(Gazz.Uff. 31 maggio 2010 n. 125 - Suppl. Ord. n.114)
Art. 48-bis Assunzione di magistrati
1. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per l’anno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spesa di 6,6 milioni di euro per l’anno 2010, di 16 milioni di euro per l’anno 2011, di 19,2 milioni di euro per l’anno 2012 e di 19,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante l’utilizzo del maggior gettito di cui al comma 2. 2. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti: «1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi: a) euro 33 per i processi di valore fino a 1.100 euro; b) euro 77 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile; c) euro 187 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; d) euro 374 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile; e) euro 550 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000; f) euro 880 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000; g) euro 1.221 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 220. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto è pari a euro 30. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 132».
Art. 48-ter Disposizione in materia di contenzioso tributario
1. All’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, comma 2-bis, alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’avvenuto pagamento estingue il giudizio a seguito di attestazione degli uffici dell’amministrazione finanziaria comprovanti la regolarità della istanza ed il pagamento integrale di quanto dovuto ai sensi del presente decreto».
Art. 49 Disposizioni in materia di conferenza di servizi
1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»; b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
2. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali.»; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.»; b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze»; c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»; d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.»; f) il comma 9 è soppresso.
3. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»; b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
4. All’articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e la conferenza di servizi,».
4-bis. L’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: «ART. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. 3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente. 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20. 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni».
4-ter. Il comma 4-bis attiene alla tutela della concorrenza ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della lettera m) del medesimo comma. Le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri amministrativi di cui all’articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e dello sviluppo economico, sentiti i Ministri interessati e le associazioni imprenditoriali, volti a semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi gravanti sulle piccole e medie imprese, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni: a) proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività, nonché alle esigenza di tutela degli interessi pubblici coinvolti; b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ovvero di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominati, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessarie rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione alla dimensione dell’impresa ovvero alle attività esercitate; c) estensione dell’utilizzo dell’autocertificazione, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati nonché delle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell’amministrazione digitale; e) soppressione delle autorizzazioni e dei controlli per le imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente, per le attività oggetto di tale certificazione; f) coordinamento delle attività di controllo al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la proporzionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti.
4-quinquies. I regolamenti di cui al comma 4-quater sono emanati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 50 Censimento
1. È indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell’industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2011, di 277 milioni per l’anno 2012 e di 150 milioni per l’anno 2013.
2. Ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l’Istat organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all’Istat di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L’Istat, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì: a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l’affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d’intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze; b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell’incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d’intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell’economia e delle finanze; c) i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all’Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici; d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d’intesa con il Ministero dell’Interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.
3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano Generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall’ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall’ISTAT.
Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti territoriali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell’agricoltura di cui al numero Istat SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009 e di cui al comma 6, lettera a).
4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all’esecuzione dei censimenti, l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell’ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l’Istat può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell’avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Nelle more dell’adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l’ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l’ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell’anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all’ISTAT. Il Ministero dell’Interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell’eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L’INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all’indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia delle entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell’INA con quanto previsto dal presente comma.
6. Nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall’ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: a) l’ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero Istat SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie; b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l’erogazione di appositi contributi; c) l’ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell’Istat è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell’agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall’Istat, tra i dipendenti dell’amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L’ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.
8. Al fine di ridurre l’utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, i ricercatori, i tecnologi e il personale tecnico di ruolo dei livelli professionali IV-VI degli enti di ricerca e di sperimentazione di cui all’articolo 7 del presente decreto, che risultino in esubero all’esito della soppressione e incorporazione degli enti di ricerca di cui al medesimo articolo 7, sono trasferiti a domanda all’ISTAT in presenza di vacanze risultanti anche a seguito di apposita rimodulazione dell’organico e con le modalità ivi indicate. Resta fermo il limite finanziario dell’80 per cento di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.
Art. 51 Semplificazione dell’installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale
1. L’installazione di impianti fissi senza serbatoi d’accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale per autotrazione è subordinata alla presentazione di una dichiarazione d’inizio attività, disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 del presente articolo da presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente.
