(Gazz. Uff., 6 marzo 2008, n. 56, Suppl. Ord.)
d) prevedere che i provvedimenti dell’autorità giudiziaria di sequestro o blocco dei beni emessi dallo Stato richiedente abbiano riguardo ai reati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro ove sia prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, indipendentemente dalla previsione della doppia incriminabilità;
e) subordinare, per le ipotesi di reato non contemplate nella lettera d), il riconoscimento e l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro:
1) se per fini probatori, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legislazione dello Stato di emissione;
2) se in funzione della successiva confisca del bene, alla condizione che i fatti per i quali esso è stato emesso costituiscano un reato che, ai sensi della legislazione italiana, consente il sequestro, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso ai sensi della legge dello Stato di emissione;
f) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di blocco o sequestro dei beni emessi dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea; anche al fine di individuare l’autorità competente, e assicurando in ogni caso modalità di trasmissione degli atti che consentano all’autorità giudiziaria italiana di stabilirne l’autenticità; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
g) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana che, nell’ambito di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio, preventivo o conservativo concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro, si possa rivolgere direttamente all’autorità giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo, alle condizioni e nei limiti della decisione quadro riportati nella presente legge; prevedere la possibilità di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l’autorità competente; prevedere, in caso di inoltro diretto, adeguate forme di comunicazione e informazione al Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d’ufficio, da parte dell’autorità giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all’autorità giudiziaria competente del provvedimento al quale occorre dare esecuzione nel territorio dello Stato, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria dello Stato membro;
i) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana riconosca validità al provvedimento di blocco dei beni o di sequestro emesso dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro ove sussistano le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge e vi dia esecuzione senza ritardo, prevedendo se necessario un termine e prevedendo altresì che venga dato immediato avviso dell’avvenuto blocco o sequestro all’autorità richiedente;
l) prevedere che il vincolo di indisponibilità sul bene disposto dall’autorità giudiziaria italiana si protragga fino a quando essa non provveda in maniera definitiva sulle richieste dell’autorità giudiziaria dello Stato di emissione circa il trasferimento della prova ovvero circa la confisca del bene; prevedere la facoltà di apporre limiti e condizioni alla durata del sequestro disposto sul territorio italiano, ferma restando la possibilità di revoca da parte dell’autorità giudiziaria italiana, dopo aver acquisito eventuali osservazioni dell’autorità giudiziaria richiedente, che viene informata senza indugio;
m) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro dei beni quando il certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto unitamente con la richiesta, ovvero sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento in questione; quando vi siano cause di immunità o di privilegio a norma dello Stato di esecuzione; quando dalle informazioni contenute nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro risulti evidente che l’assistenza giudiziaria prestata violerebbe il principio del «ne bis in idem»; nel caso previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro;
n) prevedere che, nell’ipotesi in cui il certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro non sia stato prodotto, sia incompleto o non corrisponda manifestamente al provvedimento richiesto, l’autorità giudiziaria italiana possa imporre un termine all’autorità giudiziaria di altro Stato membro entro il quale deve essere prodotto il certificato completo o corretto, o farsi trasmettere un documento equipollente ovvero ancora dispensare l’autorità giudiziaria di emissione dalla presentazione del medesimo certificato, ove non vi sia esigenza di altre informazioni;
o) prevedere che la decisione di rifiuto del riconoscimento o dell’esecuzione del provvedimento richiesto venga comunicata senza indugio all’autorità giudiziaria dello Stato richiedente;
p) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana possa disporre il rinvio, per una durata ragionevole, dell’esecuzione di un provvedimento di blocco o di sequestro, quando tale esecuzione possa arrecare pregiudizio ad un’indagine penale già in corso sul territorio dello Stato, ovvero quando i beni o la prova già siano sottoposti a vincolo di indisponibilità nell’ambito di un altro procedimento penale; prevedere che la decisione del rinvio venga comunicata immediatamente all’autorità giudiziaria richiedente dello Stato membro;
q) prevedere che le richieste di riconoscimento di provvedimenti di blocco o sequestro provenienti dall’autorità giudiziaria dello Stato membro siano corredate da una richiesta di trasferimento della fonte di prova nello Stato di emissione, o da una richiesta di confisca o contengano, nel certificato di cui all’articolo 9 della decisione quadro, un’indicazione volta a mantenere il bene nello Stato di esecuzione fino a quando non siano avanzate le richieste di cui sopra;
r) prevedere che le richieste di trasferimento della fonte di prova o di confisca del bene debbano essere disciplinate secondo le disposizioni contenute negli accordi internazionali in vigore per lo Stato italiano concernenti l’assistenza giudiziaria in materia penale e la cooperazione internazionale in materia di confisca;
s) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana, in deroga alle disposizioni in tema di assistenza giudiziaria richiamate alla lettera r), non possa rifiutare le richieste di trasferimento della fonte di prova per l’assenza del requisito della doppia incriminabilità, qualora le richieste riguardino reati di cui alla lettera d) e tali reati siano punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva di almeno tre anni;
t) prevedere l’esperibilità dei rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso i provvedimenti dell’autorità giudiziaria italiana relativi al riconoscimento e all’esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro;
u) prevedere, in caso di responsabilità dello Stato italiano per i danni causati dall’esecuzione di un provvedimento di blocco o sequestro richiesto dall’autorità giudiziaria dello Stato membro, l’attivazione senza ritardo del procedimento per il rimborso degli importi versati, a titolo di risarcimento per tale responsabilità, alla parte lesa.
