(Gazz. Uff. 4 febbraio 2010, n. 28)
Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 31 marzo 2010, n. 50
Art. 1 Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
1. È istituita l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».
2. L’Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno.
3. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;
d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito al procedimento penale per i delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in relazione ai quali si applica l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, e successive modificazioni;
f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.
Art. 2 Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
a) il Direttore;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell’Agenzia ed è composto:
a) da un rappresentante del Ministero dell’interno;
b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
d) dal Direttore dell’Agenzia del demanio o da un suo delegato.
4. Il Ministro dell’interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze.
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell’Agenzia.
Art. 3 Attribuzioni degli organi dell’Agenzia
1. Il Direttore dell’Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l’ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell’interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull’attività svolta dall’Agenzia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. L’Agenzia provvede all’amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
3. L’Agenzia per le attività connesse all’amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.
4. L’Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;
b) programma l’assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;
c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;
d) richiede la modifica della destinazione d’uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) verifica l’utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
i) provvede all’eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie;
l) adotta un regolamento di organizzazione interna.
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l’autorità giudiziaria.
6. Il collegio dei revisori provvede:
a) al riscontro degli atti di gestione;
b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;
c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.
Art. 4 Organizzazione e funzionamento dell’Agenzia
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 10:
a) l’organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia;
b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell’Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
c) i flussi informativi necessari per l’esercizio dei compiti attribuiti all’Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l’Agenzia e l’autorità giudiziaria.
2. Ai fini dell’amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all’articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l’Agenzia e l’Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l’avvalimento del personale dell’Agenzia del demanio.
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l’Agenzia per l’assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.
4. L’Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
Art. 5 Disposizioni sull’attività dell’Agenzia e rapporti con l’autorità giudiziaria
(si vedano i testi modificati della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306)
Art. 6 Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale
1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».
2. All’articolo 416-bis, ottavo comma, del codice penale, dopo le parole: «alla camorra» sono inserite le seguenti: «, alla ‘ndrangheta».
Art. 7 Disciplina transitoria
1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:
a) la dotazione organica dell’Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all’Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza;
b) il Direttore dell’Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell’Agenzia.
2. A decorrere dalla nomina di cui all’articolo 2, comma 2, cessa l’attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell’ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L’Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L’Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all’articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell’ultimo dei regolamenti previsti dall’articolo 4, ai procedimenti di cui all’articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data.
3-bis. Al fine di programmare l’assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all’Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all’amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L’Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione.
3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d’interesse al prefetto per le finalità di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l’Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell’intera azienda e gli enti territoriali di cui all’articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all’assegnazione dei soli beni immobili dell’azienda e ne facciano richiesta, l’Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l’estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all’estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.
Art. 8 Rappresentanza in giudizio
1. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 9 Foro esclusivo
1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente decreto, ivi incluse quelle cautelari, è competente il tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d’ufficio.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, l’Agenzia è domiciliata presso l’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 10 Disposizioni finanziarie
(omissis)
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto Legge 4 febbraio 2010, n. 4
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Documento aggiornato in data 20.04.2010
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