2. Fatta salva la disciplina comunitaria in materia di prodotti, l’installazione e l’esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio di accumulo per il rifornimento a carica lenta di gas naturale, per autotrazione, con una capacità di compressione non superiore a 3 m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. L’impianto, costituito dall’apparecchio, dalla condotta di adduzione del gas e della linea elettrica di alimentazione, deve essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l’impiego del gas naturale, e di cui alla legge 1o marzo 1968, n. 186, e successive modifiche, per quanto riguarda l’alimentazione elettrica.
4. Sono abilitate all’installazione, allo smontaggio e alla manutenzione dell’impianto le imprese aventi i requisiti stabiliti dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che risultano iscritte presso la Camera di commercio, industria ed artigianato e che esercitano le attività di: a) impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b) impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore.
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti dal presente articolo, non necessitano, in ogni caso, di autorizzazione in materia di prevenzione incendi. È fatta salva la possibilità da parte dell’autorità competente per la prevenzione incendi, di effettuare controlli, anche a campione, ed emettere prescrizioni. La mancata esibizione della dichiarazione di conformità dell’impianto, in occasione dei controlli, comporta l’applicazione delle sanzioni, in relazione alla tipologia di attività in cui viene accertata la violazione, previste dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
6. Il gas naturale destinato agli impianti di cui al comma 1 è assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per combustione per usi civili di cui all’allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26.
7. Al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2010».
Art. 52 Fondazioni bancarie
1. L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è istituita, nell’ambito di una riforma organica, una nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell’economia e delle finanze, indipendentemente dalla circostanza che le fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal Ministero dell’economia e delle finanze anche dopo l’istituzione dell’autorità di cui al primo periodo.
1-bis. Le disposizioni dell’articolo 15, commi 13, 14 e 15, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1-ter. All’articolo 7, comma 3-bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «non superiore al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 15 per cento».
1-quater. All’articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria».
1-quinquies. All’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo la lettera k), è aggiunta la seguente: «k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull’attività svolta dalle Fondazioni bancarie nell’anno precedente, con riferimento, tra l’altro, agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime fondazioni».
Art. 52 - bis
Garanzia per il versamento di somme dovute per effetto di accertamento con adesione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 3 dicembre 2011, la garanzia di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, può essere prestata anche mediante ipoteca volontaria di primo grado per un valore, accettato dall’amministrazione finanziaria, pari al doppio del debito erariale ovvero della somma oggetto di rateizzazione.
Art. 53 Contratto di produttività
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Art. 54 EXPO
1. Per la prosecuzione, per gli anni 2010 e successivi, delle attività indicate all’articolo 41, comma 16-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fatto salvo il finanziamento integrale delle opere, può essere utilizzata, in misura proporzionale alla partecipazione azionaria detenuta dallo Stato, una quota non superiore al 4 per cento delle risorse autorizzate dall’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla copertura delle medesime spese da parte degli altri azionisti, a valere sui rispettivi finanziamenti.
2. I contributi e le somme comunque erogate a carico del bilancio dello Stato a favore della Società Expo 2015 S.p.A. sono versati su un’apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.
3. I contratti di assunzione del personale, a qualsiasi titolo, i contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza esterna devono essere deliberati esclusivamente dal Consiglio di amministrazione della società Expo 2015 S.p.A., senza possibilità di delega, avendo in ogni caso presente la finalità di un contenimento dei costi della società, anche successivamente alla conclusione dell’evento espositivo di cui alla normativa richiamata al comma 1.
4. Sull’utilizzo delle risorse di cui al comma 1 per la copertura delle spese di gestione della società Expo 2015 S.p.A. e, in particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente comma, la società invia trimestralmente una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 54 bis
Interventi a sostegno del settore della pesca marittima
1. Per far fronte alla crisi in atto nel settore della pesca marittima, in caso di sospensione dell’attività di pesca, un trattamento di importo pari a quello previsto dalla cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il medesimo settore di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è concesso agli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all’80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 2, nel limite massimo di spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Art. 54 ter
Modifica al decreto legislativo n. 285 del 2005 1. All’articolo 11 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I servizi di linea di competenza statale non possono essere soggetti ad obblighi di servizio, come previsto dalla normativa comunitaria in materia, e a fronte del loro esercizio non viene erogata alcuna compensazione od altra forma di contribuzione pubblica».
