DL 273 2005 proroga termini disposizioni urgenti

Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273

Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

(Gazz. Uff., 30 dicembre 2005, n. 303)

10 Termine prorogato dall’art. 3, comma 11, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato:
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 9, comma 1, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206);
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 2, comma 14, L. 4 agosto 2006, n. 247.
11 Termine prorogato dall’art. 2, comma 22, L. 4 agosto 2006, n. 247. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2006, dall’art. 12, comma 1, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206).
12 Termine prorogato dall’art. 2, comma 7, L. 4 agosto 2006, n. 247. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2006, dall’art. 6, comma 3, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206).
13 Termine prorogato dall’art. 3, comma 14, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato:
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 10, comma 3, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206);
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 2, comma 17, L. 4 agosto 2006, n. 247.
14 Termine prorogato dall’art. 3, comma 15, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato:
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 10, comma 4, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206);
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 2, comma 18, L. 4 agosto 2006, n. 247.
15 Termine prorogato dall’art. 3, comma 16, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato:
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 10, comma 5, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206);
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 2, comma 19, L. 4 agosto 2006, n. 247.
16 Termine prorogato dall’art. 2, comma 20, L. 4 agosto 2006, n. 247. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2006, dall’art. 10, comma 6, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206).


Art. 39-vicies bis. - Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq [1]
1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007 [2], la spesa di euro 22.928.310 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 112, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 158, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza alla popolazione.
2. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell’8 giugno 2004, le attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l’altro:
a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;
d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;
e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
4. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui ai commi da 1 a 8.
5. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui ai commi da 1 a 8 si applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l’articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
6. Per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all’articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007 [3], la spesa di euro 189.895 per lo svolgimento in Italia di un corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione integrata dell’Unione europea denominata EUJUST LEX.
8. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 7, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfetari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi, la misura delle spese per i sussidi didattici.
9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006 [4], la spesa di euro 189.965.418 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37.
10. Nell’ambito della missione di cui al comma 9, il comandante del contingente militare è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite complessivo di euro 4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 4.000.000.
11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2007 [5], la spesa di euro 541.297 per la partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell’interno iracheni, nonché alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene.
12. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell’ambito della missione di cui ai commi da 1 a 8, per il servizio di protezione e sicurezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale, è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2006, la spesa di euro 8.605.
13. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale di cui al comma 9, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
14. La misura dell’indennità di cui al comma 13 è calcolata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
15. L’indennità di cui ai commi 13 e 14 è corrisposta nella misura intera incrementata del 30 per cento al personale di cui al comma 11, e, nell’ambito della missione di cui al comma 9, al personale impiegato nella NATO Training Mission (NTM), se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
16. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni di cui al presente articolo sono validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.
17. Al personale militare impiegato nella missione di cui ai commi da 9 a 11 si applicano il codice penale militare di guerra e l’articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
18. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui al presente articolo sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.
19. Per i reati di cui al comma 18 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.
20. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui al comma 22.
21. Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo, alla missione internazionale di cui ai commi da 9 a 11 si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
22. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 217.633.525 per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


2 Termine prorogato dall’art. 2, comma 1, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 1, comma 1, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206).
dall’art. 1, comma 1, L. 4 agosto 2006, n. 247
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 1, comma 1, L. 4 agosto 2006, n. 247.
3 Termine prorogato dall’art. 2, comma 14, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato:
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 11, comma 1, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206);
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 1, comma 12, L. 4 agosto 2006, n. 247.
4 Termine prorogato dall’art. 2, comma 1, L. 4 agosto 2006, n. 247. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato al 31 dicembre 2006, dall’art. 3, comma 1, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206).
5 Termine prorogato dall’art. 2, comma 13, D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 2007, n. 38. Il termine originario del 30 giugno 2006 era stato precedentemente prorogato:
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 3, comma 2, D.L. 5 luglio 2006, n. 224, non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 5 settembre 2006, n. 206);
- al 31 dicembre 2006, dall’art. 2, comma 2, L. 4 agosto 2006, n. 247.


Art. 39-vicies ter. - Attività socialmente utili [1]
1. All’articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato a prorogare» sono inserite le seguenti: «previa intesa con la regione interessata».


Art. 39-vicies quater. - Formazione di personale sanitario [1]
1. All’articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché dagli enti operanti nel settore dell’emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione».


Art. 39-vicies quinquies. - Modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 [1]
1. All’articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, e successive modificazioni, dopo le parole: «in base ai rispettivi ordinamenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché tra persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».


Art. 39-vicies sexies. - Consigli di amministrazione delle fondazioni lirico-sinfoniche [1]
1. All’articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, al comma 1, le parole: «da sette membri» sono sostituite dalle seguenti: «da sette a nove membri».


Art. 39-vicies septies. - Interventi per il patrimonio culturale [1]
1. La disposizione di cui all’articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, si applica anche nei confronti della soprintendenza archeologica di Pompei. Per l’anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d’ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all’attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.
2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all’attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali. A tal fine il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 39-duodetriecies. - Commissione per le adozioni internazionali [1]
1. Al comma 3, dell’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro».


Art. 39-undetricies. - Indennità di trasferta per le Forze armate e di polizia [1]
1. All’articolo 1, comma 213, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate» sono soppresse.
2. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:
«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate e di polizia, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».


Art. 39-tricies. - Contributi per la ricostruzione a favore di territori colpiti da calamità naturali [1]
1. Al comma 100, quinto periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 15».


Art. 40. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Scarica il testo integrale di:
Decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273

Articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...

Documento aggiornato in data 26.04.2008

Iscrizione Newsletter