(Gazz. Uff., 25 giugno 2010, n. 146 - suppl. Ord. n. 138)
1) le condotte di impedimento o di ostacolo alle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, come individuate dai citati regolamenti;
2) l’inosservanza, da parte degli operatori, degli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004, dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 111/ 2005, e dagli articoli 17 e 18 del regolamento (CE) n. 1277/2005;
3) la violazione dell’obbligo, individuato nei termini e nei limiti di cui ai regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 1277/2005, di fornire le sostanze classificate nella categoria1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/ 2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, solo a determinati soggetti;
d) prevedere, nei casi di cui alla lettera c), la possibilità di revocare la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 solo a determinati soggetti, con divieto di ulteriore rilascio, nonché di sospendere l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’articolo 70 del testo unico;
e) sanzionare come illecito amministrativo, punibile con la sanzione pecuniaria non inferiore ad euro 600 nel minimo e non superiore ad euro 6.000 nel massimo, la violazione degli ulteriori obblighi posti a carico degli operatori dai predetti regolamenti comunitari, tra cui gli obblighi di comunicazione, dichiarazione, documentazione ed etichettatura. Prevedere, in tali casi, la possibilità di sospendere la licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria 1 dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, nonché l’attività svolta dall’operatore con riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dei predetti allegati, nei limiti di durata previsti dall’articolo 70 del testo unico;
f) prevedere la disciplina dell’obbligo di comunicare alcune transazioni commerciali, tra cui quelle verso i Paesi extracomunitari segnalati dal regolamento (CE) n. 1277/ 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, per la necessità di adeguati monitoraggi, nonché altre transazioni individuate sulla base di criteri quantitativi ovvero in relazione alla tipologia delle sostanze classificate, alla Direzione centrale per i servizi antidroga, ai fini della prevenzione e repressione del traffico illecito, sanzionando le condotte in violazione di tale obbligo ai sensi delle lettere c) e d);
g) prevedere la possibilità, nei procedimenti penali per i delitti di cui alle lettere a) e b), di ritardare l’emissione o l’esecuzione dei provvedimenti di arresto o di sequestro, e di compiere le ulteriori attività previste dall’articolo 98 del testo unico;
h) prevedere, tra le ipotesi di reato di cui all’articolo 74 del testo unico, quella in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli indicati nella lettera a).
Art.46 (Attuazione della direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo)
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 13:
1) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;
2) al comma 2, lettera c), numero 1), le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni»;
b) all’articolo 17, comma 1, le parole: «per un periodo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo di quattordici anni».
Art.47 (Obblighi di monitoraggio in materia di Servizi di
interesse economico generale)
1. Il Ministro per le politiche europee, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 57 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, assicura l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell’Unione europea in materia di Servizi di interesse economico generale, ivi inclusa la predisposizione delle relazioni periodiche triennali di cui all’articolo 8 della decisione 2005/ 842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005.
2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità attuative del comma 1.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, Né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art.48 (Riconoscimento delle navi officina e navi frigorifero nonché modifica all’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194)
1. Il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani.
2. Gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all’allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
3. Sono altresì a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dalla esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento.
5. Al fine di dare corretta applicazione alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale, all’articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile».
Art.49 (Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in applicazione del regolamento CE n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul commercio dei prodotti derivati della foca)
1. All’articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica, dopo la parola: «pellicce» sono inserite le seguenti: «e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro»;
c) al comma 3, dopo la parola: «condanna» sono inserite le seguenti:
«, o all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»;
d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa.
3-ter. Al fine dell’esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all’autorità amministrativa competente per l’adozione dei conseguenti provvedimenti».
Art.50 (Attuazione del regolamento CE n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione agli articoli 22 e 36 del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, designando la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quale autorità competente ai fini del regolamento, attribuendo alla stessa i poteri di cui agli articoli 23, 24 e 25 del citato regolamento, e individuando le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni del medesimo, estendendo all’uopo le previsioni di cui all’articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art.51 (Disposizioni relative all’Amministrazione degli affari esteri)
1. Alla luce dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ed in connessione con le esigenze derivanti dalla prossima istituzione del Servizio europeo per l’azione esterna, sono apportate le seguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri:
a) all’articolo 102, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) corso di aggiornamento per i consiglieri di legazione, della durata complessiva di almeno sei mesi»;
b) all’articolo 106-bis, primo comma:
1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per i funzionari diplomatici appartenenti ai gradi di consigliere d’ambasciata e di ministro plenipotenziario viene redatta, rispettivamente ogni due e tre anni, una relazione sul servizio prestato e sugli altri elementi indicati rispettivamente nel secondo comma dell’articolo 109 e nel secondo comma dell’articolo 109-bis del presente decreto. Per i funzionari con grado di consigliere d’ambasciata la suddetta relazione viene redatta a partire dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello della promozione nel grado. Per i funzionari con il grado di ministro plenipotenziario, la prima relazione successiva alla nomina nel grado viene redatta allo scadere di tre anni dalla data di redazione dell’ultima relazione biennale»;
2) nell’ultimo periodo, la parola: “biennio» è sostituita dalla seguente: «periodo»;
c) all’articolo 107, primo comma, la lettera a) è abrogata e, alla lettera b), le parole: «nell’esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e» sono soppresse;
d) all’articolo 108, primo comma, dopo le parole: «di effettivo servizio» sono aggiunte le seguenti: «e che abbiano frequentato con profitto il corso di aggiornamento di cui al primo comma, lettera b), dell’articolo 102 del presente decreto»;
e) all’articolo 109, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le nomine al grado di ministro plenipotenziario sono effettuate fra i consiglieri di ambasciata che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel loro grado»;
f) all’articolo 109-bis, terzo comma, le parole: «relazioni biennali» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni triennali»;
g) all’articolo 168, secondo comma, al fine di rendere il dettato normativo maggiormente conforme ai principi di cui alla direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, al primo periodo, dopo le parole: «purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che esse sono destinate a ricoprire» sono aggiunte le seguenti: “, comprovata da adeguata esperienza professionale» e, al secondo periodo, le parole: “in età compresa tra i trentacinque e i sessantacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in età compresa tra i trenta e i sessantacinque anni»;
h) la Tabella 1, nell’ambito delle dotazioni organiche vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è sostituita dalla Tabella 1 di cui all’allegato 2 alla presente legge.