Art. 31 - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere la disciplina della confisca dello strumento di reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, se appartenenti a uno degli autori del reato, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilità di disporre la confisca dello strumento di reato su cose appartenenti a persona diversa dall’autore, soltanto nei casi di agevolazione colposa;
3) applicabilità della confisca dello strumento di reato nei casi in cui il reato è stato realizzato mediante cose, impianti o macchinari sprovvisti di requisiti di sicurezza richiesti dalla legge, nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni o controlli dell’autorità amministrativa, soltanto se i suddetti beni sono stati nuovamente utilizzati senza che sia stata data attuazione alle prescrizioni opportune per la messa in sicurezza impartite dall’autorità amministrativa, o comunque alla messa in sicurezza;
b) prevedere la disciplina della confisca del provento del reato, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) obbligatorietà della confisca del prodotto e del prezzo del reato, nonché del profitto derivato direttamente o indirettamente dal reato, e del suo impiego, nella parte in cui non debbano essere restituiti dal danneggiato, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti;
2) possibilità di prevedere la confisca obbligatoria degli stessi beni, nella parte in cui non debbano essere restituiti al danneggiato, nel caso di proscioglimento per mancanza di imputabilità o per estinzione di un reato, la cui esistenza sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o abbreviato;
3) obbligo di eseguire sempre la confisca, totale o parziale, su altri beni di valore equivalente a quello delle cose che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, con eccezione dei beni impignorabili ai sensi dell’articolo 514 del codice di procedura civile;
c) disciplinare i limiti della confisca nei confronti della persona estranea al reato, che ne abbia beneficiato, o che abbia ricevuto i beni per diritto successorio;
d) aggiornare il catalogo dei reati per cui possa trovare applicazione la disciplina dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in conformità a quanto disposto dall’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro;
e) prevedere che ai fini della confisca, anche ai sensi della lettera d), i beni che l’autore del reato abbia intestato affettatamente a terzi, o comunque possieda per interposta persona fisica o giuridica, siano considerati come a lui appartenenti;
f) adeguare la disciplina della confisca nei confronti degli enti, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai princìpi di cui alle lettere b), c) ed e);
g) prevedere che in ogni caso la confisca non pregiudichi i diritti di terzi in buona fede sulle cose che ne sono oggetto.
