Cambiale RD 1669 1933 legge cambiaria

Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669

Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.

(Gazz. Uff., 19 dicembre 1933, n. 292)

Art. 93
L’ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l’ammortamento.

Capo XII
DELLA PRESCRIZIONE


Art. 94
Le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola “senza spese”.
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso è stata promossa contro di lui.
L’azione d’arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell’azione cambiaria.


Art. 95
L’interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l’atto interruttivo.

Capo XIII
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 96
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l’accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.
Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.


Art. 97
Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.


Art. 98
Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.


Art. 99
Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l’intero territorio del comune.


Titolo II
DEL VAGLIA CAMBIARIO


Art. 100
Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) l’indicazione della scadenza;
4) l’indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
6) l’indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente);
7-bis) l’indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell’emittente.
Il vaglia cambiario può anche denominarsi “pagherò cambiario” o “cambiale”.


Art. 101
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d’indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell’emittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell’emittente.


Art. 102
In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata (articoli 15 a 25);
la scadenza (articoli 38 a 42);
il pagamento (articoli 43 a 48);
l’azione cambiaria (art. 49), il regresso per mancato pagamento ed il protesto (articoli 50 a 57, 59 a 73);
il pagamento per intervento (articoli 74, 78 a 82);
le copie (articoli 86 a 87);
le alterazioni (art. 88);
la prescrizione (articoli 94 e 95);
i giorni festivi, il computo dei termini e l’inammissibilità dei giorni di rispetto (articoli 96, 97 e 98).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario (articoli 4 e 32), la promessa d’interessi (art. 5), le differenze nell’indicazione della somma (art. 6), gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall’art. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri (art. 11) e la cambiale in bianco (art. 14).
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’avallo (articoli 35 a 37); se l’avallo nel caso previsto dall’art. 36 ultimo comma non indica per chi è dato, si reputa dato per l’emittente.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all’ammortamento (articoli 89 a 93) e quelle dell’art. 99.


Art. 103
L’emittente è obbligato nello stesso modo dell’accettante di una cambiale.
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell’emittente nel termine fissato dall’art. 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall’emittente sul vaglia. Il rifiuto dell’emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (art. 30), la cui data serve a fissare l’inizio del termine dalla vista.


Titolo III
DISPOSIZIONI TRIBUTARIE


Art. 104
La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all’osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.
Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo dev’essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d’ufficio.


Art. 105
Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l’indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sull’importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gl’interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi.


Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 106
Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull’ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell’art. 61.
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza dell’azione cambiaria o ad interrompere la prescrizione dell’azione, e che siano stati compiuti prima dell’entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l’entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall’art. 94 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l’osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.


Art. 107
Le disposizioni dell’art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.
Il termine di tre anni previsto nell’art. 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell’entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo.

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Documento aggiornato in data 25.04.2008

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