Convenzione 1993 Aja tutela minori cooperazione adozione internazionale

Convenzione dell’Aja 29 maggio 1993

Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993

(Gazz. Uff., 12 gennaio 1999, n. 8)

Aja tutela minori cooperazione adozione internazionale(Convenzione ratificata con Legge 31 dicembre 1998, n. 476)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione:
Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione;
Ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare, con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine;
Riconoscendo che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine;
Convinti della necessità di prevedere misure atte a garantire che le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali, e che siano evitate la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
Desiderando stabilire, a questo scopo, disposizioni comuni che tengano conto dei princìpi riconosciuti dagli strumenti internazionali, in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Minore del 20 novembre 1989, e dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Princìpi Sociali e Giuridici applicabili alla Protezione ed all’Assistenza ai Minori, con particolare riferimento alle prassi in materia di adozione e di affidamento familiare, sul piano nazionale e su quello internazionale (Risoluzione dell’Assemblea Generale 41/85 del 3 dicembre 1986);
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:


CAPITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE


Art.1
La presente Convenzione ha per oggetto:
a ) di stabilire delle garanzie, affinché le adozioni internazionali si facciano nell’interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale;
b ) d’instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei minori;
c ) di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle adozioni realizzate in conformità alla Convenzione.


Art.2  
1. La Convenzione si applica allorchè un minore, residente abitualmente in uno Stato contraente (“Stato d’origine”) è stato o deve essere trasferito in un altro Stato contraente (“Stato di accoglienza”), sia a seguito di adozione nello Stato d’origine da parte di coniugi o di una persona residente abitualmente nello Stato di accoglienza, sia in vista di tale adozione nello Stato di accoglienza o in quello di origine.
2. La Convenzione contempla solo le adozioni che determinano un legame di filiazione.


Art.3   
La Convenzione cessa di applicarsi se i consensi previsti dall’articolo 17 lettera c ) non sono stati espressi prima che il minore compia l’età di diciotto anni.


CAPITOLO II
CONDIZIONI DELLE ADOZIONI INTERNAZIONALI


Art.4   
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d’origine:
a ) hanno stabilito che il minore è adottabile;
b ) hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d’origine, che l’adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c ) si sono assicurate:
1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è richiesto per l’adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state debitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto riguarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell’adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d’origine;
2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno prestato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati; e
4) che il consenso della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore; e
d ) si sono assicurate, tenuto conto dell’età e della maturità del minore,
1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conseguenze dell’adozione e del suo consenso all’adozione, qualora tale consenso sia richiesto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all’adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto; e
4) che il consenso non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere.


Art.5
Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato di accoglienza:
a ) hanno constatato che i futuri genitori adottivi sono qualificati e idonei per l’adozione;
b ) si sono assicurate che i futuri genitori adottivi sono stati assistiti con i necessari consigli; e
c ) hanno constatato che il minore è o sarà autorizzato ad entrare ed a soggiornare in permanenza nello Stato medesimo.


CAPITOLO III
AUTORITÀ CENTRALI E ORGANISMI ABILITATI


Art.6
1. Ogni Stato contraente designa un’Autorità Centrale incaricata di svolgere i compiti che le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli Stati comprendenti unità territoriali autonome sono liberi di designare più di una Autorità Centrale, specificando l’estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni. Lo Stato che ha nominato più di un’Autorità Centrale designerà l’Autorità Centrale cui potrà essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all’Autorità Centrale competente nell’ambito dello Stato medesimo.


Art.7  
1. Le Autorità Centrali debbono cooperare fra loro e promuovere la collaborazione fra le autorità competenti dei loro Stati per assicurare la protezione dei minori e per realizzare gli altri scopi della Convenzione.
2. Esse prendono direttamente tutte le misure idonee per:
a ) fornire informazioni sulla legislazione dei loro Stati in materia d’adozione, ed altre informazioni generali, come statistiche e formulari tipo;
b ) informarsi scambievolmente sul funzionamento della Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli ostacoli all’applicazione della medesima.


Art.8   
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente sia col concorso di pubbliche autorità, tutte le misure idonee a prevenire profitti materiali indebiti in occasione di una adozione e ad impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione.


Art.9
Le Autorità Centrali prendono, sia direttamente, sia col concorso di pubbliche autorità o di organismi debitamente abilitati nel loro Stato, ogni misura idonea, in particolare per:
a ) raccogliere, conservare e scambiare informazioni relative alla situazione del minore e dei futuri genitori adottivi, nella misura necessaria alla realizzazione dell’adozione;
b ) agevolare, seguire ed attivare la procedura in vista dell’adozione;
c ) promuovere nei rispettivi Stati l’istituzione di servizi di consulenza per l’adozione e per la fase successiva all’adozione;
d ) scambiare rapporti generali di valutazione sulle esperienze in materia di adozione internazionale;
e ) rispondere, nella misura consentita dalla legge del proprio Stato, alle richieste motivate di informazioni su una particolare situazione d’adozione, formulate da altre Autorità Centrali o da autorità pubbliche.


Art.10  
Possono ottenere l’abilitazione e conservarla solo quegli organismi che dimostrino la loro idoneità a svolgere correttamente i compiti che potrebbero essere loro affidati.


Art.11
Un organismo abilitato deve:
a ) perseguire solo scopi non lucrativi nelle condizioni e nei limiti fissati dalle autorità competenti dello Stato che concede l’abilitazione;
b ) essere diretto e gestito da persone che, per integrità morale, formazione o esperienza, sono qualificate ad agire nel campo dell’adozione internazionale;
c ) essere sottoposto alla sorveglianza di autorità competenti dello Stato medesimo, per quanto riguarda la sua composizione, il suo funzionamento e la sua situazione finanziaria.


Art.12  
Un organismo abilitato in uno Stato contraente non potrà agire in un altro Stato se le autorità competenti di entrambi gli Stati non vi abbiano consentito.


Art.13   
La designazione delle Autorità Centrali e, se del caso, l’estensione delle loro funzioni, come pure la denominazione e l’indirizzo degli organismi abilitati sono comunicati da ogni Stato contraente all’Ufficio Permanente della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato.


CAPITOLO IV
CONDIZIONI PROCEDURALI DELL’ADOZIONE INTERNAZIONALE


Art.14   
Le persone residenti abitualmente in uno Stato contraente, che desiderano adottare un minore con residenza abituale in un altro Stato contraente, debbono rivolgersi all’Autorità Centrale dello Stato in cui esse risiedono abitualmente.


Art.15
1. Se ritiene che i richiedenti sono qualificati ed idonei per l’adozione, l’Autorità Centrale dello Stato di accoglienza redige una relazione contenente informazioni sulla loro identità, capacità legale ed idoneità all’adozione, sulla loro situazione personale, familiare e sanitaria, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un’adozione internazionale, nonché sulle caratteristiche dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere.
2. Essa trasmette la relazione all’Autorità Centrale dello Stato d’origine.


Art.16
1. Se ritiene che il minore è adottabile, l’Autorità Centrale dello Stato d’origine:

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