (trattario);
4) l’indicazione del luogo di pagamento;
5) l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
6) la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).


Art. 2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti commi.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l’assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.
L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.


Art. 3
L’assegno bancario è tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranità italiana è valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere .
L’assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.


Art. 4
L’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno bancario si ha per non scritta.
Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l’effetto di accertare l’esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.


Art. 5
L’assegno bancario può essere pagabile:
a una persona determinata con o senza l’espressa clausola “all’ordine”;
a una persona determinata con la clausola “non all’ordine” o altra equivalente;
al portatore.
L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola “o al portatore” ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.


Art. 6
L’assegno bancario può essere all’ordine dello stesso traente.
L’assegno bancario può essere tratto per conto di un terzo.
L’assegno bancario non può essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto fra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l’assegno non può essere al portatore.


Art. 7
Qualsiasi promessa d’interessi inseriti nell’assegno bancario si ha per non scritta.


Art. 8
L’assegno bancario può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorché il terzo non sia banchiere.


Art. 9
L’assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l’assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.


Art. 10
Se l’assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l’assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.


Art. 11
Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.


Art. 12
Il minore emancipato non autorizzato all’esercizio del commercio e l’inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza” o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.


Art. 13
Il genitore o il tutore non autorizzato all’esercizio del commercio per conto del minore o dell’interdetto si può obbligare in nome di costoro, il primo con l’autorizzazione del tribunale, l’altro con l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l’una e l’altra anche di carattere generale.


Art. 14
Chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.


Art. 15
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l’atto di rappresentanza disponga diversamente.


Art. 16
Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilità si ha per non scritta.


Capo II
DEL TRASFERIMENTO


Art. 17
L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa “all’ordine” è trasferibile mediante girata.
L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola “non all’ordine” o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l’assegno bancario.


Art. 18
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
È egualmente nulla la girata del trattario.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l’assegno bancario è stato tratto.

Scarica il testo integrale di:
Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

Altri articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Documento aggiornato in data 25.04.2008

Iscrizione Newsletter
Aforismi giuridici
Nemo testis in propria causa.