DLgs 109 1992 etichettatura pubblicita prodotti alimentari

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

(Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39 - Suppl. Ord.)

4. Le indicazioni di cui all’art. 3 devono figurare sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate.
5. Per i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui all’art. 3 possono figurare soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai prodotti alimentari preconfezionati destinati alle collettività per esservi preparati o trasformati o frazionati o somministrati.
7. Nel caso in cui le indicazioni di cui all’art. 3 figurino, ai sensi dei commi 5 e 6, sui documenti commerciali, le indicazioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), d) ed e) devono figurare anche sull’imballaggio globale in cui i prodotti alimentari sono posti per la commercializzazione.
7-bis. Gli imballaggi di qualsiasi specie, destinati al consumatore, contenenti prodotti preconfezionati, possono non riportare le indicazioni prescritte all’articolo 3, purché esse figurino sulle confezioni dei prodotti alimentari contenuti; qualora dette indicazioni non siano verificabili, sull’imballaggio devono figurare almeno la denominazione dei singoli prodotti contenuti e il termine minimo di conservazione o la data di scadenza del prodotto avente la durabilità più breve.


Art. 15 - Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura
1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all’art. 3.
2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alla lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 3, nonché il nome o ragione sociale e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.


Art. 16 - Vendita dei prodotti sfusi
1. I prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell’acquirente ed i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata, devono essere muniti di apposito cartello, applicato ai recipienti che li contengono oppure applicato nei comparti in cui sono esposti.
2. Sul cartello devono essere riportate:
a) la denominazione di vendita;
b) l’elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione;
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati.
3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi.
4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.
7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, devono essere riportate le menzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), e) ed h); tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale relativo a detti prodotti, se è garantito che tale documento sia unito ai prodotti cui si riferisce al momento della consegna oppure sia stato inviato prima della consegna o contemporaneamente a questa.


Art. 17 - Prodotti non destinati al consumatore
1. I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), c), e) ed h).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull’imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali.
2-bis Ai prodotti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2.


Art. 18 - (Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni dell’articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento..
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio.
4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all’Ispettorato centrale repressioni frodi l’irrogazione delle sanzioni amministrative.



Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI PRODOTTI PARTICOLARI


Art. 19 - Birra
1. L’art. 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Art. 2. - 1. La denominazione “birra analcolica” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 3 e non superiore a 8.
2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume non inferiore a 5 e non superiore a 11.
3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado saccarometrico in volume superiore a 11; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado saccarometrico in volume è superiore a 13 e “birra doppio malto” se il grado saccarometrico in volume è superiore a 15”.


Art. 20 - Burro
1. L’art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, è sostituito dal seguente: “Art. 4. - 1. Il burro destinato al consumo diretto deve essere posto in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi all’origine ovvero in involucri sigillati.”.


Art. 21 - Camomilla
1. L’art. 5 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente: “Art. 5. - 1. La camomilla deve rispondere ai tipi e alle caratteristiche fissati nella tabella annessa alla presente legge.”.
2. L’art. 6 della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è sostituito dal seguente: “Art. 6. - 1. La camomilla può essere venduta al consumatore solo in imballaggi preconfezionati chiusi all’origine. 2. L’etichettatura della camomilla comporta l’obbligo dell’indicazione del tipo di camomilla di cui alla tabella allegata. 3. Il prodotto ottenuto da infiorescenze o steli o da entrambi macinati può essere posto in commercio solo con la denominazione: “camomilla macinata industriale”.”.


Art. 22 - Cereali, sfarinati, pane o paste alimentari
1. L’art. 6 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: “Art. 6. - 1. È denominata “farina di grano tenero” il prodotto ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento del grano tenero liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.”.
2. Ferme restando le norme in materia di panificazione e di alimenti surgelati l’art. 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente: “Art. 14. - 1. È denominato “pane” il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro sodico). 2. prodotto sottoposto a cottura parziale, surgelato o non, deve essere destinato al solo consumatore finale, purché in imballaggi preconfezionati recanti in etichetta, oltre alle indicazioni previste dalle disposizioni vigenti, la denominazione di pane completata dalla menzione “parzialmente cotto” o altra equivalente, nonché l’avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e le relative modalità di cottura.”.
3. Al comma primo dell’art. 16 della legge 4 luglio 1967, n. 580, le parole: “Il contenuto in acqua del pane” sono sostituite da: “Il contenuto in acqua del pane a cottura completa”.


