Assegno RD 1736 1933 legge assegno

Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

Disposizioni sull’assegno bancario, sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

(Gazz. Uff., 29 dicembre 1933, n. 300)


Art. 113
Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell’interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, può rimborsare la somma al denunciante previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciante, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.
Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco può esigere il consenso dell’intestatario, con firma autenticata.
La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.


Art. 114
Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell’emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.


Capo IV
DELLA POLIZZA NOTATA DEL Banco DI NAPOLI


Art. 115
Resta salva la facoltà per il Banco di Napoli di emettere, in conformità del proprio statuto, polizze notate.


Titolo V
DISPOSIZIONI PENALI


Art. 116


Art. 116-bis


Art. 117
L’Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l’autorizzazione, che emetta assegni circolari, è colpito da una pena pecuniaria da euro 1.032 (2.000.000) a euro 10.329 (20.000.000) lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.
La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall’Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.


Titolo VI
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE


Art. 118
La validità dell’assegno bancario non è subordinata alla osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non è stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualità di titolo esecutivo.
Il possessore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo dev’essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.


Art. 119


Art. 120
Per ogni menzione scritta sull’assegno ai sensi del capoverso dell’art. 4, efficace unicamente ad accertare l’esistenza di fondi, è dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull’assegno, altra tassa di bollo di euro 0.0005 (lire 1) per ogni euro 10 (20.000 lire) o frazione di euro 10 (20.000 lire) dell’importo dell’assegno, col massimo di euro 0.01 (lire 20) di tassa. Questa ultima tassa sarà riscossa mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.


Art. 121
Qualora nell’assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell’effettiva emissione dell’assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilità di presentazione e sempreché la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell’emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all’art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.


Art. 122
Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.


Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


Art. 123
Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, della legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull’ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell’art. 53.
Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell’azione, e che siano stati compiuti prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall’art. 75 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l’osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.


Art. 124
All’atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.


Art. 125
Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall’archivio previsto dall’articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell’articolo 9 della medesima legge.
Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell’archivio, dall’emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione fino ad un anno.

Note:
1 Comma rettificato dall’art. unico, R.D.L. 27 giugno 1935, n. 1217.
2 Articolo modificato dall’art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall’art. 113, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, L. 15 dicembre 1990, n. 386.
3 Articolo inserito dall’art. 140, L. 24 novembre 1981, n. 689 e, successivamente, abrogato dall’art. 12, L. 15 dicembre 1990, n. 386.
4 Ora sanzione amministrativa (art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689).
5 Importo modificato dall’art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall’art. 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.
6 Articolo abrogato dalla tariffa allegato A, art. 8, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.
7 Articolo inserito dall’art. 141, L. 24 novembre 1981, n. 689, modificato dall’art. 6, comma 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386, e, successivamente, sostituito dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
8 Articolo inserito dall’art. 141, L. 24 novembre 1981, n. 689, modificato dall’art. 6, comma 2, L. 15 dicembre 1990, n. 386 e, successivamente, sostituito dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. A norma dell’art. 105, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, le disposizioni del presente articolo entrano in vigore decorsi centocinquanta giorni dalla pubblicazione nella G.U. del regolamento previsto dall’art. 36, comma 2, del medesimo D.Lgs. 507/1999. Il predetto regolamento è stato emanato con D.M. 7 novembre 2001, n. 458.

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Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

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Documento aggiornato in data 25.04.2008

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