Avvocati RDL 1578 1933 legge professionale

Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(Gazz. Uff. 5 dicembre 1933, n. 281)

Avvocati legge professionaleTitolo I
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1
Nessuno può assumere il titolo, Né esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell’albo professionale.
Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall’albo per una causa che non sia di indegnità.
La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell’art. 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell’art. 348 dello stesso codice.


Art. 2

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori .


Art. 3
L’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.
È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle province, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della banca d’Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del senato, della camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle province e dei comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito anche se consistente nella prestazione d’opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario .
Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:
a) i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari del regno;
b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo .


Art. 4
Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le corti d’appello, i tribunali e le preture del regno.
Davanti alla corte di cassazione, al consiglio di Stato ed alla corte dei conti in sede giurisdizionale, al tribunale supremo militare, al tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 33.


Art. 5


Art. 6


Art. 7
Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l’assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della corte d’appello e sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.
Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.
Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.


Art. 8
I laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’art. 17, sono iscritti, a domanda e previa certificazione del procuratore di cui frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio dell’ordine degli avvocati e dei procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio stesso.
I praticanti procuratori , dopo un anno dalla iscrizione nel registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, limitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribunali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico ministero .
È condizione per l’esercizio del patrocinio e delle funzioni di cui al secondo comma aver prestato giuramento davanti al presidente del tribunale del circondario in cui il praticante procuratore è iscritto secondo la formula seguente: “Consapevole dell’alta dignità della professione forense, giuro di adempiere ai doveri ad essa inerenti e ai compiti che la legge mi affida con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia”.


Art. 9
Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della corte d’appello, da comunicarsi in copia al direttorio del sindacato, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell’albo in cui egli trovasi iscritto .
Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.
Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della corte d’appello e sezioni distaccate. L’incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.
Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.


Art. 10
Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del direttorio del sindacato, può autorizzarlo a risiedere in un’altra località del circondario, purchè egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.


Art. 11
Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.


Art. 12
Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all’altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell’amministrazione della giustizia.
Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.
Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della corte d’appello o del tribunale con la formula seguente: “Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della nazione”.


Art. 13
Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell’art. 351, comma secondo, del codice di procedura penale.


Art. 14
I sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori , oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:
a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;
b) vigilano sul decoro dei professionisti;
c) vigilano sull’esercizio della pratica forense;
d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto dall’art. 59 e negli altri casi in cui è richiesto a termini delle disposizioni vigenti ;
e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore , a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall’esercizio professionale;
f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell’esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei sindacati che ne sia stato per primo richiesto.
Qualora i poteri del direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell’art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell’art. 30, comma secondo, del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del tribunale. Il comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.


Art. 15
L’alta vigilanza sull’esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al ministro di grazia e giustizia, che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.


Titolo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI


Art. 16
Per ogni tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori . La data dell’iscrizione stabilisce la anzianità per ciascun professionista.
Nell’albo è indicato l’indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
Il direttorio del sindacato fascista degli avvocati e procuratori procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti .
È iniziato il procedimento disciplinare se dalla revisione siano emersi fatti che possano formarne oggetto .
A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell’Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.
Il direttorio del sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell’art. 8, sono ammessi all’esercizio del patrocinio davanti alle preture.
Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle preture del distretto della corte d’appello ed è affisso nelle sale di udienza delle preture medesime.


Art. 17
Per l’iscrizione nell’albo dei procuratori è necessario :
1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all’Italia;
2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università del regno;
5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d’appello o del tribunale almeno per due anni consecutivi , posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell’art. 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell’art. 8;
6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell’esame preveduto nell’art. 20;
7° avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l’iscrizione è domandata;
8° essere iscritto al partito nazionale fascista. Tale requisito non è richiesto per coloro che alla data dell’entrata in vigore della presente legge si trovino iscritti negli albi professionali.
Per l’iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4).
Non possono conseguire l’iscrizione nell’albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell’art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall’albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della nazione.


Art. 18
Nell’adempimento della pratica di cui all’articolo precedente, può tenere luogo della frequenza dello studio di un procuratore , per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un seminario o altro istituto costituito presso un’università del regno, nei quali siano effettuati all’uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del ministro di grazia e giustizia.
È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell’ordine giudiziario, militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice-pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa avvocatura dello Stato, nonché il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle prefetture dai funzionari del gruppo A dell’amministrazione civile dell’interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.


Art. 19

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Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578

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Documento aggiornato in data 30.10.2008

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