Art. 23 - Formaggi freschi a pasta filata
1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 giugno 1986, n. 252, recante norme per il confezionamento dei formaggi freschi a pasta filata, è sostituito dal seguente: “Art. 1. - 1. I formaggi freschi a pasta filata, quali fiordilatte, mozzarelle ed analoghi, possono essere posti in vendita solo se appositamente preconfezionati all’origine. 2. I formaggi freschi a pasta filata possono essere venduti nei caseifici di produzione preincartati. 3. Sulle confezioni dei formaggi freschi a pasta filata devono essere riportate le indicazioni seguenti, con le modalità previste dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari: a)denominazione di vendita; b)l’elenco degli ingredienti; c)la quantità netta o nominale ovvero, nel caso di prodotto contenuto in liquido di governo, la quantità di prodotto sgocciolato; d)la data di scadenza; e)il nome o la ragione sociale o marchio depositato e sede del fabbricante nonché la sede dello stabilimento; per i prodotti provenienti dagli altri Paesi può essere riportato, in sostituzione del nome del fabbricante, il nome o la ragione sociale e la sede del confezionatore ovvero del venditore stabilito nella Comunità economica europea; f)le modalità di conservazione; g)la dicitura di identificazione del lotto; h)il luogo di origine o di provenienza, qualora l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore circa l’origine o la provenienza effettiva del prodotto. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e del Ministro per le politiche comunitarie, sono individuati i casi nei quali si rendano necessari le indicazioni anzidette.”.


Art. 24 - Margarina e grassi idrogenati
1. L’art. 9 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, è sostituito dal seguente: “Art. 9. - 1. La margarina ed i grassi idrogenati alimentari destinati al consumatore devono essere posti in vendita in imballaggi preconfezionati ovvero in involucri ermeticamente chiusi ovvero in involucri sigillati.”.


Art. 25 - Miele
1. L’art. 3, comma 5, della legge 12 ottobre 1982, n. 753, introdotto dall’art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: “5. Inoltre per il miele di produzione extracomunitaria, commercializzato tal quale o miscelato con miele di produzione comunitaria, va indicato il Paese di produzione extracomunitaria, oltre alle indicazioni di cui all’art. 6, comma 1.”.
2. L’art. 6 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, come modificato dall’art. 51 della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, è sostituito dal seguente: “Art. 6. - 1. Il miele destinato al consumatore deve essere confezionato in contenitori chiusi recanti le seguenti indicazioni: a) la denominazione “miele”, per il prodotto definito al primo comma dell’art. 1, ovvero una delle denominazioni specifiche previste ai commi 3 e 4 dell’art. 1, secondo l’origine o il metodo di estrazione del prodotto; tuttavia il “miele in favo”, il “miele con pezzi di favo”, il “miele per pasticceria”, il “miele per l’industria” ed il “miele di brughiera” devono essere designati come tali; b) la quantità netta o nominale; c) il nome o la ragione sociale e la sede del produttore o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità europea; d) la dicitura di identificazione del lotto. 2. La denominazione di vendita può essere completata da: a) un’indicazione inerente all’origine vegetale o floreale, millefiori compreso, se il prodotto proviene soprattutto da tale origine e ne possiede le caratteristiche organolettiche, fisico-chimiche e microscopiche; b) un nome regionale, territoriale o topografico, se il prodotto proviene totalmente dall’origine indicata; c) l’indicazione “vergine integrale” qualora non sia stato sottoposto ad alcun trattamento termico di conservazione e possegga le caratteristiche stabilite col decreto di cui all’art. 7. 3. Qualora il miele sia confezionato in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al dettaglio, le indicazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), possono figurare solo sui documenti commerciali di vendita. 4. Con proprio decreto, il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, stabilisce le modalità per la tenuta di un registro di carico e scarico da parte di chi importa o utilizza il miele di produzione extracomunitaria per la vendita sul mercato nazionale, qualora sia contenuto in recipienti di peso netto pari o superiori a 10 chilogrammi e stabilisce inoltre le modalità per la tenuta di un registro dal quale risultino le operazioni di miscelazione di detto miele. 5. Le indicazioni di cui ai commi 1, lettera a) e 2 devono figurare in lingua italiana. 6. Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000.”.


