Cambiale RD 1669 1933 legge cambiaria

Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669

Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

(Gazz. Uff., 19 dicembre 1933, n. 292)

Cambiale legge cambiariaArt. 1
Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al presente decreto e firmate d’ordine nostro dal Ministro guardasigilli.
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.


Art. 2
Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.


Titolo I
DELLA CAMBIALE E DEL VAGLIA CAMBIARIO


Capo I
DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELLA CAMBIALE


Art. 1
La cambiale contiene:
1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
4) l’indicazione della scadenza;
5) l’indicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
7) l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).


Art. 2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s’intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l’accettazione ed il pagamento.


Art. 3
La cambiale può essere all’ordine dello stesso traente.
Può essere tratta sullo stesso traente.
Può essere tratta per conto di un terzo.


Art. 4
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.


Art. 5
Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d’interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d’interessi si ha per non scritta.
Il tasso d’interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gl’interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.


Art. 6
La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.


Art. 7
Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.


Art. 8
Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.


Art. 9
Il minore emancipato non autorizzato all’esercizio del commercio e l’inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola “per assistenza” o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.


Art. 10
Il genitore o il tutore non autorizzato all’esercizio del commercio per conto del minore o dell’interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l’autorizzazione del tribunale, l’altro con l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l’una e l’altra anche di carattere generale.


Art. 11
Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio, e se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.


Art. 12
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l’atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell’art. 9 del codice di commercio, non disponga diversamente.


Art. 13
Il traente risponde dell’accettazione e del pagamento.
Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l’accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.


Art. 14
Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell’emissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.

Capo II
DELLA GIRATA


Art. 15
La cambiale ancorché non espressamente tratta all’ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole “non all’ordine” o un’espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.


Art. 16
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
La girata al portatore vale come girata in bianco.


Art. 17
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull’allungamento.


Art. 18
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale. Se la girata è in bianco, il portatore può:
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.

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Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669

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Documento aggiornato in data 25.04.2008

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