(Gazz. Uff., 4 settembre 2010, n. 207 - Suppl. Ord. n. 212)
(testo con le modifiche apportate dal decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 64. Omesse le parti della normativa recanti modifiche di altri provvedimenti a cui pertanto si rimanda)
TITOLO I
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI
Art.1 Modifiche al testo unico bancario
Il capo II del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art.2 Modifiche all’articolo 67 del Codice del consumo
All’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il contratto di credito collegato ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal presente titolo conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione.».
Art.3 Abrogazioni e termini di attuazione
Sono abrogati:
a) gli articoli 40, 41 e 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e conseguentemente, all’articolo 43, comma 1, del medesimo decreto legislativo, la parola «restante» è soppressa;
b) l’articolo 38, primo, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e conseguentemente, al terzo comma dell’ articolo 38 del medesimo decreto le parole: «Nello stesso caso» sono sostituite dalle seguenti «In caso di rimborso anticipato».
2. Le autorità creditizie adottano le disposizioni di attuazione del presente titolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente Titolo entro novanta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni indicate al comma 2; fino alla scadenza di tale termine continuano ad applicarsi, nei rapporti con i finanziatori e gli intermediari del credito, le pertinenti disposizioni del Titolo VI e l’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle Autorità creditizie .
3-bis. Per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e della relativa disciplina attuativa, scaduto il termine indicato al comma precedente e fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero, se posteriore, fino alla costituzione dell’Organismo, la Banca d’Italia esercita nei confronti dei mediatori creditizi, anche persone fisiche, e degli agenti in attività finanziaria i poteri previsti dall’articolo 128-decies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; le sanzioni previste dall’articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano anche ai mediatori persone fisiche .
TITOLO II
COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1° SETTEMBRE 1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA DI TRASPARENZA
Art.4 Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
La rubrica del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente:
«Titolo VI
TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI»
2. Il capo I del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
(omissis)
3. Il capo III del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art.5 Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l’articolo 40 è inserito il seguente:
(omissis)
Art.6 Disposizioni transitorie ed entrata in vigore
All’articolo 161 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
(omissis)
Titolo III
TITOLO III
REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
Art.7 Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Il titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Titolo V
SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO
(omissis)
Art.8 Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
L’articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
(omissis)
2. L’articolo 132 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
(omissis)
10. L’articolo 141 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
11. Dopo l’articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente articolo:
«Art. 145-bis.
Procedure contenziose
(omissis)
Art.9 Ulteriori modifiche legislative
(omissis)
Art.10 Disposizioni transitorie e finali
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106, nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 o nella sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 .
2. Fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1 e comunque fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, la Banca d’Italia continua a tenere l’elenco generale, l’elenco speciale e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010; fino al completamento degli adempimenti indicati al comma 3 possono essere iscritti nuovi soggetti, ai quali si applicano i commi 1, 4 e 8 .
3. L’iscrizione nell’albo e negli elenchi, ivi comprese le relative sezioni separate, previsti dalla nuova disciplina introdotta con il presente Titolo III è subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni attuative nonché, per gli elenchi, alla costituzione degli Organismi ivi previsti, se posteriore. Le Autorità competenti provvedono all’emanazione delle disposizioni attuative e alla costituzione degli Organismi al più tardi entro il 31 dicembre 2011 .
