Convenzione 1980 Vienna compravendita internazionale

Convenzione Vienna 11 aprile 1980

Convezione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

(Gazz. Uff., 27 dicembre 1985, n. 303 - Suppl. Ord.)

Art.95
Qualsiasi Stato può dichiarare, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, che non sarà vincolato dal comma b) del paragrafo 1 dell’articolo primo della presente Convenzione.


Art.96
Qualsiasi Stato contraente la cui legislazione esige che i contratti di vendita siano conclusi o constatati per iscritto può, in qualsiasi momento, in conformità all’art. 12, dichiarare che ogni disposizione dell’art. 11, dell’art. 29 o della seconda parte della presente Convenzione che autorizza una forma diversa da quella scritta per la conclusione, la modifica o la rescissione amichevole di un contratto di vendita o per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d’intenti, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede d’affari in detto Stato.


Art.97
1. Le dichiarazioni fatte in virtù della presente Convenzione al momento della firma sono sottoposte a conferma al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione.
2. Le dichiarazioni e la conferma delle dichiarazioni saranno fatte per iscritto e formalmente notificate al depositario.
3. Le dichiarazioni prenderanno effetto alla data dell’entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato dichiarante. Tuttavia, le dichiarazioni di cui il depositario avrà ricevuto notifica formale dopo tale data avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un termine di sei mesi a partire dalla data della loro ricezione da parte del depositario. Le dichiarazioni unilaterali e reciproche fatte in virtù dell’art. 94 avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione dell’ultima dichiarazione da parte del depositario.
4. Qualsiasi Stato che effettui una dichiarazione in virtù della presente Convenzione può in qualsiasi momento ritirarla mediante notifica formale indirizzata per iscritto al depositario. Tale ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del depositario.
5. Il ritiro di una dichiarazione fatta in virtù dell’art. 94, renderà nulla, a partire dalla data della sua entrata in vigore, qualsiasi dichiarazione reciproca fatta da un altro Stato in virtù di questo stesso articolo.


Art.98
Nessuna riserva è autorizzata tranne quelle espressamente autorizzate dalla presente Convenzione.


Art.99
1. La presente Convenzione entrerà in vigore, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo al termine di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito del decimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ivi compreso ogni strumento contenente una dichiarazione resa in virtù dell’art. 92.
2. Qualora uno Stato ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione, ad eccezione della parte esclusa, entrerà in vigore nei confronti di tale Stato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 6 del presente articolo, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
3. Ciascuno Stato che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che è parte della Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di merci fatta a L’Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L’Aja del 1964 sulla formazione) o alla Convenzione relativa ad una normativa uniforme sulla vendita internazionale di merci fatta a L’Aja il 1° luglio 1964 (Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita), o a queste due convenzioni, denuncerà nello stesso tempo o, secondo il caso, la Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita o la Convenzione de L’Aja sulla formazione, o queste due Convenzioni, rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.
4. Qualsiasi Stato parte della Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà, o approverà la presente Convenzione, o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato in virtù dell’art. 92 che non sarà vincolato dalla seconda parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita rivolgendo una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.
5. Ciascuno Stato parte della Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita che ratificherà, accetterà o approverà la presente Convenzione o vi aderirà e che dichiarerà o avrà dichiarato, in virtù dell’art. 92, che non è vincolato dalla terza parte della Convenzione, denuncerà, al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione, la Convenzione de L’Aja del 1964 sulla formazione inviando una notifica in tal senso al Governo dei Paesi Bassi.
6. Ai fini del presente articolo, le ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni effettuate riguardo alla presente Convenzione da Stati parti alla Convenzione de L’Aja del 1964 sulla formazione o alla Convenzione de L’Aja del 1964 sulla vendita, entreranno in vigore solo alla data in cui le denunce eventualmente richieste da parte dei suddetti Stati riguardo a queste due Convenzioni saranno entrate in vigore. Il depositario della presente Convenzione si accorderà con il Governo dei Paesi Bassi, depositario delle Convenzioni del 1964, per garantire il coordinamento necessario al riguardo.


Art.100
1. La presente Convenzione si applica alla formazione dei contratti conclusi in seguito ad una proposta intervenuta dopo l’entrata in vigore della Convenzione riguardo agli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell’articolo primo o allo Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell’articolo primo.
2. La presente Convenzione si applica unicamente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore nei confronti degli Stati contraenti di cui al comma a) del paragrafo 1 dell’articolo primo o dello Stato contraente di cui al comma b) del paragrafo 1 dell’articolo primo.


Art.101
1. Ciascuno Stato contraente potrà denunciare la presente Convenzione, o la seconda o la terza parte della Convenzione, mediante notifica formale inviata per iscritto al depositario.
2. La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del depositario. Qualora un periodo più lungo per l’entrata in vigore della denuncia sia specificato nella notifica, la denuncia avrà effetto allo scadere del periodo in oggetto dopo la data di ricezione della notifica.
[Firme].

 


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Convenzione Vienna 11 aprile 1980

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Documento aggiornato in data 03.10.2011

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