Bossi Fini Legge 189 2002 modifica normativa immigrazione asilo

Legge 30 luglio 2002, n. 189

Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.

(Gazz. Uff., 26 agosto 2002, n. 199 - Suppl. Ord.)



Art. 38. - (Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e 34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 30, comma 1, valutato in euro 1.515.758 per l’anno 2002, e in euro 3.031.517 per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1, 12, comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per l’anno 2002, 130,65 milioni di euro per l’anno 2003, 125,62 milioni di euro per l’anno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Note:
1 Comma modificato dall’art. 80, comma 12, L. 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal 1° gennaio 2003.
2 Comma modificato dall’art. 2, comma 9-bis, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222 e, successivamente, dall’art. 1-quater, comma 1, D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2004, n. 271.
3 Per la determinazione del contributo e le relative modalità di pagamento, vedi il D.M. 26 agosto 2002.
4 Comma modificato dall’art. 2, commi 9-ter e 9-quater, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222.
5 Lettera sostituita dall’art. 2, comma 9-quinquies, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222.
6 Lettera modificata dall’art. 2, comma 9-sexies, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222.
7 La Corte Costituzionale, con sentenza 18 febbraio 2005, n. 78, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 codice di procedura penale prevedono l’arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
8 Comma modificato dall’art. 2, comma 9-septies, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 ottobre 2002, n. 222.
9 Il regolamento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242.

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Legge 30 luglio 2002, n. 189

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Documento aggiornato in data 26.04.2008

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