4. Per assicurare un passaggio ordinato alla nuova disciplina introdotta con il presente titolo III:
a) entro il termine indicato al comma 1, gli intermediari finanziari che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano nei confronti del pubblico l’attività di assunzione di partecipazioni ivi compresi quelli di cui all’articolo 155, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogato ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto, chiedono alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi di cui al comma 1, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge;
b) entro tre mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente Titolo III, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010 o inclusi nella vigilanza consolidata bancaria, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. L’istanza è corredata della sola documentazione attestante il rispetto delle previsioni di cui all’articolo 107, comma 1, lettere c), d), e) ed f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto legislativo ;
c) almeno sei mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 o in quello di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi, chiedono alla Banca d’Italia la cancellazione dagli elenchi, attestando di non esercitare attività riservate ai sensi di legge. Agli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 106 o in quello di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi rimane in ogni caso preclusa l’attività rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto ;
d) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, le società fiduciarie previste all’articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione alla sezione separata dell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto. In pendenza dell’istanza di autorizzazione, esse possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1;
e) almeno tre mesi prima della scadenza del termine indicato al comma 1, gli altri soggetti ivi indicati presentano istanza di autorizzazione ai fini dell’iscrizione all’albo di cui all’articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell’elenco di cui all’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In pendenza dell’istanza di autorizzazione, essi possono continuare ad operare anche oltre il termine previsto dal comma 1.
5. In caso di mancato accoglimento delle istanze di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), i soggetti ivi indicati deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Per le società fiduciarie di cui al comma 4 il mancato accoglimento dell’istanza comporta la decadenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
6. Decorsi i termini stabiliti, i soggetti che non abbiano presentato istanza di autorizzazione, iscrizione o cancellazione ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) ed e) deliberano la liquidazione della società ovvero modificano il proprio oggetto sociale, eliminando il riferimento ad attività riservate ai sensi di legge. Le società fiduciarie di cui al comma 4 che non abbiano presentato istanza entro il termine ivi stabilito eliminano le condizioni che comportano l’obbligo di iscrizione nella speciale sezione dell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. In mancanza, decade l’autorizzazione di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soppressi gli elenchi previsti dagli articoli 113 e 155, comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010 e cancellati i soggetti ivi iscritti .
8. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, e, per i soggetti di cui ai commi 1 e 2, fino al completamento degli adempimenti di cui al comma 4, continuano ad applicarsi, salvo quanto previsto dai Titoli I e II del presente decreto legislativo, le norme del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 abrogate o sostituite dal presente decreto legislativo e le relative disposizioni di attuazione, ivi compresi gli articoli 132, comma 1, 133, 139, 140 e 144, commi 1 e 2, e ad eccezione degli articoli 113, 132, comma 2, 155, commi 2 e 5; continuano altresì ad applicarsi le norme sostituite dall’articolo 9, commi 1, 2, 4, 5 e 6. L’articolo 3, comma 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni delle Autorità creditizie volte ad assicurare la continuità delle segnalazioni relative ai crediti cartolarizzati; le Autorità vi provvedono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai soggetti cessionari di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, l’articolo 3, comma 3, della medesima legge continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative indicate all’articolo 9, comma 3, del presente decreto .
8-bis. Fino alla data di entrata di vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III, l’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, continua ad applicarsi, ad eccezione del comma 7, limitatamente all’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. In attesa delle disposizioni di attuazione di cui all’articolo 106, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, non configura esercizio nei confronti del pubblico l’attività di rilascio di garanzie quando il garante e l’obbligato garantito facciano parte del medesimo gruppo. Per gruppo si intendono le società controllanti e controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonché le società controllate dalla stessa controllante .
9. A decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente Titolo III tutte le disposizioni legislative che fanno riferimento agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Le disposizioni legislative che fanno riferimento ai confidi iscritti nella sezione separata dell’elenco di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112, comma 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto; quelle che fanno riferimento ai confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, si intendono riferite ai confidi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto. Ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, si applica l’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 .
10. Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell’articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie.
L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
b) l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
TITOLO IV
DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI
CAPO I
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art.11 Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia
Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
«Titolo VI-bis.
AGENTI IN ATTIVITÀ FINANZIARIA
E MEDIATORI CREDITIZI
(omissis)
CAPO II
Ulteriori disposizioni di attuazione
Art.12 Disposizioni di attuazione dell’articolo 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, Né di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento e Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
Scarica il testo integrale di:
Decreto legislativo 13 agosto 2010 , n. 141
Articoli correlati:
Cerca altri contenuti nella nostra banca dati...
Documento aggiornato in data 13.05.2011
Unus ex dominis communium aedium servitutem imponere non potest.