Codice postale DPR 156 1973

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

(Gazz. Uff., 3 maggio 1973, n. 113 - Suppl. Ord.)

Codice postaleArt. 1
È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.


Art. 2
Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all’emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.


Art. 3
Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell’allegato testo unico.


CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI


LIBRO PRIMO


Norme generali

Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI


Art. 1 - Esclusività dei servizi postali
Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:
i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;
i servizi di trasporto di pacchi e colli;


Art. 2 - Competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Art. 3 - Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni


Art. 4 - Concessione dei servizi
Ai servizi previsti dal presente decreto l’Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.


Art. 5 - Sospensione o limitazione dei servizi. Assunzione di quelli dati in concessione
Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica, può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.
Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l’attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.
Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.


Art. 6 - Esclusione o limitazione di responsabilità


Art. 7 - Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l’interno


Art. 8 - Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali
Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionale sono stabilite dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.



Art. 9 - Accordi internazionali
Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell’interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto.








Art. 10 - Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
I funzionari e gli agenti dell’Amministrazione ne sono responsabili e vigilano nell’ambito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate.
È vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta, gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge.
Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.


Art. 11 - Comunicazioni postali vietate
Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d’ufficio.
Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.
L’ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull’involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al pretore chiedendogli di pronunciarsi sull’inoltrabilità della corrispondenza medesima.
Il pretore, senza pregiudizio dell’eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.
Il decreto del pretore deve essere notificato nello stesso giorno dell’emanazione all’ufficio postale che ha inoltrato l’oggetto e al mittente che sia stato identificato.
Avverso il decreto del pretore il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.
Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l’ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l’invio di cui trattasi previo accertamento dell’identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.


Art. 12 - Persone addette ai servizi postali, di bancoposta
Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale.


Art. 13 - Contravvenzioni in materia postale
Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell’ammenda è ammessa l’oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell’ammenda.
La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta.

Titolo II
NORME COMUNI AI SERVIZI POSTALI, DI BANCOPOSTA
Sezione 1 °
DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 14 - Diritto del mittente nei confronti dell’Amministrazione
Nei confronti dell’Amministrazione e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Sezione 2 °
ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DIVIETO


Art. 15 - Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie
È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.


Art. 16 - Franchigia postale e telegrafica
Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.
Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.


Art. 17 - Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali
Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali.


Art. 18 - Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse relative alle corrispondenze.

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Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156

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Documento aggiornato in data 25.04.2008

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