Art. 26 - Olio di oliva e di semi
1. L’art. 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35, è sostituito dal seguente: “Art. 7. - 1. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, destinati al consumatore, devono essere posti in vendita esclusivamente preconfezionati in recipienti ermeticamente chiusi. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando venga trasferito olio di oliva dal frantoio al deposito del produttore e dal deposito di questi a quello del primo destinatario. 3. Gli olii di oliva commestibili e gli olii di semi commestibili, fino a 10 litri, devono essere confezionati esclusivamente nelle quantità nominali unitarie seguenti espresse in litri: 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00, 2,00, 3,00, 5,00, 10,00.”.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 2, comma primo,ottavo enono della legge 27 gennaio 1968, n. 35;
b) gli articoli 22 e 23, secondo comma, ultimo periodo del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni;
c) l’art. 70 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.


Art. 27 - Pomodori pelati e concentrati di pomodoro
1. Gli articoli 4 e 5, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, sono abrogati.
2. L’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, è sostituito dal seguente: “Art. 7. 1. I contenitori dei prodotti di cui al presente decreto, fabbricati in Italia e destinati al consumatore, oltre alle menzioni obbligatorie prescritte dalle norme generali in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, devono riportare: a) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede legale del fabbricante; b) la sede dello stabilimento; c) una dicitura di identificazione del lotto impressa o litografata o apposta in maniera indelebile sul contenitore o sul dispositivo di chiusura. 2. Previa autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è consentito l’uso di una sigla per l’indicazione di cui al comma 1, lettera a) e di un numero per l’indicazione di cui alla lettera b); 3. Le sigle ed i numeri previsti al comma 2 sono comunicati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato al Ministero della sanità, al Ministero dell’agricoltura e foreste nonché all’Istituto nazionale per le conserve alimentari. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai prodotti destinati all’esportazione.”.


Art. 28 - Riso
1. L’art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 325, è sostituito dal seguente: “Art. 1. - 1. Il nome di riso è riservato al prodotto ottenuto dalla lavorazione del risone con completa asportazione della lolla e successiva operazione di raffinatura. 2. È tuttavia consentito l’utilizzo del nome riso per il prodotto al quale sia stata comunque asportata la lolla, non rispondente alla definizione di cui al comma 1 purché sia accompagnato dalla indicazione relativa alla diversa lavorazione o al particolare trattamento subito dal risone, quali riso integrale, riso parboilet, riso soffiato”.
2. Il primo ed il secondo comma dell’art. 5 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dal seguente: “Qualora il riso sia posto in vendita preconfezionato in imballaggi chiusi all’origine oltre alle indicazioni previste dalle norme in materia di etichettatura, sulle confezioni deve essere indicata la varietà e può essere indicato il gruppo di appartenenza”.
3. Il secondo, terzo e quarto comma, dell’art. 2, della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono sostituiti dai seguenti: “Con decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, è determinata la denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, che formano parte integrante della denominazione di vendita. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varietà con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre”.
4. Il quinto comma dell’art. 5 e l’art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sono abrogati.


Art. 29 - Norme finali
1. Il presente decreto non si applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonché tutte le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive comunitarie relative a singole categorie di prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro della sanità.


Art. 30 - Norme transitorie
1. È consentita fino al 30 giugno 1992 l’etichettatura dei prodotti alimentari in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, o alle norme concernenti singole categorie di prodotti alimentari, salvo quanto espressamente previsto dai regolamenti comunitari relativi a singole categorie di prodotti.
2. È altresì consentito fino al 31 dicembre 1993 designare le sostanze aromatizzanti e le polveri lievitanti in conformità alle disposizioni deldecreto ministeriale 31 marzo 1965, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 252, concernente la disciplina degli additivi consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari.
3. I prodotti alimentari etichettati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109

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Documento aggiornato in data 24.10.2008

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