Convenzione 1980 Vienna compravendita internazionale

Convenzione Vienna 11 aprile 1980

Convezione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

(Gazz. Uff., 27 dicembre 1985, n. 303 - Suppl. Ord.)

Vienna compravendita internazionale(Convenzione ratificata con Legge 11 dicembre 1985, n. 765)


Gli Stati parte della presente convenzione:
Tenendo presente gli obiettivi generali di cui alle risoluzioni relative alla instaurazione di un nuovo assetto economico internazionale che l’Assemblea generale ha adottato nella sua sesta sessione straordinaria; Considerando che lo sviluppo del commercio internazionale sulla base dell’uguaglianza e dei vantaggi reciproci è un elemento importante per favorire amichevoli relazioni fra gli Stati; Stimando che l’adozione di norme uniformi applicabili ai contratti di vendita internazionale di merci e compatibili con i vari sistemi sociali, economici e giuridici, contribuirà ad eliminare gli ostacoli giuridici negli scambi internazionali, favorendo lo sviluppo del commercio internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI


CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE


Art.1
1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente.
2. Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta né dal contratto, né da transazioni precedenti fra le parti, né da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.
3. Né la nazionalità delle parti, né il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l’applicazione della presente Convenzione.


Art.2
La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
b) all’asta;
c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f) di elettricità.


Art.3
1. Sono considerate vendite i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre, a meno che la parte che ordina queste ultime non debba fornire una parte essenziale del materiale necessario a tale fabbricazione o produzione.
2. La presente Convenzione non si applica ai contratti in cui la parte preponderante dell’obbligo della parte che fornisce le merci consiste in una fornitura di mano d’opera o altri servizi.


Art.4
La presente Convenzione disciplina esclusivamente la formazione del contratto di vendita ed i diritti ed obblighi che tale contratto fa nascere fra il venditore ed il compratore. In particolare, salvo espressa disposizione contraria della presente Convenzione, questa non riguarda:
a) la validità del contratto, di nessuna delle sue clausole, né degli usi;
b) gli effetti che il contratto può avere sulla proprietà delle merci vendute.


Art.5
La presente Convenzione non si applica alla responsabilità del venditore per decesso o per lesioni personali causati a chiunque dalle merci.


Art.6
Le parti possono escludere l’applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell’art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti.


CAPITOLO II
Capitolo II
Disposizioni generali


Art.7
1. Ai fini dell’interpretazione della presente Convenzione, sarà tenuto conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l’uniformità della sua applicazione, nonché di assicurare il rispetto della buona fede nel commercio internazionale.
2. Le questioni riguardanti le materie disciplinate dalla presente Convenzione e che non sono da questa espressamente risolte, saranno regolate secondo i princìpi generali a cui si ispira, o, in mancanza di tali princìpi, in conformità alla legge applicabile secondo le norme del diritto internazionale privato.


Art.8
1. Ai fini della presente Convenzione, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo l’intenzione di quest’ultima quando l’altra parte era a conoscenza o non poteva ignorare tale intenzione.
2. Se il paragrafo precedente non è applicabile, le indicazioni ed altri comportamenti di una parte devono essere interpretati secondo il senso che una persona ragionevole, di medesima qualità dell’altra parte, posta nella medesima situazione, avrebbe loro dato.
3. Al fine di stabilire l’intenzione di una parte o ciò che avrebbe inteso una persona ragionevole, si dovrà tener conto delle circostanze pertinenti, in particolare dei negoziati eventualmente intercorsi fra le parti, delle consuetudini fra di esse stabilitesi, degli usi e di ogni loro successivo comportamento.


Art.9
1. Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro.
2. Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che queste si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.


Art.10
Ai fini della presente Convenzione:
a) se una parte ha più di una sede di affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto;
b) se una parte non ha una sede di affari, si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte.


Art.11
Il contratto di vendita non deve essere concluso né constatato per iscritto né sottoposto ad alcun’altra condizione formale. Può essere provato con qualsiasi mezzo, ivi compresi i testimoni.


Art.12
Qualsiasi disposizione dell’art. 11, dell’art. 29 o della seconda parte della presente Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d’intento, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede di affari in uno Stato contraente che avrà effettuato una dichiarazione in conformità all’art. 96 della presente Convenzione. e parti non possono derogare al presente articolo né modificare gli effetti.


Art.13
Ai fini della presente Convenzione, il termine “scritto” deve intendersi comprendere anche le comunicazioni indirizzate mediante telegramma o telex.


PARTE II
FORMAZIONE DEL CONTRATTO


Art.14
1. Una proposta di contratto, rivolta a una o più persone determinate, costituisce un’offerta, qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del suo autore di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quando indica le merci e, espressamente o implicitamente, fissa la quantità e il prezzo o dà indicazioni atte a determinarle.
2. Una proposta rivolta a persone indeterminate è considerata solo come un invito all’offerta, a meno che la persona che ha espresso la proposta non abbia chiaramente indicato il contrario.


Art.15
1. Un’offerta ha effetto quando perviene al destinatario.
2. Un’offerta, anche se irrevocabile, può essere ritirata se la relativa dichiarazione perviene al destinatario prima o contemporaneamente all’offerta.


Art.16
1. Fin tanto che il contratto non è stato concluso, un’offerta può essere ritirata, se la revoca perviene al destinatario prima che questi abbia fatto pervenire un’accettazione.
2. Tuttavia, un’offerta non può essere revocata:
a) se indica, fissando un termine determinato per l’accettazione o in altro modo, che essa è irrevocabile; o
b) se era ragionevole per il destinatario considerare l’offerta come irrevocabile e se egli ha agito di conseguenza.


Art.17
Un’offerta, anche se irrevocabile, scade quando il rifiuto della stessa perviene all’autore dell’offerta.


Art.18
1. Una dichiarazione o altro comportamento del destinatario che indicano il consenso ad un’offerta, costituiscono accettazione. Il silenzio o l’inazione, da soli, non possono valere come accettazione.
2. L’accettazione di un’offerta ha effetto nel momento in cui l’espressione del consenso perviene all’autore dell’offerta. L’accettazione non ha effetto se tale indicazione non perviene all’autore dell’offerta nel termine da lui stipulato o, in mancanza di tale stipula, in un termine ragionevole, tenuto conto delle circostanze della transazione e della rapidità dei mezzi di comunicazione utilizzati dall’autore dell’offerta. Un’offerta verbale deve essere accettata immediatamente, a meno che le circostanze non implichino il contrario.
3. Se, tuttavia, in virtù dell’offerta, degli usi o consuetudini che si sono stabiliti fra le parti il destinatario dell’offerta può indicare che acconsente, compiendo un atto attinente, ad esempio, alla spedizione delle merci o al pagamento dei prezzi, senza darne comunicazione all’autore dell’offerta, l’accettazione avrà effetto nel momento in cui questo atto è compiuto, purché lo sia entro i termini previsti dal precedente paragrafo.

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Documento aggiornato in data 03.10.2011

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