2. Nel quadro delle attività dell’Istituto diplomatico possono essere previsti corsi di formazione a titolo oneroso, comunque rientranti nei fini istituzionali del Ministero degli affari esteri, la partecipazione ai quali è aperta a soggetti estranei alla pubblica amministrazione italiana, anche di nazionalità straniera.
3. I proventi di cui al comma 2 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri destinati alla formazione.
4. L’Istituto diplomatico può avvalersi, per il programma di attività, dell’accesso a fondi nazionali comunitari ed internazionali ulteriori e diversi da quelli previsti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
5. Le quote di partecipazione ai corsi sono determinate in modo da coprire, comunque, i costi sostenuti per la loro realizzazione. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
CAPO III
DISPOSIZIONI OCCORRENTI PER DARE ATTUAZIONE A DECISIONI QUADRO ADOTTATE
NELL’AMBITO DELLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA INMATERIA PENALE
Art.52 (Delega al Governo per l’attuazione di decisioni quadro)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per l’attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale;
b) decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
c) decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali;
d) decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53 e 54, i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle decisioni quadro, dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le fattispecie criminose indicate nelle decisioni quadro di cui al comma 1 del presente articolo, con la previsione di adeguate e proporzionate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti degli enti nell’interesse o a vantaggio dei quali è stato commesso il reato;
b) attribuire a organi di autorità amministrative esistenti, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il compito di svolgere l’attività di punto di contatto per lo scambio di informazioni e per ogni altro rapporto con autorità straniere previsto dalle decisioni quadro di cui al comma 1.
4. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
7. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Art.53 (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 52, comma 1, lettera a), il Governo segue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 52, comma 3, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) introdurre nel libro I, titolo VI, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato il diritto a ricevere da parte dell’autorità giudiziaria, nel rispetto delle norme sul segreto investigativo, in forme adeguate a garantire la comprensione e in una lingua generalmente compresa, le informazioni relative all’esito della sua denuncia o querela, all’assistenza che essa può ricevere nel procedimento, ai diritti processuali e sostanziali a essa riconosciuti dalla legge, alla decisione finale dell’autorità giudiziaria, alla data della liberazione della persona indagata, imputata o condannata, riservando alla persona offesa il diritto di non ricevere le suddette informazioni, tranne quando la loro trasmissione sia obbligatoria in base alla legge;
b) introdurre nel libro V, titoli VII e IX, e nel libro VII, titolo II, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa dal reato, che sia da considerare, per ragioni di età o condizione psichica o fisica, particolarmente vulnerabile, la possibilità di rendere la propria testimonianza, nel corso dell’incidente probatorio, dell’udienza preliminare e del dibattimento, secondo modalità idonee a proteggere la sua personalità e a preservarla dalle conseguenze della sua deposizione in udienza;
c) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio dello Stato italiano, residente in un altro Stato membro dell’Unione europea, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti dello Stato di residenza e che attribuiscano a tale forma di presentazione della denuncia o querela, successivamente trasmesse alle autorità italiane, la stessa validità garantita alla denuncia e alla querela presentate in Italia o nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente, ferma l’applicazione del diritto italiano;
d) introdurre nel libro V, titoli II e III, del codice di procedura penale una o più disposizioni che riconoscano alla persona offesa da un reato commesso nel territorio di un altro Stato membro, residente in Italia, il diritto a presentare denuncia o querela davanti alle autorità competenti nazionali e che stabiliscano modalità di trasmissione delle stesse alle autorità di tale Stato, ferme le norme sulla giurisdizione.
Art.54 (Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti)
1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e h), e dall’articolo 52, comma 3, della presente legge nonché nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base del seguente principio e criterio direttivo, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti: introdurre nel titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di quelli indicati nell’articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007, nonché una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1.000 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri valori monetari, allo scopo di procurare a sè o ad altri un indebito vantaggio economico, mediante l’introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, in particolare di dati personali, oppure mediante un’interferenza non autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.
Art.55 (Modifiche all’articolo 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88)
1. All’articolo 52, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’alinea è sostituito dal seguente:
«1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 49, comma 1, lettera c), il Governosegue i principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 49, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) introdurre una o più disposizioni in base alle quali prevedere la possibilità per l’autorità giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall’autorità competente di un altro Stato membro dell’Unione europea, alle seguenti condizioni:
1) che il reato per il quale la persona è stata condannata sia punito nello Stato di emissione con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell’articolo 7 della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell’articolo 7 della decisione quadro, il fatto per il quale la persona è stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di suo adattamento nei limiti stabiliti dall’articolo 8 della decisione quadro;».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Scarica il testo integrale di:
Legge 4 giugno 2010, n. 96
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Documento aggiornato in data 18.07.2010
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