Art. 55 Disposizioni finanziarie
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.
Dall’attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l’anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.
Dall’attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l’anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
2-bis. Al fine di perseguire l’obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell’Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78%» sono sostituite dalle seguenti: «a) sigari 23,00%; b) sigaretti 23,00%; c) sigarette 58,50%; d) tabacco da fumo: 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 56,00%; 2) altri tabacchi da fumo 56,00%; e) tabacco da fiuto 24,78%; f) tabacco da masticare 24,78%»; b) nell’articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all’articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l’imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell’imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.»; c) il comma 4 dell’articolo 39-octies è sostituito dal seguente: «4. L’importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l’accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all’articolo 39-quinquies, comma 2». 2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l’immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui: a) all’elenco «Tabacchi lavorati» dell’allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni; b) all’articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l’espletamento di tale attività, all’articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall’assegnazione, l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di rivenditore di generi di monopolio all’esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative».
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. È autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell’unità d’Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per l’anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell’anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per l’anno 2010 nonché di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l’anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
5-bis. Nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni, è autorizzata la spesa di euro 6.599.720 per l’anno 2010, euro 5.846.720 per l’anno 2011 ed euro 7.500.000 per l’anno 2012, per l’organizzazione da parte delle Forze armate, in via sperimentale per un triennio, di corsi di formazione a carattere teorico-pratico, tendenti a rafforzare la conoscenza e la condivisione dei valori che da esse promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani di tutte le componenti operative nelle missioni internazionali. I corsi, di durata non superiore a tre settimane, si svolgono presso reparti delle Forze armate, secondo le priorità stabilite dal decreto di cui al comma 5-sexies, e sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardanti il dovere costituzionale di difesa della Patria, le attività prioritarie delle Forze armate, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, di protezione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Dell’attivazione dei corsi è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, e nel sito istituzionale del Ministero della difesa.
5-ter. Possono presentare la domanda di partecipazione ai corsi di cui al comma 5-bis i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, in possesso dei seguenti requisiti: età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a trenta anni compiuti; godimento dei diritti civili e politici; idoneità all’attività sportiva agonistica; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento da arruolamenti, d’autorità o d’ufficio, esclusi i proscioglimenti per inidoneità psico-fisica; requisiti morali e di condotta previsti dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare la certificazione relativa all’idoneità all’attività sportiva agonistica e all’esito negativo degli accertamenti diagnostici di cui al primo periodo del presente comma, nonché la scheda vaccinale rilasciate da struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Nella medesima domanda gli aspiranti possono indicare la preferenza per uno o più reparti tra quelli individuati annualmente per lo svolgimento dei corsi, nei quali sono prioritariamente destinati, in relazione alle disponibilità. I giovani sono ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e previo superamento di apposita visita medica.
5-quater. I giovani ammessi ai corsi assumono lo stato di militari, contraendo una speciale ferma volontaria di durata pari alla durata del corso, e sono tenuti all’osservanza delle disposizioni previste dagli ordinamenti di Forza armata. Durante i corsi i frequentatori fruiscono, a titolo gratuito, degli alloggi di servizio collettivi e della mensa.
5-quinquies. Al termine dei corsi, ai frequentatori è rilasciato un attestato di frequenza, che costituisce titolo per l’iscrizione all’associazione d’arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso, nonché, previa intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per il riconoscimento di crediti formativi nei segmenti scolastici in cui sia possibile farvi ricorso. All’attestato di frequenza non può essere attribuito alcun valore o punteggio utile nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate.