Art. 32 - (Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g), nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che ogni decisione, così come definita dall’articolo 1, lettera a), della decisione quadro, adottata dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro che infligga una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa, ad una persona fisica o giuridica possa trovare riconoscimento ed esecuzione a cura dell’autorità competente dello Stato italiano, quando la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone all’interno dello Stato italiano di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, la propria sede statutaria;
b) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana, che ha, all’esito di un procedimento giurisdizionale, inflitto una sanzione pecuniaria, penale o amministrativa ad una persona fisica o ad una persona giuridica, possa richiedere il riconoscimento e l’esecuzione della medesima sanzione, per il tramite dell’autorità centrale di cui alla lettera d), alla competente autorità dello Stato membro in cui la persona fisica o giuridica contro la quale è stata emessa la decisione dispone di beni o di un reddito, ovvero ha la sua residenza abituale o, nel caso di una persona giuridica, ha la propria sede statutaria;
c) prevedere che per sanzione pecuniaria si intenda quanto previsto dall’articolo 1, lettera b), della decisione quadro;
d) individuare l’autorità centrale amministrativa per lo Stato italiano quale responsabile della trasmissione e ricezione amministrativa delle decisioni e dell’assistenza da fornire alle autorità competenti;
e) prevedere che la richiesta di esecuzione della sanzione pecuniaria venga trasmessa all’autorità dello Stato di esecuzione corredata del certificato e secondo le modalità di cui all’articolo 4 della decisione quadro;
f) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda al riconoscimento e all’esecuzione della sanzione pecuniaria conseguente ad una decisione dell’autorità di altro Stato membro, con riferimento ai reati indicati all’articolo 5 della decisione quadro, se punibili nell’altro Stato membro come definiti dalla propria legislazione e senza verifica della doppia punibilità;
g) subordinare, con riferimento a reati diversi da quelli indicati alla lettera f), il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di altro Stato membro alla condizione che la decisione medesima si riferisca a una condotta che costituisce reato ai sensi della legislazione italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla sua qualifica;
h) prevedere che l’autorità giudiziaria italiana proceda immediatamente al riconoscimento e all’esecuzione della decisione emessa dall’autorità giudiziaria di altro Stato membro; disciplinare i casi e i modi di rifiuto di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in conformità a quanto previsto dall’articolo 7 della decisione quadro;
i) prevedere la possibilità per lo Stato italiano di ridurre o convertire l’importo della sanzione pecuniaria connessa alla decisione pronunciata dall’autorità competente dell’altro Stato membro secondo quanto stabilito all’articolo 8 della decisione quadro, ovvero la possibilità di sostituire la sanzione pecuniaria, in caso di mancato recupero, in pena detentiva o in altra sanzione penale secondo quanto previsto dalla legge italiana in materia di conversione di sanzioni di specie diversa nonché dall’articolo 10 della decisione quadro;
l) prevedere l’applicabilità della legge italiana all’esecuzione di sanzioni pecuniarie inflitte dall’autorità di altro Stato membro di decisione, secondo le modalità di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, nonché la possibilità di esecuzione della sanzione pecuniaria sul territorio dello Stato anche nei casi in cui la legislazione italiana non ammette il principio della responsabilità penale delle persone giuridiche, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro medesima;
m) prevedere che eventuali provvedimenti di amnistia o grazia possano essere concessi sia dallo Stato di decisione che dallo Stato italiano e che solo lo Stato italiano possa decidere sulle domande di revisione della decisione emessa dall’autorità italiana;
n) prevedere che l’autorità italiana che ha emesso la decisione informi senza ritardo l’autorità competente dello Stato membro di esecuzione che la decisione che ha irrogato la sanzione è stata, per qualsiasi motivo, privata del suo carattere esecutivo, sì da consentire all’autorità richiesta di porre immediatamente fine alla esecuzione della decisione, non appena informata; prevedere analoga disciplina per il caso di ritiro della decisione di esecuzione; prevedere, analogamente, che l’autorità italiana sospenda l’esecuzione della decisione richiesta dallo Stato di decisione appena ricevuta la comunicazione di cui ai periodi che precedono;
o) prevedere che le somme riscosse dall’autorità italiana, in qualità di Stato di esecuzione, spettino allo Stato italiano;
p) prevedere che la competente autorità italiana informi l’autorità dello Stato della decisione di ogni provvedimento adottato in ordine alla richiesta di riconoscimento e di esecuzione della sanzione pecuniaria, secondo le modalità di cui all’articolo 14 della decisione quadro;
q) disciplinare i casi in cui la competente autorità dello Stato della decisione riacquista il diritto di procedere alla esecuzione della sanzione, secondo quanto disposto dall’articolo 15 della decisione quadro;
r) prevedere la possibilità per l’autorità italiana competente di rifiutare l’esecuzione qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che le sanzioni pecuniarie si prefiggono di punire una persona per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenze sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.
Allegato A - (Articolo 1, commi 1 e 3)
(omissis)
Scarica il testo integrale di:
Legge 25 febbraio 2008, n. 34
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Documento aggiornato in data 22.03.2008
Si quis praegnantem uxorem reliquit, non videtur sine liberis decessisse.