(Gazz.Uff., 3 giugno 2008, n. 128)
1. Al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modifiche: a) all’articolo 9, comma 2, le parole: «, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all’articolo 18» sono soppresse; b) all’articolo 10, comma 2, le parole: «In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all’articolo 18,» sono soppresse; c) all’articolo 18, comma 1, il quindicesimo capoverso è soppresso; d) all’articolo 18, comma 1, trentatreesimo capoverso, le parole: «articoli 5, 7, fermo il rispetto dell’articolo 6 della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»; e) all’articolo 18, comma 1, trentasettesimo capoverso, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante ‘Norme in materia ambientalÈ» sono inserite le seguenti: «, e successive modificazioni,»; dopo la parola: «182» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai commi 4 e 5»; dopo la parola: «193» sono inserite le seguenti: «, limitatamente ai rifiuti non pericolosi»; le parole: «194, limitatamente ai commi 5 e 6,» sono soppresse; dopo la parola: «208» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei commi 1 e 11»; dopo la parola: «212» le parole: «limitatamente ai commi da 5 a 13» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 5 a 13, limitatamente all’impiego delle Forze armate»; f) all’articolo 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Il Sottosegretario di Stato svolge le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all’articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga alle disposizioni ivi previste»».
Art. 5. - Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Decreto legge 3 giugno 2008, n. 97
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Documento aggiornato in data 18.09.2008
Servitus cloacae immittendae.