(Gazz. Uff., 21 agosto 1975, n. 218)
(Convenzione ratificata con Legge 22 maggio 1974, n. 357)
CONVENZIONE EUROPEA SULL’ADOZIONE DEI MINORI
(Traduzione non ufficiale)
PREAMBOLO
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente convenzione;
Considerato che scopo del Consiglio d’Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra gli Stati membri, al fine di favorirne particolarmente il progresso sociale;
Considerato che, nonostante l’istituto dell’adozione dei minori esista nella legislazione di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa, esistono tuttavia in detti paesi divergenze sui princìpi che dovrebbero regolare l’adozione, come pure differenze relative alla procedura ed agli effetti giuridici dell’adozione;
Considerato che l’accettazione di princìpi e di pratiche comuni in materia di adozione dei minori contribuirebbe ad appianare le difficoltà causate da tali divergenze e permetterebbe nello stesso tempo di favorire il benessere dei minori adottati,
Hanno convenuto quanto segue:
PARTE I
ASSUNZIONE DI IMPEGNI E LORO CAMPO DI APPLICAZIONE
Art.1 Ogni Parte contraente si impegna a rendere la propria legislazione conforme alle disposizioni contenute nella II parte della presente convenzione notificando nel contempo al Segretario generale del Consiglio d’Europa le misure adottate a tale scopo.
Art.2 Ogni Parte contraente si impegna a prendere in considerazione le disposizioni enunciate nella III parte della presente convenzione e se essa vi dà esecuzione o se, dopo avervi dato esecuzione, essa cessa di dare esecuzione ad una qualsiasi di tali disposizioni, dovrà darne notifica al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art.3 La presente convenzione riguarda unicamente l’istituto giuridico dell’adozione del minore che, nel momento in cui l’adottante chiede di adottarlo, non abbia ancora raggiunto l’età di 18 anni, non sia o non sia stato sposato, e non sia ancora considerato maggiorenne.
PARTE II
DISPOSIZIONI FONDAMENTALI
Art.4 L’adozione non sarà valida se non sarà stata decisa da un’autorità giudiziaria o amministrativa, qui appresso indicata “autorità competente”.
Art.5 1. Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l’adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti consensi:
a) il consenso della madre e, quando il minore è figlio legittimo, quello del padre o, se non vi sono genitori che possano acconsentire, il consenso di qualsiasi persona o di qualsiasi ente che sia abilitato ad esercitare al riguardo la patria potestà;
b) il consenso del coniuge dell’adottante.
2. Non è permesso all’autorità competente:
a) di dispensare dal consenso una delle persone citate al precedente paragrafo 1 o,
b) di non tener conto del mancato consenso di una delle persone o degli enti citati al precedente paragrafo 1,
tranne che per eccezionali motivi, fissati dalla legge.
3. Se il padre o la madre sono stati privati della patria potestà nei confronti del minore o comunque del diritto di consentire l’adozione, la legge può prevedere che tale consenso non sia richiesto.
4. Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in cui, a giudizio dell’autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita dalle conseguenze del parto.
5. Nel presente articolo per “padre” e “madre” si intendono le persone che sono, legalmente, i genitori del minore.
Art.6 1. La legge permette l’adozione di un minore solo da parte di due persone unite in matrimonio, che esse adottano simultaneamente o successivamente, o da parte di un solo adottante.
2. La legge non può permettere una nuova adozione di un minore che in uno o più dei casi seguenti:
a) ove si tratti di un minore adotta coniuge dell’adottante;
b) ove il precedente adottante sia deceduto;
c) ove la precedente adozione sia stata annullata;
d) ove la precedente adozione sia terminata.
Art.7 1. Un minore può essere adottato solo allorché l’adottante ha raggiunto l’età minima prescritta a tale scopo, età che non dovrà essere inferiore ai 21 anni, né superiore ai 35.
2. Tuttavia, la legge può prevedere la possibilità di derogare al requisito dell’età minima:
a) se l’adottante è il padre o la madre del minore, o
b) per il verificarsi di circostanze eccezionali.
Art.8 1. L’autorità competente non deciderà un’adozione se non ha acquisito la certezza che l’adozione avvenga nell’interesse del minore.
2. In ogni caso, l’autorità competente farà particolarmente attenzione a che l’adozione procuri al minore un ambiente familiare stabile ed armonioso.
3. Come regola generale, l’autorità competente non riterrà soddisfatte le suddette condizioni se la differenza di età tra l’adottante e il minore sarà inferiore a quella che intercorre di solito tra i genitori e i loro figli.
Art.9 1. L’autorità competente non deciderà un’adozione che dopo aver disposto adeguate indagini sull’adottante, sul minore e sulla di lui famiglia.