5-sexies. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro della gioventù, sono stabiliti: a) gli eventuali ulteriori requisiti e i titoli preferenziali per l’ammissione ai corsi, individuati tra i seguenti: abilitazioni e brevetti attestanti specifiche capacità tecniche o sportive; residenza nei territori di dislocazione ovvero in aree tipiche di reclutamento dei reparti presso i quali i corsi sono svolti; titolo di studio; parentela o affinità, entro il secondo grado, con il personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per infermità o lesioni riportate in servizio, con le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere; ordine cronologico di presentazione delle domande; b) le modalità di attivazione, organizzazione e svolgimento dei corsi, le cause di allontanamento dagli stessi, il cui accertamento è demandato al giudizio insindacabile del comandante del corso, nonché le eventuali ulteriori modalità per l’attivazione di corsi, anche di durata minore, cui sia possibile l’ammissione di giovani con disabilità, in possesso dei requisiti di cui al comma 5-ter, esclusa l’idoneità all’attività sportiva agonistica; c) la somma che i frequentatori versano, a titolo di cauzione, commisurata al controvalore dei materiali di vestiario ed equipaggiamento forniti dall’Amministrazione; tale somma è, in tutto o in parte, incamerata in via definitiva se i frequentatori trattengono, a domanda, al termine dei corsi, ovvero danneggiano i citati materiali. In tali casi, la quota parte dalla cauzione trattenuta è versata in Tesoreria per la successiva riassegnazione, in deroga ai vigenti limiti, al fondo del Ministero della difesa istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in aggiunta alla dotazione dello stesso come determinata ai sensi del comma 617 del medesimo articolo 2.
5-septies. La dotazione del fondo di cui all’articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l’anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150° anniversario dell’unità d’Italia.
6. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, tenuto conto degli utilizzi previsti dal presente provvedimento, è incrementata di 35,8 milioni di euro per l’anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l’anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l’anno 2012, di 44,7 milioni per l’anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto. Le risorse finanziarie derivanti dall’applicazione del precedente periodo sono destinate all’attuazione della manovra di bilancio relativa all’anno 2011.
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti, dall’articolo 9, comma 31, dall’articolo 11, commi 5 e 15, dall’articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall’articolo 14, commi 13 e 14, dall’articolo 17, comma 1, dall’articolo 25, dall’articolo 38, comma 11, dall’articolo 39, commi 1 e 4, dall’articolo 41, dall’articolo 50, comma 1, e dall’articolo 55, commi da 1 a 6, pari complessivamente a 1.004,5 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,5 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.476,8 milioni di euro per l’anno 2012, a 670,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede: a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 3, dall’articolo 6, commi 15 e 16, dall’articolo 15, dall’articolo 19, dall’articolo 21, dall’articolo 22, dall’articolo 23, dall’articolo 24, dall’articolo 25, dall’articolo 26, dall’articolo 27, dall’articolo 28, dall’articolo 31, dall’articolo 32, dall’articolo 33, dall’articolo 38 e dall’articolo 47, pari a 908,00 milioni di euro per l’anno 2010, a 4.549,50 milioni di euro per l’anno 2011, a 1.399,80 milioni di euro per l’anno 2012, a 593,20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013; b) mediante utilizzo di quota parte delle minori spese recate dall’articolo 9, comma 30, pari a 96,5 milioni di euro per l’anno 2010; c) quanto a 77 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall’anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7-bis. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies e 5-septies del presente articolo, pari a euro 11.599.720 per l’anno 2010, a euro 5.846.720 per l’anno 2011 e a euro 7.500.000 per l’anno 2012, si provvede: a) quanto a euro 5.285.720 per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero della difesa, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196; b) quanto a euro 1.314.000 per l’anno 2010, euro 74.000 per l’anno 2011 ed euro 2.500.000 per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della difesa; c) quanto a euro 5.772.720 per l’anno 2011 ed euro 5.000.000 per l’anno 2012 mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 4, commi da 4-bis a 4-novies; d) quanto a 5.000.000 di euro per l’anno 2010 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 56 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
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Documento aggiornato in data 09.08.2010
Pacta, quae turpem causam continent, non sunt observanda.