DLgs 109 2007 prevenzione contrasto finanziamento terrorismo internazionale

Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

(Gazz. Uff., 26 luglio 2007, n. 172)



Art. 14. - Strumenti di tutela
1. La competenza territoriale per le impugnazioni di provvedimenti previsti dal presente decreto è attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Qualora nel corso dell’esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell’indagine o il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine entro il quale il Comitato è tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.


Art. 15. - Copertura finanziaria
1. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 12, ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall’anno 2007, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 16. - Disposizioni transitorie e finali
1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.
2. Fino all’emanazione del decreto di nomina di cui all’articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell’abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109

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Documento aggiornato in data 30.10.2008

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