2. Le indagini dovranno, a seconda dei casi, vertere particolarmente sui seguenti fattori:
a) la personalità, la salute e la situazione economica dell’adottante, la di lui vita di famiglia e la situazione del suo ambiente familiare, nonché la sua attitudine ad allevare il minore;
b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore;
c) i motivi in base ai quali, nel caso in cui solo uno dei coniugi desideri adottare il minore, l’altro coniuge non si associa alla richiesta;
d) la reciproca compatibilità tra il minore e l’adottante e la durata del periodo durante il quale il minore è stato affidato all’adottante;
e) la personalità e la salute del minore e, salvo impedimento di legge, i precedenti del minore;
f) i sentimenti del minore circa l’adozione proposta;
g) ove occorra, la religione dell’adottante e la religione del minore.
3. Tali indagini dovranno essere affidate ad una persona o ad un ente riconosciuti dalla legge o abilitati a tale scopo da un’autorità giudiziaria o amministrativa. Tali indagini dovranno, per quanto possibile, essere effettuate da assistenti sociali specializzati in tale campo in conseguenza della formazione ricevuta o dell’esperienza acquisita.
4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano minimamente il potere e l’obbligo dell’autorità competente di procurarsi tutte le informazioni o le prove riguardanti o meno l’oggetto delle indagini, che essa riterrà utili al caso.
Art.10 1. L’adozione conferisce all’adottante, nei confronti del minore adottato, i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un padre o ad una madre nei confronti del figlio legittimo.
L’adozione conferisce all’adottato nei confronti dell’adottante i diritti e i doveri di qualsiasi genere, quali competono ad un figlio legittimo nei confronti del padre o della madre.
2. A partire dal momento in cui sorgono i diritti e i doveri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e i doveri dello stesso genere esistenti fra l’adottato e suo padre o sua madre, od ogni altra persona o ente, cessano di esistere. Tuttavia la legge può prevedere che il coniuge dell’adottante conservi i propri diritti e doveri nei confronti dell’adottato ove questi sia suo figlio legittimo, illegittimo o adottivo.
Inoltre la legge può confermare a carico dei genitori nei confronti del minore l’obbligo degli alimenti, l’obbligo del mantenimento e l’obbligo di fornirgli una sistemazione ed una dote qualora l’adottante non adempia ad uno di questi obblighi.
3. Come regola generale, l’adottato potrà assumere il cognome dell’adottante o aggiungerlo al proprio cognome.
4. Se il genitore legittimo ha diritto all’usufrutto dei beni del figlio, il diritto all’usufrutto dell’adottante sui beni dell’adottato può, nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, venire limitato dalla legge.
5. In materia di successione, nei limiti in cui la legge attribuisce al figlio legittimo il diritto alla successione del padre o della madre, il minore adottato verrà trattato esattamente come se fosse il figlio legittimo dell’adottante.
Art.11 1. Qualora l’adottato non abbia, nel caso di adozione da parte di una sola persona, la cittadinanza dell’adottante o, nel caso di adozione da parte di due coniugi, la loro comune cittadinanza, la Parte contraente di cui l’adottante o gli adottanti sono cittadini faciliterà l’acquisto della cittadinanza da parte del minore.
2. La perdita della cittadinanza che potrebbe risultare dall’adozione è subordinata al possesso o all’acquisto di una nuova cittadinanza.
Art.12 1. Il numero di minori che lo stesso adottante può adottare non sarà limitato dalla legge.
2. La legge non potrà impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.
3. Non potrà essere vietata dalla legge a chicchessia l’adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.
Art.13 1. Fintanto che l’adottato non abbia raggiunto la maggiore età, l’adozione non potrà essere revocata che per decisione di un’autorità giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge.
2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:
a) l’adozione è nulla;
b) l’adozione è terminata in seguito alla legittimazione dell’adottato da parte dell’adottante.
Art.14 Allorché le indagini svolte in applicazione degli articoli 8 e 9 della presente convenzione si riferiscono ad una persona che risieda o abbia risieduto sul territorio di un’altra Parte contraente, detta Parte contraente dovrà fare in modo che le informazioni necessarie che gli vengono richieste siano fornite senza indugio. Le autorità potranno comunicare direttamente fra loro a tale scopo.
Art.15 Verranno prese le disposizioni necessarie per vietare ogni guadagno ingiustificato che possa derivare dalla cessione di un minore a fini di adozione.
Art.16 Ogni Parte contraente conserva la facoltà di adottare disposizioni più favorevoli nei confronti dei minori adottati.
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Convenzione europea di Strasburgo 24 aprile 1967
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Documento aggiornato in data 10.02.2012
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